Essendo l’amministrazione comunale rimasta inerte anche a seguito della notifica dei predetti atti di diffida, col ricorso si chiede ora l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sulla propria istanza e la condanna de

Lazzini Sonia 25/06/09
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A fondamento della domanda proposta, deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 28 della l. n. 109/1994 e degli artt. 187 e 188 del d.p.r. n. 554/1999; violazione dell’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005; violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dei generali principi in tema di conclusione del procedimento amministrativo; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere. Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
In rito, sussiste, innanzitutto, la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la pretesa azionata, rispetto alla quale l’amministrazione è rimasta inerte, rientra, appunto, in materia ricompresa nella giurisdizione esclusiva di questo giudice. In particolare, le convenzioni di lottizzazione, alla cui categoria è riconducibile quella stipulata dalla dante causa della ricorrente col Comune intimato, devono ritenersi assoggettate alla disciplina dettata in via generale dall’art. 11 della l. n. 241/1990 con riguardo agli accordi tra pubblica amministrazione e privati. Conseguentemente, in base al disposto del comma 5 di tale norma, le controversie inerenti alla loro formazione, conclusione ed esecuzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sempre in rito, il ricorso è, invece, inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909; sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5325; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 1° aprile 2005, n. 2398), non essendo, nella specie, ravvisabile un obbligo per l’amministrazione comunale di adottare un provvedimento espresso in ordine all’istanza della ricorrente. Ed invero, presupposto sostanziale del silenzio rifiuto ricorribile ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971 è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990. In altri termini, l’omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio rifiuto, in quanto sussista – sia pure nell’accezione estensiva propugnata da Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318 – un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2458).
In mancanza di un simile presupposto, l’inerzia dell’amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio rifiuto. Deve rimarcarsi che il bene della vita perseguito col ricorso introduttivo del presente giudizio è non già la nomina, in sé, del collaudatore, bensì l’espletamento del collaudo, in esito al quale soltanto avrebbero potuto essere rilasciati i certificati di agibilità degli edifici costruiti dalla lottizzante. In definitiva, alla stregua dei superiori rilievi, non sono ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti del silenzio rifiuto, neppure essendo, tra l’altro, necessaria – analogamente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza in ipotesi di (apparente) inerzia dell’amministrazione nel soddisfacimento di mere pretese patrimoniali in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoai fini della tutela (astrattamente) accordabile in sede giurisdizionale, l’intermediazione di un atto (istanza) di iniziativa del privato per ottenersi l’esecuzione (in via paritetica) di un (asserito) obbligo di facere Poiché, dunque, non sussistono gli estremi del silenzio rifiuto, deve escludersi l’azionabilità della pretesa vantata dalla ricorrente nelle forme del rito speciale ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971, pena, altrimenti, una incisiva elusione del rito ordinario, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della procedura
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 2971 del 27  maggio 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli ed in particolare il seguente passaggio:
 
La causa petendi e il petitum sostanziale indicati nel ricorso introduttivo non si riferiscono, infatti, ad un provvedimento espresso, di cui sarebbe mancata la tempestiva emanazione (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2458).
In particolare, l’invocato art. 4 della menzionata convenzione urbanistica del 20 aprile 2005, del quale si lamenta l’inosservanza, stabilisce che:
– le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli allacciamenti ai pubblici servizi avrebbero dovuto essere eseguiti “sotto il controllo e collaudo finale degli uffici tecnici comunali che avranno libero accesso ai cantieri”;
– per il collaudo delle opere avrebbe dovuto essere nominato “uno o più funzionari del Comune di Benevento con determina dirigenziale da notificarsi al lottizzante entro giorni trenta dalla comunicazione dell’inizio dei lavori con spesa a carico del lottizzante”;
– l’ente locale avrebbe rilasciato le agibilità “solamente quando siano state realizzate, ad opera e spesa del lottizzante, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi”;
– le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sarebbero passate gratuitamente in proprietà del Comune di Benevento, “dietro richiesta, quando il Comune stesso ne ravvisi l’opportunità per soddisfare necessità di interesse collettivo e dopo aver accertata la buona e regolare esecuzione delle opere da parte dei funzionari incaricati a tanto”.
