Fake news: il ventunesimo articolo nel ventunesimo secolo

Scarica PDF Stampa

1. Il fenomeno

A settembre 2015, era divenuto virale su Facebook un selfie di un terrorista siriano con Angela
Merkel. In realtà, Anas Modamani, sfortunato coprotagonista della foto, era un semplice profugo
ospitato in un campo per rifugiati di Berlino. L’opinione comune ha tirato un respiro di sollievo.
A ridosso di Pasqua 2017, girava sui social l’immagine di una donna, Luciana, presunta sorella della
Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, accusata di gestire 340 cooperative che si
occupano di assistenza agli immigrati. Il post subisce una rapida diffusione e ben presto il popolo di
Internet è indignato di fronte a un caso di così eclatante nepotismo. L’Onorevole Boldrini è costretta
a intervenire, smentendo le accuse in quanto sua sorella, -il cui vero nome è Lucia- è morta all’età di
47 anni per una grave malattia.

Nella seconda metà di maggio, un ignoto inviava messaggi privati ad altri account Facebook, in cui
denunciava che un tale Alfredo Mascheroni, barista nella provincia di Parma, fosse un pedofilo.
Invitava inoltre ad inoltrare il messaggio alle rispettive amicizie, a guisa di catena di Sant’Antonio.
Il presunto carnefice è stato oggetto di una gogna mediatica per molto tempo, insensibile alle sue
dichiarazioni di innocenza e alle sue denunce per diffamazione.

La lista di esempi potrebbe continuare molto a lungo, ma già in questi si rinvengono degli elementi
comuni: una notizia falsa, divulgata tramite internet, che contiene fatti inerenti a terzi né scienti né
consenzienti. Quella notizia, se ritenuta vera da tanti, ha dei contenuti che alterano il giudizio altrui
su fatti, persone o cose, possono incitare all’odio, o trarre in inganno il lettore. Insomma, sono
contenuti falsi e fraudolenti.

La mera falsità della notizia in sé non è, tuttavia, all’attenzione del diritto. Il fenomeno diventa
meritevole di una adeguata regolamentazione nel momento in cui -aldilà delle specifiche fattispecie
di illeciti con cui può intersecarsi- cagioni ad altri ”un danno ingiusto”, in base al principio generale
enucleato nell’art. 2043 cc. Nella lingua d’origine, il termine fake news è affiancato a due parole che
esprimono concetti sematicamente non distinti dalla lingua italiana. Infatti, in inglese, si distingue
tra disinformation, informazioni volutamente fuorvianti e spesso frutto di manipolazione
sistematica, e misinformation, se invece le informazioni sono inattendibili ma non deliberatamente.
Entra in ballo quindi l’elemento soggettivo, la presenza di dolo o colpa. Sorge dunque l’arduo
interrogativo: può configurarsi una responsabilità? Se si, a chi e a che titolo essa è imputabile? Del
resto, la libertà di manifestazione del pensiero è un elemento da tenere necessariamente in
considerazione. Solo nel rispetto del precetto costituzionale anzidetto si può tentare di arginare e/o
prevenire, secundum lege, i danni contra ius collaterali delle c.d. ”bufale”.

Con fake news, nel dibattito di merito, si intende quindi la manipolazione artificiale della realtà
mediante comunicazioni ad una massa indeterminata, usando un mezzo particolarmente idoneo a
farlo, ai danni delle persone coinvolte nel contenuto. Prima di qualsiasi osservazione o ipotesi, è
bene ricercare se nel nostro ordinamento esistono degli elementi che possono aiutare tramite
un’interpretazione analogica, ma anzitutto teleologica, nella valutazione di un intervento regolativo
pubblicistico o negoziale.

