Famiglie numerose discriminate nelle adozioni? (commento a Trib. Minori Firenze, Decreto del 30-7-13).

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Il provvedimento in commento offre l’occasione per una riflessione sia sull’idoneità alla “adozione di più persone” ex art.294 c.c., da parte di coniugi con prole numerosa, sia in ordine ai motivi di interesse pubblico per i quali la nostra Carta fondamentale esprime “particolare riguardo alle famiglie numerose” di cui all’art.31 Cost..

Fattispecie

Nel caso di specie, una coppia sposata da quasi 30 anni (dieci volte i 3 anni richiesti per l’adozione) – con cinque figli, di cui tre “naturali” già maggiorenni (di 28, 24 e 19 anni) e due adottati (di 16 e 7 anni) – aveva chiesto di poter adottare un altro minore, specificando la propria generosa disponibilità anche per bambini “che nessuno vuole”.

Il primogenito della coppia istante non viveva più con i genitori e i due minori, adottati rispettivamente nel 2004 e nel 2008, presentano tuttora patologie, soprattutto il più piccolo.

Il Tribunale toscano adito evidenziava che il nucleo familiare in questione aveva “oggi raggiunto” “condizioni di equilibrio”, nonostante la presenza di molti figli, tra cui due minori adottivi con impegnative esigente di cure ed attenzioni assidue, e aveva altresì raggiunto una “soddisfacente” “armonia delle relazioni domestiche”.

Ciononostante, i Giudici fiorentini respingevano la richiesta della coppia, con specifico riferimento al “requisito” della “idoneità ad adottare”, ritenuto mancante.

In particolare, la “idoneità ad adottare” veniva esclusa (1) a motivo dell’eccessiva onerosità del contesto familiare per la presenza di molti figli, (2) per la presenza di due minori adottati in precedenza, affetti da patologie e con necessità di cure ed attenzioni assidue, (3) per il supposto difetto di sufficiente garanzia delle “migliori e più adeguate condizioni di crescita” dell’ulteriore minore in ipotesi da adottare, (4) per le “prevedibili negative ripercussioni per i minori già presenti in famiglia” e (5) per evitare di pregiudicare la soddisfacente armonia familiare già raggiunta.

Sperimentata idoneita’ della coppia, in concreto

Il provvedimento in esame dichiara la inidoneità della coppia ad adottare un altro minore, ipotizzando l’astratta incapacità di saper accompagnare la migliore crescita di quest’ultimo, conciliandola con la “necessità di assidue cure ed attenzioni” per gli altri due minori già adottati (nel 2004, il primo e, nel 2008, il secondo).

Diversamente opinando, secondo il Tribunale, si rischierebbero “prevedibili negative ripercussioni per i minori già presenti in famiglia” e per l’armonia familiare (con i figli e tra i figli stessi), già raggiunta in modo soddisfacente.

Il diniego sembra però contraddire il contenuto degli attenti accertamenti specifici sulla famiglia della coppia istante, che pure emergono dalla motivazione.

Infatti, nella parte motiva del provvedimento di rigetto, risulta previamente verificata la concreta piena capacità dimostrata dalla coppia istante di avere – fino ad oggi – assicurato la “soddisfacente” armonia familiare e condizioni di “equilibrio” del contesto familiare (pur numeroso e con due minori a cui prestare attenzioni e cure assidue).

Inoltre, la maggiore età dei primi tre figli, se meglio considerata, poteva costituire un dato ulteriore a conforto della concreta capacità di collaborazione e solidarietà all’interno della famiglia dei coniugi istanti e confermarne l’idoneità a far fronte ad ogni evenienza, con adeguate risorse familiari.

Non senza rilievo poteva apparire anche l’accertata stabilità quasi trentennale del matrimonio dei richiedenti, da cui desumere la loro capacità di generosa dedizione e la loro determinata coerenza con gli impegni coniugali/familiari assunti.

Ancora, risulta che la numerosità del nucleo familiare de quo, per effetto della cessazione della convivenza del primogenito, era tornata ad essere esattamente quella (sei componenti) dell’epoca in cui venne favorevolmente accolta la precedente richiesta di adozione. Ma, nonostante ciò, è stato negato ciò che in passato era stato concesso alla medesima coppia e all’ultimo bimbo da essa adottato.

Infine, considerato che la presenza di molti figli è stato considerato uno dei motivi ostativi, può risultare opportuno verificare qui di seguito quale modello di famiglia “fondata sul matrimonio” ex art.29 Cost. viene indicato con particolare favor e perché.

Modello di famiglia di riferimento del favor costituzionale

La Costituzione della Repubblica italiana, dopo avere riconosciuto e definito, all’art.29, la “famiglia” (come “società naturale fondata sul matrimonio”), indica, all’art.31, il modello familiare che intende agevolare “con particolare riguardo”.

Il favor (“particolare riguardo”) del Legislatore costituzionale nei confronti delle “famiglie numerose” viene testualmente espresso – non a caso -, nello stesso articolo

della Carta fondamentale che si preoccupa della protezione de “l’infanzia e la gioventù”, categorie che – ovviamente – sono presenti in numero maggiore nelle “famiglie numerose”.

L’art.31 esplicita il “particolare riguardo” che riserva al modello costituzionale delle “famiglie numerose” prevedendo agevolazioni sia “con misure economiche”, che e non economiche (cioè con “altre provvidenze”).

Tali agevolazioni sottendono un interesse pubblico che occorre tentare di individuare.

Intanto, può legittimamente sostenersi che lo Stato abbia interesse a che le nuove generazioni di cittadini acquisiscano e sviluppino non soltanto virtù personali, ma anche le c.d. virtù sociali, cioè quelle riferite alle relazioni fra le persone, virtù che mirano al bene comune, non meramente e soltanto individuale.

In proposito, la famiglia, quale primaria “società” (art.29 Cost.) e cellula fondamentale dello Stato, è stata definita da qualcuno anche “seminarium rei publicae” giusto perché introduce alla socialità ed all’esercizio delle virtù sociali, rispetto alle quali lo Stato non rimane certo indifferente.

Ancor di più le “famiglie numerose”, che sono l’ambito migliore per lo sviluppo della socialità e delle virtù umane che la convivenza esige ed accresce naturalmente (solidarietà, sobrietà, spirito di accoglienza, capacità dialogica e di ascolto, etc.).

Dunque, il modello delle “famiglie numerose” ex art. 31 Cost. appare quello preferito dalla Repubblica italiana e sembra essere indicato come l’ambiente affettivo privilegiato per i figli, naturali o adottivi, sani o diversamente abili che siano.

Conclusioni

Nell’attuale contesto di crescente denatalità e nella consapevolezza del primario diritto di ciascun bambino ad una famiglia (soprattutto se ne è stato privato fin dalla più tenera infanzia), auspichiamo che l’esegesi delle norme che stabiliscono i requisiti della idoneità ad adottare venga sempre operata in modo costituzionalmente orientato, valorizzando e recependo il favor (non soltanto economico) che l’art.31 Cost. attribuisce “con particolare riguardo alle famiglie numerose”, quale modello familiare di riferimento costituzionale, virtuoso ed aperto alla vita ed alla solidarietà, piuttosto che considerarlo – magari inconsciamente – come contesto domestico pericoloso per gli ulteriori familiari che lo dovessero arricchire con la loro nuova presenza, sia pur astrattamente problematica.

Avv. Bianchini Francesco

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