Fallimento e interruzione automatica del processo: il termine per riassumere decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo

Vito Rella 07/03/19
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È quanto ha stabilito la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2723 del 30/01/2019.

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva impugnato la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine previsto dall’art. 305 c.p.c.

L’interruzione del processo

Innanzitutto, è utile ricordare che i casi di interruzione del processo sono disciplinati dal Libro II, Capo VII, Sezione II del Codice di procedura civile, dall’art. 299 all’art. 305.

L’interruzione è disciplinata nel c.p.c. assieme ad altri due fenomeni che possono “mettere in crisi” il processo, ossia la sospensione e l’estinzione.

Il fenomeno della interruzione riguarda in particolare eventi esterni al processo, relativi ad uno dei soggetti che vi prendono parte, e che possono minare il contradditorio.

I soggetti che possono essere colpiti da tali eventi sono la parte (ovvero, in alcuni casi, il suo rappresentante legale) e il suo difensore-procuratore.

Inoltre, gli eventi sono diversi a seconda che si tratti della parte(o del suo rappresentante legale) ovvero del suo difensore: nel primo caso, infatti, si annoverano la morte della parte, la perdita della capacità di stare in giudizio, il fallimento e la morte presunta; mentre nel secondo caso sono compresi la morte del difensore, la sospensione dall’albo professionale e la radiazione dall’albo professionale.

In particolare, l’evento di cui si è occupata la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è il fallimento della parte in corso di processo.

La pronuncia della Suprema Corte

Difatti, oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte è il termine a quo per la riassunzione del giudizio a seguito di dichiarazione di fallimento di una delle parti.

La pronuncia rappresenta, tra l’altro, un caso peculiare poiché la società ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. per cui andava dichiarata l’estinzione del giudizio, ma ciononostante gli Ermellini si sono voluti ugualmente avvalere della possibilità di enunciare, ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su una questione di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge (Cass., SS. UU., 6 settembre 2010, n. 19051).

La società ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza della Corte d’Appello per violazione  e/o falsa applicazione degli artt.li 299, 300, 305 c.p.c. nonché dell’art. 43, ultimo comma, della Legge Fallimentare anche in relazione all’art. 170 c.p.c.

Più precisamente, aveva contestato che nella sentenza il termine per la riassunzione del giudizio interrotto era stato computato non dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo (vale a dire dalla dichiarazione fatta in udienza dal difensore della parte fallita) ma dall’invio della lettera, effettuato in precedenza, dal Curatore del fallimento al difensore della ricorrente.

Fra le norme che secondo la ricorrente erano state violate, oltre a quelle già citate che disciplinano l’interruzione del processo, c’è anche l’art. 43 della Legge Fallimentare che prevede, al primo comma, che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore” mentre al terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) che “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

Prima dell’introduzione del terzo comma, si riteneva che l’inizio della procedura fallimentare non comportasse automaticamente l’interruzione del processo, poiché a tal fine era comunque necessaria la dichiarazione resa in udienza o la notificazione dell’evento ai sensi dell’art. 300 c.p.c.

Con l’inserimento del terzo comma, invece, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l’effetto interruttivo nei processi in corso. Ed è la stessa relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 5/2006 a chiarire l’intento da perseguire con tale disposizione, statuendo che “in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex articolo 300 c.p.c.”.

Di conseguenza, posto che l’attuale formulazione dell’art. 305 c.p.c. richiede la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi (prima della L. 18 giugno 2009 n. 69 i mesi erano sei) dall’interruzione, pena l’estinzione, si riproponevano due problemi: l’individuazione del termine a quo e la necessità di individuare strumenti tesi ad evitare l’estinzione del processo nel caso in cui la parte, a seguito della interruzione automatica, non lo avesse riassunto per non aver avuto consapevolezza dell’effetto prodottosi ipso iure.

A tal riguardo, come ricordano gli Ermellini, già la Corte Costituzionale in una pronuncia del 2010 aveva sancito il principio per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Cost. 21 gennaio 2010, n. 17).

Perciò, a far scattare il decorso del termine per la riassunzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c. è la cosiddetta “conoscenza legale” e la Suprema Corte si è soffermata su questo concetto, statuendo innanzitutto che destinatario della dichiarazione non è la parte personalmente, bensì il suo difensore che, in quanto tale, può comprendere a pieno la rilevanza dell’interruzione e può, quindi, adottare i rimedi necessari per riattivare il processo.

Relativamente agli strumenti tesi ad evitare l’estinzione del processo, invece, gli Ermellini hanno decretato che la conoscenza legale deriva da “una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata” e ciò al fine di garantire che la conoscenza del decorso del termine per la riassunzione sia ancorata ad elementi quanto più sicuri ed oggettivi.

Peraltro, per la conoscenza legale non è necessario che la dichiarazione provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo. Difatti, quando l’interruzione non opera automaticamente, il difensore ha la facoltà di avvalersi o meno dell’interruzione.

Nel caso del fallimento, invece, in cui l’interruzione si produce automaticamente con la dichiarazione (e quindi indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita), ciò che rileva per l’esercizio di difesa della parte non fallita è la conoscenza dell’evento interruttivo, a prescindere dalla fonte.

Pertanto, la parte non fallita potrebbe venire a conoscenza dell’evento anche da soggetti diversi dal difensore della parte fallita, rientrando in questa categoria anche il curatore fallimentare.

In conclusione, alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha respinto la soluzione proposta dalla società ricorrente, che sarebbe andata controcorrente rispetto all’intento “acceleratorio” perseguito dal legislatore con la disposizione dell’art. 43 della Legge Fallimentare, che permette al Curatore fallimentare di abbreviare lo stato di quiescenza dei processi dei quali il fallito era parte.

Il principio affermato è, quindi, il seguente: “In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’articolo 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.

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