 

Volume consigliato:

 

2. Le fonti legali

La giurisprudenza di merito enuclea una massima sui limiti del diritto di cronaca, chiarendo che il
suo esercizio è legittimo solo al ricorrere di queste condizioni: ”A) la verità (oggettiva o anche
soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che
non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto
colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente
il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da
sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente
del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella
formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato
apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile
dall’uomo medio); – B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono
caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente
insultanti); – C) la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione” (Trib. Roma, sez. I,
01/06/2016, n 11191). Il diritto di cronaca è il diritto di esternare un’informazione di interesse
pubblico ad un numero indeterminato di persone. La sua titolarità è in capo a tutti, non solo ai
giornalisti. Tuttavia, se non viene rispettata, dolosamente o colposamente, la verità sui fatti, si
assiste ad un suo chiaro abuso. Questo orientamento giurisprudenziale sicuramente si interseca con
quella parte di fake news che, per una agevole diffusione, riferiscono di fatti che sono, oppure sono
presentati ai terzi, come di pubblico interesse (reati, scandali politici, ecc.). Rientrerebbero
nell’esercizio del diritto di cronaca (e nel doveroso rispetto delle regole ad esso relative) anche le
notizie solo apparentemente di interesse pubblico: già in altre occasioni dottrina e giurisprudenza si
sono mostrate favorevoli a ricondurre ad un genus situazioni che, pur non essendo di per sè idonee
ad essere ricondotte ad esso, davanti ai terzi in buona fede appaiono tali (vedi artt. 1415 e ss.. per gli
effetti del contratto simulato davanti ai terzi; ex multis Cass. 20/04/2006 n. 9250 e Trib. Vibo
Valentia 10/06/2011 sulla rilevanza della c.d. società apparente).

Allorquando le fake news non integrino la fattispecie del diritto di cronaca, si potrebbe tentare una
rubricazione del fatto al diritto di satira. La Suprema Corte afferma infatti: ”La satira, ai fini di
poter essere identificata quale diritto di libera espressione delle opinioni, deve pertanto fondarsi su
dati storicamente veri. Le notizie false possono avere rilevanza in relazione alla satira solo
allorché esse siano inserite in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità
finalizzata alla critica ed alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, senza proporsi alcuna
funzione informativa” (Cass. Pen., sez. V., 14/02/2013 n. 41869). Tre sono quindi i presupposti
perché una fake news possa essere accolta sotto l’egida del diritto di satira: a) rispetto della dignità
della persona, b) un ”contesto di leale inverosimiglianza” c) assenza esplicita di scopo informativo.
Il parametro a) è ormai abbracciato da un ampio tessuto normativo/giurisprudenziale. Nella
dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 si enuncia: ”L’unico e sufficiente titolo
necessario per il riconoscimento della dignità di un individuo è la sua partecipazione alla comune
umanità”. La dignità umana è intesa come ”la più profonda espressione di integrità morale e
biologica della persona, desumibile dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta
di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona” (Trib. Roma, sez. XII, 13/04/2017, n. 7442).

I parametri b) e c), a differenza del primo, creano qualche perplessità. La concezione del diritto di
satira avallata dalla Suprema Corte, per quanto di non lontana data, risulta legata ancora ad una
realtà in cui la supremazia nell’informazione è della stampa e della televisione, con attenzione a
Internet ma non ancora specificamente alla diffusione di contenuti in piattaforme particolari come,
ad esempio, i social network. La velocità delle notizie che circolano in rete è stata la fortuna del
web e della sua adozione globale. Al contempo, proprio la celerità di circolazione dei dati ha fatto
perdere di vista, molte volte, la qualità degli stessi. Nel concreto, risulta quindi più difficile stabilire
la ”leale inverosimiglianza” del contesto, nonché l’assenza dello scopo informativo. Questo perché il
contesto da creare e lo scopo da perseguire sono di regola scelte riservate all’autore della notizia,
che, se non è egli stesso, è d’accordo con chi la pubblica. Nei social network, di converso, il
meccanismo della condivisione tronca l’esclusiva potestà di queste scelte. Tramite il c.d. sharing,
infatti, il contenuto viene divulgato non solo a terzi, ma anche da terzi. Con la conseguenza che una
notizia semplicemente ”falsa”, resa pubblica da una persona che non ha alcun intento informativo e
che crea un contesto di ”leale inverosimiglianza”, può essere facilmente eradicata e mutare, assieme
a colui che la pubblica, anche contesto e intento. E si ritorna al punto di partenza: la fake news può
di nuovo integrare gli estremi dell’illecito e, conseguentemente, cagionare un danno. Ciò
quand’anche l’originario autore/pubblicante fosse nelle migliori intenzioni. Certamente colui che ha
materialmente commesso il fatto sarà da considerarsi responsabile, fin qui nulla quaestio. Quale
sorte, invece, per il primo che ha diffuso il contenuto? I principi del diritto comune farebbero
pensare all’imputazione di una corresponsabilità se il danno fosse stato da lui prevedibile. E anche
se così non fosse, rimane il fatto che è noto sia che i contenuti sul web viaggiano velocemente, sia
che i social network traggono linfa vitale dalla condivisione degli scritti altrui. Il problema ha la sua
radice nel delineamento della figura dell’utente medio di Internet, e conseguentemente in una
rilettura ”aggiornata” dell’art. 1176, I comma (v. infra).

