Farmacie, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie rese

Redazione 26/12/11
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di Lilla Laperuta

Sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente/paziente sono esenti dall’IVA. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 128 del 20 dicembre in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica concernente l’interpretazione dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’esenzione, precisa ulteriormente l’Agenzia, vale anche per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente-paziente, resa da una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.

Si prende in considerazione l’ipotesi in cui un’azienda sanitaria locale (AUSL), titolare di prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliari ed ambulatoriali, eroghi tale servizio avvalendosi, quale ente strumentale, di una società per azioni. Quest’ultima effettua dette prestazioni di servizi attraverso i propri soci (società cooperative), i quali realizzano le prestazioni impiegando il proprio personale dipendente costituito da operatori qualificati.

Con riferimento a tale caso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni sanitarie di riabilitazione effettuate, rispettivamente, dalla società per azioni a carico della AUSL e da ciascuna cooperativa a carico della società per azioni ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972 e sono, pertanto, esenti.

In applicazione di tale principio, si ritiene che, nella fattispecie prospettata dall’interpellante, la prestazione resa dalla struttura societaria mandataria nei confronti della farmacia mandante sia esente ai fini IVA.

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