Fattispecie di ricorso inammissibile in quanto:

Lazzini Sonia 12/02/09
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Quali sono i danni che il Consiglio di Stato ritiene debbano essere risarciti dalla pa in caso di responsabilità precontrattuale?
A prescindere dal dibattito sulla ammissibilità della re-sponsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività negoziale, ed anche volendo ammet-tere l’esistenza di un danno patrimoniale, va rilevato che il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula del contratto, si limita all’interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso del-le trattative, in vista della conclusione del contratto (danno emer-gente), sia dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulazione, con altri soggetti, di contratti altrettanto vantaggiosi, ma con esclu-sione dei vantaggi economici che conseguirebbero dalla esecu-zione del contratto._ Non è, quindi, risarcibile il c.d. utile di impresa, e quindi, deve ritenersi inammissibile la generica richiesta di risarcimento di € 295.929,80 indicata, in appello, solo nelle conclusioni.
In tema di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 7 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
L’appello deve ritenersi infondato.
A prescindere, infatti, dal dibattito sulla ammissibilità della re-sponsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività negoziale, ed anche volendo ammet-tere l’esistenza di un danno patrimoniale, va rilevato che il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula del contratto, si limita all’interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso del-le trattative, in vista della conclusione del contratto (danno emer-gente), sia dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulazione, con altri soggetti, di contratti altrettanto vantaggiosi, ma con esclu-sione dei vantaggi economici che conseguirebbero dalla esecu-zione del contratto.
Non è, quindi, risarcibile il c.d. utile di impresa, e quindi, deve ritenersi inammissibile la generica richiesta di risarcimento di € 295.929,80 indicata, in appello, solo nelle conclusioni.
Con riferimento, invece, alle voci risarcibili a titolo di responsa-bilità precontrattuale, alla stregua di quanto precedentemente ri-levato, nessuna specifica richiesta risulta desumibile dal grava-me, né in ordine alla perdita di occasioni di stipula di ulteriori contratti, né in ordine alle spese sopportate in conseguenza delle trattative, e quindi, non può ritenersi ammissibile il ristoro delle stesse in mancanza, oltre che della loro prova, anche di una loro puntuale e non generica indicazione.
I proposti motivi di appello sono, pertanto, inammissibili, con conseguente reiezione dell’appello.
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
N. 7/09 REG. DEC.
N. 6420 REG. RIC.
ANNO: 2006
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6420/2006 del 21/07/2006, proposto dalla ALFA COSTRUZIONI S.A.S. rappresentata e difesa dagli avvocati ARTURO CANCRINI, CLAUDIO DE PORTU e PIERLUIGI PISELLI con domicilio eletto in Roma., VIA G. MERCALLI, 13 presso l’avvocato ARTURO CANCRINI
contro
il COMUNE DI TARANTO rappresentato e difeso dall’avvocato IGNAZIO MARCELLO FISCHETTI con domicilio eletto in Roma, PIAZZA DEI CARRACCI 1 presso l’avvocato VINCENZO DRAGONE
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA – LECCE :SEZIONE II n. 3360/2006, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORO DI RESTAURO IMMOBILI COMUNALI – RISARCIMENTO DANNI;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI TARANTO;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 05 Febbraio 2008, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati De Portu e Mastrobuono per delega di Fischetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera del commissario straordinario n. 434 del 29 marzo 2000, veniva formalizzato l’affidamento, in favore dell’impresa ricorrente, dei lavori di ————————————————
“ completamento per il restauro degli immobili comunali siti negli isolati n. 2, 3 e 3d del comparto San Domenico, 1° lotto “.
Malgrado la richiesta di documentazione e l’invio di comunicazioni relative alla permanenza delle condizioni per la stipula del contratto, l’amministrazione, in data 1/2/01, comunicava di voler soprassedere, temporaneamente alla stipula dello stesso e poi, con nota n. 804 del 23/3/01, comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’affidamento dei lavori, poi formalizzata con delibera n. 469/01.
Tale provvedimento non veniva impugnato.
Peraltro, successivamente, l’impresa adiva il Tribunale civile ( che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ), e poi il Tar competente, per far dichiarare la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 1337 c.c., per non aver la stessa tenuto in debita considerazione gli affidamenti suscitati in capo all’impresa nella fase precontrattuale.
Il Tar respingeva il gravame in quanto la ricorrente non aveva impugnato il provvedimento di revoca dell’affidamento a trattativa privata ( delibera n. 469/01 ),—————————————
ritenuto pregiudiziale rispetto alla verifica della pretesa antigiuridicità del comportamento tenuto dall’amministrazione, posto che la misura riparatoria del risarcimento non poteva ritenersi autonoma rispetto all’attività provvedimentale della stessa.
Avverso tale sentenza viene proposto il presente appello, sostenendosi l’error in iudicando del giudice di primo grado, per travisamento, errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità e contraddittorietà, in quanto il gravame sarebbe diretto alla dichiarazione di responsabilità precontrattuale della P.A, ai sensi dell’art. n. 1337 c.c., per non avere quest’ultima osservato un comportamento conforme ai canoni di correttezza e di buona fede, con la conseguenza che la tutela risarcitoria deve ritenersi autonoma rispetto alla eventuale domanda di annullamento dell’attività provvedimentale dell’amministrazione.
DIRITTO
L’appello deve ritenersi infondato.
A prescindere, infatti, dal dibattito sulla ammissibilità della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività negoziale, ed anche volendo ammettere l’esistenza di un danno patrimoniale, va rilevato che il danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata stipula del contratto, si limita all’interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative, in vista della conclusione del contratto (danno emergente), sia dalla perdita di ulteriori occasioni di stipulazione, con altri soggetti, di contratti altrettanto vantaggiosi, ma con esclusione dei vantaggi economici che conseguirebbero dalla esecuzione del contratto.
Non è, quindi, risarcibile il c.d. utile di impresa, e quindi, deve ritenersi inammissibile la generica richiesta di risarcimento di € 295.929,80 indicata, in appello, solo nelle conclusioni.
Con riferimento, invece, alle voci risarcibili a titolo di responsabilità precontrattuale, alla stregua di quanto precedentemente rilevato, nessuna specifica richiesta risulta desumibile dal gravame, né in ordine alla perdita di occasioni di stipula di ulteriori contratti, né in ordine alle spese sopportate in conseguenza delle trattative, e quindi, non può ritenersi ammissibile il ristoro delle stesse in mancanza, oltre che della loro prova, anche di una loro puntuale e non generica indicazione.
I proposti motivi di appello sono, pertanto, inammissibili, con conseguente reiezione dell’appello.
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6420/06, meglio specificato in epigrafe, lo respinge; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2008, alla presenza dei seguenti magistrati:
 
Pres. Emidio Frascione
Cons. Giuseppe Severini
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca
Cons. Adolfo Metro Est.
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro        f.to Emidio Frascione
 
IL SEGRETARIO
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………07/01/09……………….
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

Lazzini Sonia

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