Infine, dopo uno sguardo all’aspetto programmatico della disciplina, sono d’uopo dei riferimenti alla
normativa precettiva, per quanto siano solo dei cenni in quanto la fattispecie penale delle fake news
è ancora de jure condendo.

L’art. 595 c.p., condanna il reato di diffamazione con ”la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a milletrentadue euro” (I comma). Al terzo comma, inoltre, si prevede che ”Se l’offesa è recata
col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è
della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”. Un
recente orientamento giurisprudenziale ammette l’applicazione di tale comma nel caso di diffusione
di messaggi diffamatori tramite facebook (Cass. n. 24431/2015). Anche l’art. 594 c.p., pur essendo
ormai abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, sanciva al suo quarto comma, in merito al reato di
ingiuria: ”Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone”. Già
da queste due norme traspare la considerazione del legislatore di una maggiore gravità della lesione
dell’onore e della reputazione qualora essa sia cagionata in pubblico. Nulla toglie, quindi, che in
sede civile il giudice possa incrementare il quantum del danno risarcibile in presenza di tale
circostanza. Dubbi sorgono qualora il fatto illecito (es. una fake news a contenuto molto offensivo)
possa essere collocato nell’una o nell’altra fattispecie. L’ingiuria si caratterizza per la presenza del
destinatario, ma anche per la sua percezione dell’offesa. Un profilo di un social è ormai un vero e
proprio alter ego, che potrebbe di suo, qualora online e con la prova che il rappresentato sia
l’effettivo utilizzatore, testimoniare la ”presenza” dell’offeso. Per converso, basta che l’offeso si
disconnetta per risultare ”assente”. Non solo: il soggetto che si disconnette perde la percezione delle
dimensioni e della potenziale entità dell’offesa, in quanto nella sua contumacia il contenuto lesivo
dell’onore viaggia incontrollato nel web. Ciò basta per veder facilmente rubricato il fatto dal mero
illecito di ingiuria alla più grave fattispecie delittuosa della diffamazione.

3. Le fonti negoziali

L’art. 1 c.c. annovera tra le fonti del diritto, al n. 4), gli usi. Nel caso di specie, la norma si riferisce
agli usi commerciali: le condizioni di servizio che i colossi dei social media pongono ai milioni di
utenti, e che unificano in un contesto eterogeneo (prima di tutto perché internazionale), mediante lo
strumento negoziale, diritti e obblighi dell’utente e del fornitore del servizio.

Nella ”Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” di Facebook si regolano i rapporti tra il
social-network e gli utenti. All’art. 3, titolato ”sicurezza”, n. 6) e n. 9) si vieta all’utente di
”denigrare, intimidire o infastidire gli altri utenti Facebook” e di ”non usare Facebook per scopi
illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori”. Inoltre, in base all’art. 5, dal titolo ”protezione dei
diritti di terzi”, n. 1), si vieta genericamente di ”pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non
rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”.