Sulla base di tale assetto di rapporti convenuto tra la parte pubblica e quella privata, la ALFA. Costruzioni richiede la condanna dell’amministrazione comunale ad effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi ricadenti nelle aree lottizzate, nonché alla loro acquisizione al patrimonio comunale, col rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici costruiti.
Trattasi, all’evidenza, di mere operazioni – segnatamente, di collaudo – da espletarsi in via paritetica e, come tali, sprovviste di quei connotati propriamente autoritativi, ‘provvedimentali’ o ‘attizi’, i quali si rendono necessari, affinché sia ravvisabile l’obbligo di provvedere ex art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e possa dirsi, quindi, esperibile il rimedio speciale di cui all’art. 21 bis della l. n. 1034/1971. Ciò è tanto vero che la stessa ricorrente, nel motivare la propria pretesa, deduce – peraltro, in termini che si appalesano inconferenti, non risultando, nella specie, l’importo (€ 142.750,66) delle previste opere di urbanizzazione superiore alla soglia comunitaria e non versandosi, quindi, in ipotesi di lavori da affidare ai sensi dell’art. 2, comma 5, seconda parte, della l. n. 109/1004 (disposizione – questa – da ritenersi applicabile ratione temporis alla luce della documentazione versata in atti, ed ora sostituita dall’art. 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006) – la violazione della disciplina degli artt. 28 della l. n. 109/1994 (ora sostituito dall’art. 141 del d.lgs. n. 163/2006) e 187 e 187 del d.p.r. n. 554/1999; disciplina che concerne, appunto, la fase esecutiva dell’appalto di lavori pubblici.>
 
Ma vi è di più
 
Nemmeno sarebbe sostenibile che la domanda proposta dalla ALFA. Costruzioni, in quanto volta anche alla nomina del tecnico incaricato del collaudo, integrante un atto amministrativo in senso proprio (determina dirigenziale del Comune di Benevento, stando al tenore dell’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005), mirerebbe, comunque, all’adozione di un provvedimento espresso e, come tale, ricadrebbe nell’ambito applicativo degli artt. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e 21 bis della l. n. 1034/1971.
In senso contrario, deve rimarcarsi che il bene della vita perseguito col ricorso introduttivo del presente giudizio è non già la nomina, in sé, del collaudatore, bensì l’espletamento del collaudo, in esito al quale soltanto avrebbero potuto essere rilasciati i certificati di agibilità degli edifici costruiti dalla lottizzante.
Detto altrimenti, il cennato provvedimento di nomina, ove pure adottato, non sarebbe, di per se stesso, satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, essendo meramente propedeutico – quale atto avente portata organizzatoria e, quindi, a rilevanza interna, ossia non suscettibile di produrre effetti concreti in favore dell’istante – alle successive operazioni di collaudo, il cui compimento costituisce l’effettivo petitum sostanziale connotante la domanda proposta in questa sede.
8. In definitiva, alla stregua dei superiori rilievi, non sono ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti del silenzio rifiuto, neppure essendo, tra l’altro, necessaria – analogamente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza in ipotesi di (apparente) inerzia dell’amministrazione nel soddisfacimento di mere pretese patrimoniali in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4824; 2 settembre 2003, n. 4877; 9 febbraio 2004, n. 441; 14 agosto 2007, n. 4456; sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1267; TAR Campania, Napoli, sez. V, 6 novembre 2008, n. 19293) –, ai fini della tutela (astrattamente) accordabile in sede giurisdizionale, l’intermediazione di un atto (istanza) di iniziativa del privato per ottenersi l’esecuzione (in via paritetica) di un (asserito) obbligo di facere (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 419).
