Evasione dai domiciliari: quando non vale l’attenuante

Quando non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen.? Commento a sentenza

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 35606 del 2-10-2025

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Indice

1. La questione: mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen.


La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale di Trapani di condanna di un imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 76, comma, 2 d.lgs. n. 159 del 2011 e 385, comma 3, cod. pen., in continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile, la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020; Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014).

3. Conclusioni: applicabilità dell’art. 385, co. 4, c.p. al detenuto agli arresti domiciliari: necessaria la consegna spontanea all’autorità per interrompere lo stato di evasione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’attenuante dell’art. 385, co. 4, c.p.[1] non si applica a chi, evaso dagli arresti domiciliari, rientri spontaneamente a casa, essendo per contro necessario che ci si consegni a un’autorità o in carcere per fare cessare lo stato di evasione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di codesta circostanza.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Note


[1] Ai sensi del quale: “Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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