Le Regole di Twitter parlano più genericamente di ”condotta detestabile”, definendola come
”promuovere la violenza contro una persona, attaccarla direttamente o minacciare altre persone in
base a razza, etnia, origine nazionale, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione,
età, disabilità o malattia”.

Tra i Termini di base delle Condizioni d’uso di Instagram, figura, all’art. 2, il divieto di ”pubblicare
sui Servizi foto o altri contenuti violenti, con nudità totali o parziali, discriminatori, illegali, illeciti,
contenenti messaggi di odio, pornografici o con allusioni sessuali esplicite”. All’art. 6, inoltre, si
legge: ”È vietato diffamare, perseguitare, intimidire, abusare, infastidire, impersonare o intimidire
persone o entità (…)”. Nell’art. 3, inoltre, è contenuta un’interessante previsione ai fini della
questione trattanda: ”L’utente è responsabile di ogni attività che avviene all’interno del proprio
account (…)”

I gestori di social presi in esame rappresentano una parte molto importante della rosa di piattaforme
online, vista la loro ampia diffusione. I sopra citati sono gli unici riferimenti, nel contratto com
l’utente, potenzialmente collegabili al fenomeno fake news. Le disposizioni in esame appaiono
costruite sulla falsariga di quelle legislative, in quanto non accennano minimamente al fenomeno in
sè, ma solo ai suoi potenziali effetti. L’incitazione all’odio e il non rispetto dei diritti altrui
traspaiono con chiarezza, così come i comportamenti contro la legge in generale, che rendono non
sicura la piattaforma digitale. Risulta particolare come il divieto di diffamare non sia espresso
nominatim nei termini di Twitter, sebbene la condotta possa essere annoverata nel più generale
divieto di uso illecito (Le Regole di Twitter, sez. Limitazioni relative ai contenuti e all’utilizzo di
Twitter, punto 4). La responsabilità sociale degli utenti viene così tradotta in responsabilità
contrattuale: l’utente è tenuto a rispettare le regole non solo ex lege, ma anche ex contractu.
Particolare risulta, come precedentemente accennato, la dizione dell’art. 3 dei Termini di servizio di
Instagram, che si raccorda a quanto prevede Facebook all’art. 5 n. 1. La responsabilità dell’utente
per ”ogni attività” nell’uno, e il divieto di ”pubblicare o eseguire azioni” nell’altro, aprono uno
spiraglio al giudice -e al legislatore- sul modo in cui l’illecito viene compiuto. Con una
interpretazione estensiva delle disposizioni si giunge alla conclusione che sarebbero censurabili
perchè egualmente pericolosi non solo la pubblicazione del contenuto, ma anche tutti quegli altri
strumenti (likes, commenti, etc.) idonei a colorare la violazione del regolamento. Il rimedio
negoziale ad una condotta indesiderabile è la cancellazione del contenuto; nei casi più gravi, o in
caso di reiterazione del comportamento, è prevista la sospensione temporanea o definitiva
dell’account. Questa previsione è considerabile come una vera e propria clausola risolutiva espressa
ex art. 1456 c.c., che acquista efficacia una volta verificatosi il notevole inadempimento.

Il problema fake news nell’ambito contrattuale è di più agevole* affronto per la giurisprudenza. Se,
da un lato, non esiste una precisa normativa sulle c.d. bufale, d’altro canto l’uso distorto lato sensu
dei social, seppur non tassativamente compreso neanche nei termini di servizio, trova freno nei
limiti generici di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

È difficile pensare ad una più ampia intensificazione degli obblighi a carico degli utenti, a meno che
non vi sia una legge che lo preveda. Alla base della sinallagmaticità contrattuale non c’è, infatti,
l’interesse pubblico, ma il mero fine personale delle parti.