Poiché, dunque, non sussistono gli estremi del silenzio rifiuto, deve escludersi l’azionabilità della pretesa vantata dalla ALFA. Costruzioni nelle forme del rito speciale ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971, pena, altrimenti, una incisiva elusione del rito ordinario, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della procedura (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 27 aprile 2004, n. 1247)
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 02971/2009 REG.SEN.
N. 01584/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2009, proposto da:
ALFA. Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Napoli, c.so Vitt.Emanuele,115 c/o ********;
contro
Comune di Benevento;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
SILENZIO: RICHIESTA NOMINA COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE PRIMARIE E SECONDARIE SUB-AREA 34 – PROVV.298 DEL 25/01/2008.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/04/2009 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ALFA. Costruzioni s.r.l. espone che:
– è proprietaria di aree edificabili site nel Comune di Benevento, alla via L. Sturzo, identificate in catasto al foglio 60, particelle 849, 850, 851 e 852 (ex particelle 34 e 264), alienatele in data 4 agosto 2005 da *****************;
– tali aree rientrano in zona oggetto di lottizzazione, disciplinata dalla convenzione urbanistica del 20 aprile 2005, rep. n. 12093/05, stipulata tra il Comune di Benevento e *****************;
– in forza della citata convenzione urbanistica, l’amministrazione comunale, in data 17 maggio 2005, aveva rilasciato alla medesima ****** il permesso di costruire n. 121, per eseguire, sul fondo in parola, “lavori per la realizzazione di edifici per civile abitazione alla via L. Sturzo – Sub-area n. 34 e realizzazione delle opere di urbanizzazione”;
– i lavori assentiti (costruzione di un complesso edilizio di sette unità abitative e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché degli allacciamenti ai pubblici servizi) erano stati, quindi, eseguiti dall’acquirente ALFA. Costruzioni.
2. Con istanza del 25 gennaio 2008 (prot. n. 298) la ricorrente aveva, poi, richiesto al Comune di Benevento la nomina del tecnico incaricato del collaudo delle eseguite opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005.
Il richiesto collaudo era, in particolare, propedeutico – oltre che alla cessione, in favore dell’ente locale, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle corrispondenti aree – al rilascio, in favore della lottizzante, dei certificati di agibilità relativi agli edifici costruiti sul fondo in sua proprietà: “il Comune di Benevento rilascerà le agibilità – recita, infatti, il richiamato art. 4 – solamente quando siano state realizzate, ad opera e spesa del lottizzante, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi”. Di qui l’interesse della ricorrente all’espletamento del collaudo.
Non avendo l’amministrazione comunale dato corso all’istanza rivoltale dalla ALFA. Costruzioni, quest’ultima notificava, in data 2 agosto 2008 e in data 26 novembre 2008, atti di diffida ad effettuare il collaudo de quo ai sensi dell’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005.
3. Essendo l’amministrazione comunale rimasta inerte anche a seguito della notifica dei predetti atti di diffida, col ricorso in epigrafe, notificato il 17 marzo 2009 e depositato il 20 marzo 2009, la ALFA. Costruzioni chiede ora l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Benevento sulla propria istanza e la condanna dell’amministrazione intimata ad effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi ricadenti nelle aree lottizzate, nonché alla loro acquisizione al patrimonio comunale, col rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici costruiti.
A fondamento della domanda proposta, deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 28 della l. n. 109/1994 e degli artt. 187 e 188 del d.p.r. n. 554/1999; violazione dell’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005; violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 e dei generali principi in tema di conclusione del procedimento amministrativo; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere.
4. Alla camera di consiglio del 6 aprile 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In rito, sussiste, innanzitutto, la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la pretesa azionata, rispetto alla quale l’amministrazione è rimasta inerte, rientra, appunto, in materia ricompresa nella giurisdizione esclusiva di questo giudice.
