Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

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Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo, anche se il codice prevede un diverso foro esclusivo (<<del consumatore>>> nella fattispecie) spettano al giudice fallimentare (G.F.).

La sentenza del Tribunale di Torino sez. I civile dello scorso 6 marzo analizza il concorso di diversi fori attribuendo la competenza sul caso al G.F.: il credito di cui gli attori chiedevano il saldo, maturato prima della dichiarazione d’insolvenza del tour operator, avrebbe inciso sul passivo (Cass. sez. I. n.17279/10), in deroga alla par condicio creditorum, sì che la competenza può essere solo di questo giudice, anche se il <<foro del consumatore>> è esclusivo. Questa attrazione delle vertenze è un’eccezione della regola dell’individuazione della giurisdizione ex art. 33 cpc a tutela di tutti i creditori di cui non devono essere pregiudicati i diritti.

Il caso. Due turisti agivano contro l’agente di viaggio ed un notissimo tour operator per il risarcimento da danno da vacanza rovinata, durante un soggiorno alle Maldive nel luglio del 2011. Nell’ottobre dello stesso anno, però, era dichiarata l’insolvenza di questo ultimo ed era sottoposto ad amministrazione straordinaria. Il primo convenuto chiedeva di essere estromesso, <<in quanto mero intermediario>>, l’altro eccepiva vittoriosamente l’improcedibilità dell’azione, perché, come sopra ricordato, la causa spettava al G.F.

Attrazione al foro fallimentare di tutte le cause idonee ad incidere sul passivo. In questi casi questa regola fissata dall’art. 52 L.F. << non opera sul piano della competenza, ma pone il diverso principio della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale speciale strumento di cognizione attribuito a un giudice la cui individuazione è, per questo, svincolata da criteri di competenza, con conseguente impossibilità di un concorso, tra questo foro ed altri astrattamente individuabili secondo gli ordinari criteri dettati dal Codice di rito (o dalle leggi speciali quali l’art. 33 lettera u) Codice del Consumo), che possa essere risolto con gli ordinari criteri quali quello invocato dalla parte attrice dettato dall’art. 33 c.p.c. (v. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006, n.2439). >>. Ergo, anche se il <<foro del consumatore>> è considerato esclusivo, in questo particolare caso, sarà derogato : l’azione di risarcimento e le altre analoghe, dovranno essere azionate, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge fallimentare, presso il Tribunale in cui è pendente la procedura concorsuale.

Tribunale di Torino sez. I civile Sentenza del 6-3-13

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. **********************

ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.

…omissis…

IN FATTO E IN DIRITTO

*** *** e *** *** hanno convenuto in giudizio *** *** s.p.a. e *** s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un soggiorno turistico alle isole Maldive presso il ***, fruito nel luglio 2011.

*** *** s.p.a. si è costituita eccependo di essere carente di legittimazione passiva in considerazione del ruolo, da mero intermediario, svolto nella vicenda.

*** s.p.a. in amministrazione straordinaria si è costituita eccependo preliminarmente l’improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti da proporsi nelle forme speciali previste dalla legge fallimentare per l’accertamento dei crediti, richiamata dalla disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il Giudice alla prima udienza ha assegnato solo il termine di 30 giorni per il deposito di memorie “limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte” invitando le parti a trattare la questione preliminare così sollevata.

Alla successiva udienza le parti hanno richiamato le proprie difese e in particolare l’attrice e *** hanno chiesto oltre al rigetto dell’eccezione di *** , l’assegnazione degli ulteriori termini di cui all’art. 183 c.p.c..

Con successivo provvedimento del 25 gennaio 2013 il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.

L’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da *** è fondata.

Come accennato gli attori fanno valere un credito risarcitorio per asseriti inadempimenti di *** in relazione a un soggiorno turistico dagli stessi fruito nell’estate 2011, e organizzato dalla società convenuta.

Quest’ultima con DM del 19 ottobre 2011 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e in data 21 ottobre 2011 il Tribunale di Milano ne ha dichiarato l’insolvenza.

L’azione intentata dagli attori, se accolta, è destinata a incidere sul passivo di ***, trattandosi di credito risarcitorio maturato in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza (v. sul punto tra le tante, Cass. Sez. I, 23 luglio 2010, n.17279).

Esso pertanto, come espressamente previsto dal’art. 18 D.lgs. n.270/2009, che sul punto richiama l’art. 52 Legge Fallimentare, deve essere accertato nelle forme dettate dal Capo V Legge Fallimentare.

Si tratta quindi di azione non proponibile nelle forme ordinarie previste dal codice di rito e non proponibile avanti al Tribunale ordinario, ma esclusivamente nelle forme speciali dettate dalla Legge Fallimentare avanti al Tribunale che ha aperto la procedura concorsuale.

Hanno obiettato gli attori che anche l’azione da loro proposta è soggetta al “foro” speciale inderogabile previsto dall’art. 33 lettera u) del Codice del Consumo, avendo essi, rispetto al contratto inerente l’acquisto di servizi turistici, la qualità di consumatori ed avendo convenuto in giudizio ex art.33 c.p.c. avanti al Tribunale del luogo in cui hanno la loro residenza, anche l’agenzia di viaggio oltre che *** s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Si tratta di obiezione che non coglie nel segno, in quanto la cosiddetta “attrazione” al “foro fallimentare” delle cause idonee a incidere sul passivo del fallito discendente dal disposto dell’art. 52 Legge Fallimentare non opera sul piano della competenza, ma pone il diverso principio della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale speciale strumento di cognizione attribuito a un giudice la cui individuazione è, per questo, svincolata da criteri di competenza, con conseguente impossibilità di un concorso, tra questo foro ed altri astrattamente individuabili secondo gli ordinari criteri dettati dal Codice di rito (o dalle leggi

 

speciali quali l’art. 33 lettera u) Codice del Consumo), che possa essere risolto con gli ordinari criteri quali quello invocato dalla parte attrice dettato dall’art. 33 c.p.c. (v. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006, n.2439).

Per tali ragioni le domande tutte proposte nei confronti di *** s.p.a. in amministrazione straordinaria devono essere dichiarate improcedibili.

La controversia non è invece matura per la decisione per quanto attiene alle domande proposte dagli attori nei confronti di *** ***, avendo la parte attrice chiesto di avvalersi degli ulteriori termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. (v. verbali 9 maggio e 21 dicembre 2012, e prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.

Le spese

In considerazione della relativa novità della questione trattata, quantomeno in relazione ai rapporti tra foro c.d. “fallimentare” e c.d. “foro del consumatore” ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande tutte proposte da *** *** e *** *** nei confronti di *** s.p.a. in amministrazione straordinaria con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2012, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta :

1) Dichiara improcedibili le domande stesse ex artt. 118 D.lgs. n.270/2009 e 52 *******;

2) Dichiara integralmente compensate tra queste parti le spese di lite;

Non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *** *** e *** *** con il medesimo atto di citazione nei confronti di *** *** s.p.a. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

Così deciso in Torino il 6 marzo 2013

IL GIUDICE UNICO

Dr. **********************

Dott.ssa Milizia Giulia

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