4. Riguardo alla responsabilità del gestore?

Finora si è trattato il tema dell’illecito fake news in merito alla responsabilità, contrattuale o
aquiliana, di chi ha commesso il fatto o, più in generale, dell’utente. Nulla si è detto in merito ad una
problematica particolarmente delicata quale quella del ruolo del gestore della piattaforma,
attraverso cui l’illecito è compiuto. Anche qui, le fonti sono divise: la sezione ”responsabilità” delle
varie condizioni di servizio e una normativa germinante in un contesto europeo. Per comodità di
trattazione, si andranno a vedere prima le clausole contrattuali dei vari gestori, per poi valutare
l’intervento legislativo de iure condendo.

Sia Facebook, che Twitter che Instagram si esonerano contrattualmente da tutte le responsabilità che
possono scaturire da un uso inappropriato dei contenuti. A titolo esemplificativo, Facebook all’art.
15 n. 2 del suo regolamento enuncia: ”Anche se forniamo delle regole per la condotta degli utenti,
non controlliamo né guidiamo le azioni degli utenti su Facebook e non siamo responsabili dei
contenuti o delle informazioni che gli utenti trasmettono o condividono su Facebook. Non siamo
responsabili delle informazioni o dei contenuti offensivi, inappropriati, osceni, illegali o in altro
modo deplorevoli presenti su Facebook”. Gli altri gestori hanno clausole dello stesso significato. Al
contempo, però, tutti quanti hanno una disposizione di questo tipo: ”alcune giurisdizioni non
consentono l’esclusione di garanzie implicite o limitazioni sulla durata delle garanzie implicite,
pertanto le esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi nella loro interezza, ma saranno
applicate nella misura consentita dalla legge applicabile” (Art. 5, Termini di servizio Twitter).
Questa non è altro che l’esplicitazione di una perplessità sull’uso di queste piattaforme in paesi come
il nostro. Prima facie, questa clausola sembrerebbe integrare gli estremi dell’art. 1229: nel suo I
comma perchè escluderebbe la responsabilità del gestore a priori, nonché del II comma, in quanto
alcuni dei fatti in questione sono illeciti. Seppur minimo (limitato a dolo o colpa grave), un obbligo
di sicurezza discenderebbe cosi in base al generico principio generale in materia di diligenza
nell’adempimento dell’art. 1176, II comma c.c..

Dal punto di vista legislativo, è recente la notizia che in Germania si stia discutendo su una maxi
sanzione di diversi milioni di Euro nei confronti dei gestori di social network in caso di accertata
responsabilità per danni da fake news. Nel nostro Paese, in assenza di una normativa ad hoc, si
discute in Parlamento del d.d.l. Gambaro, proposto in Senato il 17 febbraio 2017, che si occupa di
dare una regolamentazione generale al fenomeno fake news, con imputazioni di responsabilità sia
agli utenti che ai gestori (v. infra).

5. Il d.d.l. ”Gambaro”

Come precedentemente accennato, il 17 febbraio 2017 è stato proposto in Senato, dagli onorevoli
Gambaro, Mazzoni, Divina e Giro, il d.d.l. n. 2688 dal titolo ”Disposizioni per prevenire la
manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare
l’alfabetizzazione mediatica”. Vediamone i tratti salienti, nonostante ancora la proposta di legge sia
suscettibile di variazioni a seguito dei lavori parlamentari.

