False attestazioni ed asseverazioni

Redazione 25/09/13
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I REATI EDILIZI E RESPONSABILITA' DEI TECNICI

Ebook - 2013

  
Nel primo capitolo dell’ebook all’ultimo paragrafo
(6. Le false attestazioni ed asseverazioni) 
 
viene trattato il tema delle false attestazioni ed asseverazioni. 
Ebbene al riguardo si può trovare il modo di segnalare che:
 
In riferimento alle attestazioni dei tecnici operanti nell’edilizia il recente DL 21 giugno 2013 n 69 (il c.d. “decreto del fare”) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera h)) l'introduzione dei commi 5-bis) e 5-ter) all’art. 25 TU 3802001, così prevedendo una modalità alternativa per il rilascio del certificato di agibilità. In particolare a fronte dell’ipotesi ordinaria – secondo la quale (art. 25 comma 1) entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, devono presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità – si prevede che ove l'interessato non proponga tale domanda egli potrà presentare (art. 25 comma 5-bis) una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: 
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 

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