In particolare, le convenzioni di lottizzazione, alla cui categoria è riconducibile quella stipulata dalla dante causa della ricorrente col Comune intimato, devono ritenersi assoggettate alla disciplina dettata in via generale dall’art. 11 della l. n. 241/1990 con riguardo agli accordi tra pubblica amministrazione e privati. Conseguentemente, in base al disposto del comma 5 di tale norma, le controversie inerenti alla loro formazione, conclusione ed esecuzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 15 dicembre 2000, n. 1262; 7 febbraio 2002, n. 1763; 17 gennaio 2005, n. 732; 20 aprile 2007, n. 9360; 25 maggio 2007, n. 12186; Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5152; sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 74; TAR Puglia, Bari, sez. II, 17 febbraio 2005, n. 592; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 11 ottobre 2005, n. 1591; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 13 marzo 2006, n. 1249; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 marzo 2007, n. 2773; TAR Liguria, Genova, sez. I, 01 agosto 2007 , n. 1425).
Per di più, la materia attinta dalla convenzione de qua è quella urbanistica ed edilizia, che l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998 pure devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
6. Sempre in rito, il ricorso è, invece, inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909; sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5325; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 1° aprile 2005, n. 2398), non essendo, nella specie, ravvisabile un obbligo per l’amministrazione comunale di adottare un provvedimento espresso in ordine all’istanza della ALFA. Costruzioni.
Ed invero, presupposto sostanziale del silenzio rifiuto ricorribile ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971 è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990.
In altri termini, l’omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio rifiuto, in quanto sussista – sia pure nell’accezione estensiva propugnata da Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318 – un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2458).
In mancanza di un simile presupposto, l’inerzia dell’amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio rifiuto.
Il rimedio processuale di cui all’art. 21 bis della l. n. 1034/1971 non è, segnatamente, esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa: restano esclusi dalla sua sfera applicativa non solo i casi di silenzio significativo (assenso o rigetto), ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro assolvimento, un’attività materiale, e non provvedimentale (Cons. Stato , sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5500; cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 24 marzo 2006 n. 1727 TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 luglio 2007, n. 6470; Latina, sez. I, 18 luglio 2007, n. 527; TAR Molise, Campobasso, sez. I, 2 luglio 2008 , n. 655).
Ebbene, nel caso in esame, ciò che sarebbe (convenzionalmente) imposto all’amministrazione comunale e ciò cui la ricorrente richiede che essa sia condannata col mezzo di tutela introduttivo del presente giudizio non è, di certo, un’attività provvedimentale, bensì un’attività materiale, ossia un facere.
La causa petendi e il petitum sostanziale indicati nel ricorso introduttivo non si riferiscono, infatti, ad un provvedimento espresso, di cui sarebbe mancata la tempestiva emanazione (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2458).
In particolare, l’invocato art. 4 della menzionata convenzione urbanistica del 20 aprile 2005, del quale si lamenta l’inosservanza, stabilisce che:
– le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli allacciamenti ai pubblici servizi avrebbero dovuto essere eseguiti “sotto il controllo e collaudo finale degli uffici tecnici comunali che avranno libero accesso ai cantieri”;
– per il collaudo delle opere avrebbe dovuto essere nominato “uno o più funzionari del Comune di Benevento con determina dirigenziale da notificarsi al lottizzante entro giorni trenta dalla comunicazione dell’inizio dei lavori con spesa a carico del lottizzante”;
– l’ente locale avrebbe rilasciato le agibilità “solamente quando siano state realizzate, ad opera e spesa del lottizzante, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e gli allacciamenti ai pubblici servizi”;
– le aree di urbanizzazione primaria e secondaria sarebbero passate gratuitamente in proprietà del Comune di Benevento, “dietro richiesta, quando il Comune stesso ne ravvisi l’opportunità per soddisfare necessità di interesse collettivo e dopo aver accertata la buona e regolare esecuzione delle opere da parte dei funzionari incaricati a tanto”.
Sulla base di tale assetto di rapporti convenuto tra la parte pubblica e quella privata, la ALFA. Costruzioni richiede la condanna dell’amministrazione comunale ad effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi ricadenti nelle aree lottizzate, nonché alla loro acquisizione al patrimonio comunale, col rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici costruiti.