Il d.d.l. propone un’azione repressiva del fenomeno fake news introducendo gli articoli 656-bis, 265-
bis e 265-ter nel codice penale. È così prevista la sanzione di euro 5000 per chiunque pubblichi o
diffonda, mediante piattaforme informatiche, ”notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino
dati o fatti manifestamente infondati o falsi” (art. 1, I comma). Sanzioni più forti sono irrogate a chi,
nelle medesime modalità di cui sopra, ”diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o
tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque attività tali da arrecare
nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell’opinione pubblica”: la reclusione non
inferiore a dodici mesi e l’ammenda fino ad euro 5000 (Art. II, I comma). Al II comma dell’art. 2 è
prevista la reclusione non inferiore a due anni e l’ammenda fino ad euro 10000 per ”chiunque si
rende responsabile, anche con l’uso di piattaforme informatiche destinate alla diffusione online, di
campagne d’odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a
fini politici”. Se nell’art. 2 si delinea in modo preciso la fattispecie oggetto di censura, intesa come
”notizia falsa” + ”effetti illeciti”, dubbi e perplessità scaturiscono dalla possibile applicazione
dell’art. 1. Questo delineerebbe implicitamente una condotta dell’utente medio di Internet, il quale
sarebbe tenuto a pubblicare contenuti veri o quantomeno verosimili. La sanzione del nuovo art. 656-
bis sarebbe irrogata nei casi di dolo o colpa grave, ossia quando le notizie diffuse riguardino fatti
manifestamente infondati o falsi. La norma potrebbe essere in conflitto con l’art. 21 della
Costituzione, in quanto punisce la mera dichiarazione di fatti non rispondenti al vero: sembra molto
suscettibile di abusi, oltre ad eccedere le finalità di repressione delle fake news, molto meglio
centrate dai nuovi artt. 265-bis e 265-ter. Inoltre, se in questi ultimi si richiede la mera falsità o
infondatezza dei fatti citati, nell’art. I queste caratteristiche devono essere anche manifeste. Ciò pare
ancora una volta in conflitto con la finalità di repressione delle bufale, in quanto la pericolosità di
queste è nettamente superiore qualora esse appaiano molto verosimili. Se le notizie palesememte
false sono indice di una maggiore volontarietà di chi le pubblica, d’altro canto sono percepite come
tali anche dal resto del popolo del web, che, sempre per l’attesa diligenza ex 1176 c.c., difficilmente
muterebbe la sua opinione. Più preferibile come ulteriore elemento per valutare la responsabilità di
chi commette il fatto sarebbe aumentare le sanzioni nel caso in cui la notizia (nella fattispecie in
esame dall’art. 2) sia diffusa da un personaggio notorio o da una pagina che si riferisca ad una
famosa testata giornalistica, poichè in tal caso la diffusione nel web della fake news muta la
qualifica di possibile per acquisire quella di quasi inevitabile. In ultimo, è apprezzabile il
riferimento, oltre che all’atto materiale della pubblicazione, anche a quello della diffusione lato
sensu, per comprendere, come già esaminato nei vari regolamenti dei social, anche condotte come
likes, commenti e ricondivisioni. Risulta difficile, nel pratico, l’attuazione della norma vista
l’enormità del numero delle persone potenzialmente coinvolte nel danno e la durata del
procedimento istruttorio e sanzionatorio per le conseguenti costituzioni in giudizio di ognuno.

L’art. 5 ha come titolo ”misure a tutela del soggeto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella
reputazione”, e sancisce la possibilità, per la vittima, di vedere le proprie informazioni rettificate o
di ottenere l’eliminazione del contenuto diffamatorio. Per il gestore della piattaforma vi è l’obbligo
di soddisfare la richiesta di rettifica da parte dell’utente e di pubblicare le dichiarazioni o le
rettifiche del danneggiato, entro due giorni dalla richiesta, ”sulla pagina principale della
piattaforma e con la medesima evidenza riservata al contenuto contestato” (art. 4). La sanzione
amministrativa a carico del gestore che non ottempera alla richiesta va dai 500 ai 2000 euro.

Lo scopo della norma è quello di responsabilizzare il gestore da un lato, e dall’altro di offrire al
danneggiato un rimedio il più satisfattivo possibile. Il rimedio della eliminazione dei contenuti
insieme alla pubblicazione della rettifica dovrebbero rappresentare più di un ritorno allo status quo
ante, tuttavia non sempre è così. Il danno da fake news è un danno i cui effetti si dissociano dal
contenuto che li ha cagionati, sicchè l’eliminazione di una notizia dal web non assicura la
riconversione dell’opinione pubblica su una persona. Allo stesso tempo, la pubblicazione della
versione veritiera dei fatti nelle stesse modalità del contenuto contestato garantisce la conoscibilità
da parte di tutti i precedenti destinatari della notizia ”cattiva”, ma non può scientificamente
assicurare la loro conoscenza e la loro comprensione. La vittima non potrà mai dormire tranquilla
sapendo con certezza che l’opinione pubblica è perfettamente concorde sulla ”vera” versione dei
fatti. Purtroppo, sebbene non sia totalmente satisfattiva, questa soluzione, insieme alla risarcibilità
del danno non patrimoniale (2059 c.c.), al momento sembrano le uniche possibili.

All’art. 4 si delinea un generale obbligo a carico del gestore di pubblicare le dichiarazioni dell’utente
a scopo di rettifica dei contenuti che lo hanno diffamato. Il criterio ispiratore della norma
suggerirebbe un preventivo accertamento dei fatti da parte del gestore, altrimenti chiunque avrebbe
il potere di censurare l’altrui parere per imporre il proprio. Il tutto però diventa più difficile se si
pensa al limite rigido posto dal legislatore (due giorni dalla richiesta). Rispettando questa
tempistica, e considerando tutte le richieste che arriverebbero ogni giorno, il gestore stroncherebbe
quasi alla radice tutte le fake news. Per converso, però, un accertamento un po’ troppo sommario
sulla verità dei fatti lo esporrebbe ad una serie potenzialmente illimitata di inadempimenti nei
confronti degli utenti che hanno pubblicato i contenuti ingiustamente rimossi. Si potrebbe invece
valutare, mediante il criterio del 1176 c.c. II comma, la diligenza da richiedere al professionista. Il
gestore si avvale per il controllo dei contenuti di procedure standardizzate, di strumenti come le
segnalazioni di altri utenti, nonchè di personale ”fisico” per le valutazioni ulteriori sui contenuti. Di
conseguenza, citato in giudizio, il gestore dovrebbe provare di aver fatto tutto il possibile per evitare
il danno, ossia che la notizia non era stata rilevata o che la sua pericolosità non era stata avvertita.
Se le procedure automatizzate corrispondono al massimo tecnologico possibile e se i soggetti
preposti hanno agito senza colpa, il gestore dovrebbe risultare indenne da responsabilità. Il rigido
limite dei due giorni potrebbe essere meno pericolosamente sostituito con l’alleggerimento del
carico probatorio per l’utente attore, con onere del gestore di discolparsi se vi siano anche possibili
indizi di colpa addotti contro di esso. La flessibilità in materia di responsabilità del gestore è stata
più volte ribadita nell’ordinamento. In giurisprudenza, vi è una interessante pronuncia sulla
responsabilità del webmaster, ossia dell’amministratore di un gruppo. Egli, seppure non sia il
gestore di tutta la piattaforma, è dotato dei suoi stessi poteri di controllo e di censura, seppur
limitatamente al gruppo di cui è a capo. Dunque, per analogia, si legge: ”al fine dell’affermazione
della responsabilità del webmaster, non si può prescindere dalla verifica della sua effettiva e
consapevole adesione alla condotta qualificante, e pertanto, tenuto conto dell’elevato numero di
messaggi da gestire per la pubblicazione nel sito, a questi si può richiedere unicamente un
controllo prima facie circa la presenza di espressioni immediatamente ed oggettivamente valutabili
come diffamatorie” (Trib. Roma, Sez. I civ., 4 luglio 1998). In diritto, si veda anche il d.lgs.
70/2003 sul commercio elettronico nei servizi dell’informazione, che all’art. 16 prevede ”Nella
prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di
informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita
e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
per disabilitarne l’accesso”.