Trattasi, all’evidenza, di mere operazioni – segnatamente, di collaudo – da espletarsi in via paritetica e, come tali, sprovviste di quei connotati propriamente autoritativi, ‘provvedimentali’ o ‘attizi’, i quali si rendono necessari, affinché sia ravvisabile l’obbligo di provvedere ex art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e possa dirsi, quindi, esperibile il rimedio speciale di cui all’art. 21 bis della l. n. 1034/1971. Ciò è tanto vero che la stessa ricorrente, nel motivare la propria pretesa, deduce – peraltro, in termini che si appalesano inconferenti, non risultando, nella specie, l’importo (€ 142.750,66) delle previste opere di urbanizzazione superiore alla soglia comunitaria e non versandosi, quindi, in ipotesi di lavori da affidare ai sensi dell’art. 2, comma 5, seconda parte, della l. n. 109/1004 (disposizione – questa – da ritenersi applicabile ratione temporis alla luce della documentazione versata in atti, ed ora sostituita dall’art. 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006) – la violazione della disciplina degli artt. 28 della l. n. 109/1994 (ora sostituito dall’art. 141 del d.lgs. n. 163/2006) e 187 e 187 del d.p.r. n. 554/1999; disciplina che concerne, appunto, la fase esecutiva dell’appalto di lavori pubblici.
7. Nemmeno sarebbe sostenibile che la domanda proposta dalla ALFA. Costruzioni, in quanto volta anche alla nomina del tecnico incaricato del collaudo, integrante un atto amministrativo in senso proprio (determina dirigenziale del Comune di Benevento, stando al tenore dell’art. 4 della convenzione urbanistica del 20 aprile 2005), mirerebbe, comunque, all’adozione di un provvedimento espresso e, come tale, ricadrebbe nell’ambito applicativo degli artt. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e 21 bis della l. n. 1034/1971.
In senso contrario, deve rimarcarsi che il bene della vita perseguito col ricorso introduttivo del presente giudizio è non già la nomina, in sé, del collaudatore, bensì l’espletamento del collaudo, in esito al quale soltanto avrebbero potuto essere rilasciati i certificati di agibilità degli edifici costruiti dalla lottizzante.
Detto altrimenti, il cennato provvedimento di nomina, ove pure adottato, non sarebbe, di per se stesso, satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, essendo meramente propedeutico – quale atto avente portata organizzatoria e, quindi, a rilevanza interna, ossia non suscettibile di produrre effetti concreti in favore dell’istante – alle successive operazioni di collaudo, il cui compimento costituisce l’effettivo petitum sostanziale connotante la domanda proposta in questa sede.
8. In definitiva, alla stregua dei superiori rilievi, non sono ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti del silenzio rifiuto, neppure essendo, tra l’altro, necessaria – analogamente a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza in ipotesi di (apparente) inerzia dell’amministrazione nel soddisfacimento di mere pretese patrimoniali in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4824; 2 settembre 2003, n. 4877; 9 febbraio 2004, n. 441; 14 agosto 2007, n. 4456; sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1267; TAR Campania, Napoli, sez. V, 6 novembre 2008, n. 19293) –, ai fini della tutela (astrattamente) accordabile in sede giurisdizionale, l’intermediazione di un atto (istanza) di iniziativa del privato per ottenersi l’esecuzione (in via paritetica) di un (asserito) obbligo di facere (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 419).
Poiché, dunque, non sussistono gli estremi del silenzio rifiuto, deve escludersi l’azionabilità della pretesa vantata dalla ALFA. Costruzioni nelle forme del rito speciale ex art. 21 bis della l. n. 1034/1971, pena, altrimenti, una incisiva elusione del rito ordinario, con ingiustificata abbreviazione dei termini processuali e semplificazione della procedura (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. I, 27 aprile 2004, n. 1247).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
9. Quanto alle spese e agli onorari di giudizio, appare equo disporre, tra le parti in causa, l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 06/04/2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente
*******************, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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