Tornando al d.d.l. Gambaro, nell’art. 7 è prevista un’ultima disposizione sulla responsabilità dei
titolari di piattaforme online. Essi hanno l’obbligo di monitorare i contenuti diffusi attraverso le
piattaforme, ”con particolare riguardo ai contenuti verso i quali gli utenti manifestano
un’attenzione diffusa e improvvisa, per valutarne l’attendibilità e la veridicità”. Qualora tale
valutazione risulti negativa, essi hanno l’obbligo di rimuovere il contenuto, pena la stessa sanzione
prevista dall’art. 656-bis c.p. (introdotto dallo stesso disegno di legge). Il controllo quindi si estende
alla mera veridicità dei contenuti. Si ripropone quindi la stessa questione affrontata preventivamente
sull’art. 1 del d.d.l. (v. supra). Interessante invece l’obbligo procedurale di tenere conto anche delle
segnalazioni degli utenti, previsto al IV comma, che istituisce formalmente uno (ma solo uno) degli
indici per valutare la diligenza del gestore.

Si è parlato prima di rimedi, forse non del tutto satisfattivi, per le vittime di fake news. Una
maggiore efficienza nella riparazione del danno si può di certo raggiungere accostando alle misure
repressive quelle preventive. È questa un’opinione accolta dal d.d.l. nell’obiettivo, già enunciato nel
titolo, di ”incentivare l’alfabetizzazione mediatica”. Ai sensi dell’art. 6, è prevista la modifica della
legge 107/2015 (c.d. Riforma della scuola). A titolo esemplificativo, si introduce il comma 10-bis
nell’art. 1 di suddetta legge, che prevede: ”Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
formazione rivolte agli studenti, per sostenere la formazione alla professione di giornalista”. Nulla
di più giusto di investire nella scuola. Immunizzare i ragazzi di oggi dando loro consigli su come
navigare in Internet significa far scomparire per obsolescenza il problema fake news nei tribunali di
domani. La norma di per sé non è precettiva e attende una precisa regolamentazione, ma credo
fermamente non solo nei professori, ma anche in tutta una serie di professionisti ed esperti che la
scuola italiana dovrebbe consultare. Una non piccola perplessità, tuttavia, sorge osservando la
previsione: ”senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. E va aldilà della
questione etica, non meno importante, che per l’istruzione non si debba badare a spese, temperata
purtroppo dall’ingente debito pubblico. Il problema materiale che sorge nell’applicazione della
norma è dovuto al fatto che attualmente i ragazzi nelle scuole hanno molta più confidenza con le
nuove tecnologie dei loro docenti, che sono stati formati per l’insegnamento molto tempo prima in
una mentalità ancora troppo carta, penna e calamaio. Risulta doverosa una seria formazione per i
docenti perché essi stessi possano formare i loro studenti, ma al contempo risulta impensabile che
questo gran lavoro possa essere svolto a costo zero.

6. Conclusioni

Quello appena esaminato rappresenta solo il primo tentativo di regolamentare il complesso
fenomeno fake news. Il legislatore ha un immenso territorio ancora da esplorare, per analizzare il
fenomeno ”bufale” a 360 gradi. Si pensi ad esempio ai contratti tra sponsor e autori di fake news per
l’inserzione di banner pubblicitari nella notizia. E’ ipotizzabile la nullità del negozio per illiceità
dell’oggetto ex art. 1418 c.c.?

Come visto, risulta estremamente difficile utilizzare l’autorità della legge in un contesto come
Internet, che è nato ed esiste per la sua endemica anarchia democratica. Se non è estremamente
preciso, l’intervento regolativo rischia di essere percepito come invasivo e immediatamente la
coscienza del singolo, non ancora radicata in questo nuovo ambiente, cerca di eluderlo anzichè
conformarsi ad esso. Allo stesso tempo, un intervento legislativo troppo ”lieve” fa dubitare anche
della sua necessità. La via di mezzo ideale, come visto, è unire la prevenzione, con una forte
campagna educativa, con una relativa repressione, solo qualora vengano lesi interessi pubblici o
diritti fondamentali. In questi casi, lo Stato è tenuto a tutelare il cittadino, debole singolo, come un
padre. Fuori da questi casi, in questa delicata fase storica di transizione alla realtà digitale, la forza
pubblica dovrebbe assistere il cittadino come un fratello maggiore, sapendo di avere più esperienza
purtroppo ancora senza radicate certezze che rendano facili e serene le decisioni sulla questione.

Maccarrone Luigi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento