Espulsione di stranieri pericolosi per l’ordine pubblico che convivono con parenti in Italia.

sentenza 13/12/07
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Massima:   “ Il cittadino comunitario espulso dal prefetto e non dal Ministro dell’Interno, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello stato, non può beneficiare della norma di favore (art. 19 D. l.vo nr 286 del 1998) che prevede il divieto di espulsione dello straniero se convivente con parenti in Italia entro il 4° grado, poiché le esigenze di ordine pubblico devono ritenersi prevalenti a quelle dell’unità familiare, e se così non fosse la norma sarebbe incostituzionale”.
 
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 
Il Giudice di Terni, DOTT. *******************
alla pubblica udienza del 15/11/2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 
SENTENZA
nei confronti di:
 
***;
                                                                                           detenuto presente-
ARRESTATO IL 8/11/2007
 
I M P U T A T O
 
Per il reato di cui all’art. 14 co. 5 ter del D.L.vo n.286/98 e succ. modif. perché essendo stato espulso dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 comma 5 bis del D.L.vo nr. 286/98 e succ.modif. in virtù del provvedimento emesso in data 30/7/2007 dal Prefetto della provincia di Terni e del consecutivo provvedimento del Questore di Terni di immediata espulsione sempre datato 30.7.2007 (entrambi notificatigli in pari data), veniva trovato nel territorio dello stato in violazione della normativa citata.
Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
Accertato in Terni il giorno 8/11/2007.-


 
 
 
 
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 546, comma 1, lett. e, C.P.P.)
 
L’ imputato è stato arrestato e condotto in udienza per la convalida e il giudizio direttissimo.
L’arresto è stato convalidato come da separata ordinanza:
ORDINANZA
IL GIUDICE, letti gli atti del procedimento numero 3057/07 R.G.N.R. contro *** ***, meglio generalizzato come da foglio allegato, imputato del reato di cui all’art. 14, comma V ter del Decreto Legislativo 286/98 come specificato nel capo d’imputazione allegato alla presente ordinanza; rilevato che sussistono gravi indizi del colpevolezza in ordine al reato commesso in quanto, benché diffidato per l’espulsione con decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Terni del 30 luglio 2007, notificato sempre il 30 luglio 2007, e dall’ordine del Questore della Provincia di Terni, sempre del 30 luglio 2007 (scritti solo in italiano ma, come l’imputato ha dichiarato, lo stesso conosce e legge la lingua italiana e quindi non c’era necessità di traduzione) l’imputato si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione del decreto di espulsione; non rileva l’impugnazione di un altro decreto di espulsione della Prefettura di Ancona, sospeso dal Giudice di Pace, perché i motivi dell’espulsione possono essere diversi e ogni decreto di espulsione va valutato come provvedimento singolo; infatti nel decreto del Prefetto della Provincia di Terni l’espulsione è avvenuta, non perché cittadino irregolare straniero, ma perché lo straniero ha tenuto
condotte in evidente contrasto con l’ordinamento giuridico, palesando particolare inclinazione a delinquere, così da poter ritenere il medesimo persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedita a traffici illeciti, anche parzialmente, divenuti fonte del proprio sostentamento, anche in considerazione della continuità e dell’attualità della valutazione di pericolosità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,
Legge 1423/56 e 13, comma II, lettera C del Decreto Legislativo 286/98;
atteso che l’arresto è avvenuto regolarmente per un reato per il quale è previsto espressamente l’arresto in flagranza, atteso che sono stati rispettati i termini dell’art. 391 Codice di Procedura Penale, considerato pertanto quanto sopra, l’arresto deve convalidarsi;
in relazione alla richiesta di custodia cautelare, si osserva che l’imputato ha un precedente molto grave risultante dal certificato del Casellario, per omicidio tentato in
concorso, estorsione tentata in concorso, con condanna di 3 anni più pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, quindi non può più beneficiare della sospensione condizionale della pena; anche perché ha un’altra decisione del Giudice Monocratico di Ancona per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, art. 651; atteso che un’eventuale misura custodiale inferiore alla custodia cautelare si basa sulla fiducia nell’osservanza; atteso che già nel provvedimento del Prefetto della Provincia di Terni è stato ritenuto che il cittadino straniero, da accertamenti esperiti, non risulta non avere mai convissuto con la sorella, residente in ******, e non risulta inserito sullo stato di famiglia della sorella, come accertato presso l’Ufficio Anagrafe di quel Comune: dopo essere stato scarcerato dagli arresti domiciliari è risultato irreperibile; pertanto, sulla base di quanto suddetto con la permanenza nel territorio nazionale, diventa assai probabile la reiterazione di gravi condotte delittuose, le quali destano minaccia per la sicurezza dei cittadini; conseguentemente gli arresti domiciliari sarebbero non osservati, in quanto è già risultato irreperibile in precedenti provvedimenti amministrativi; pertanto l’unica soluzione che possa evitare la ripetizione del reato di cui all’art. 14, comma V ter, che del resto potrebbe eliminarsi con un’espulsione, ma quello che rileva è la ripetizione di reati gravi, come quelli
della sentenza del Tribunale di Ancona, irrevocabile il 22 luglio 2006, e quindi gravi danni alle persone o reati gravi di estorsione è quella della custodia cautelare in carcere P.Q.M. convalida l’arresto di *** ***, meglio generalizzato come da foglio allegato; dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere; ordina agli agenti ufficiali di Polizia Giudiziaria di arrestarlo e di condurlo in un istituto di custodia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; dispone procedersi a giudizio direttissimo; avvisa le Parti che hanno facoltà di richiedere riti alternativi.
 
L’imputato ha chiesto i termini a difesa.
Alla odierna udienza dibattimentale sono stati escussi i testi di lista del P.M. e della difesa e all’esito le parti hanno discusso e concluso come da verbale, e questo Giudice ha deciso come dal dispositivo letto in udienza.
Dalla completa istruttoria dibattimentale è emersa al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, perché espulso con decreto del Prefetto di Terni del 30.7.2007, veniva trovato nel territorio italiano. Sul punto cfr. teste *** ***:
“GENERALITA’: *** ***, ******************* della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Terni Ufficio immigrazione.
PUBBLICO MINISTERO
DOMANDA – Allora come siete giunti all’arresto dell’odierno imputato?
RISPOSTA – Allora la mattinata dell’8 di questo mese si è presentato presso lo sportello dell’Ufficio immigrazione perché voleva chiedere delle notizie in merito al
rilascio del permesso di soggiorno. Niente lui era già destinatario di un rifiuto del permesso di soggiorno e di un decreto di espulsione del Prefetto di Terni nonché di ordine del Questore di Terni, in quanto giudicato persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, cioè il presupposto che ha determinato il rifiuto del permesso di soggiorno non è stata la convivenza o meno con la sorella cittadina, coniugata con cittadino italiano ovvero anche lei cittadina italiana, ma il fatto che lui è ritenuto persona pericolosa per l’ordine della sicurezza pubblica in quanto è colpevole di
particolari gravi reati.
DOMANDA – Quindi avete proceduto all’arresto sulla base dell’ordine…
RISPOSTA – Sì, sulla base dell’ordine del Questore l’abbiamo arrestato.
DOMANDA – E condotto davanti al Giudice.
GIUDICE – Sa se c’è stato un altro ordine di espulsione ad Ancona che è stato annullato, sospeso?
RISPOSTA – Questo è emerso solamente durante la prima fase del processo in cui ha detto che era già destinatario di un decreto di espulsione.
GIUDICE – E sa per quale motivo era quello del Prefetto di Ancona?
RISPOSTA – L’ho accertato personalmente, il Prefetto di Ancona gli aveva fatto anche lui un decreto di espulsione, in quanto persona pericolosa per l’ordine della sicurezza
pubblica in quanto destinatario anche di altri reati che noi non conoscevamo, responsabile di altri reati che noi a dire la verità non sapevamo.
GIUDICE – Altre domande?
PUBBLICO MINISTERO – Nessuna.
DIFESA – AVV. ****** – Nessuna domanda.
GIUDICE – Può accomodarsi.”
 
I testi della difesa *** rappresentano la convivenza dell’imputato con la famiglia della sorella (***).
In considerazione della chiarezza e determinazione dei due testi (che comunque vanno contro gli accertamenti amministrativi, citati nella ordinanza di convalida dell’arresto) non si può mettere in dubbio la convivenza. Per la difesa quindi dovrebbe trovare applicazione l’art.19 comma 2, lett. C, del T.U. stranieri, che prevede il divieto di espulsione dello straniero che convive con parenti entro il 4° grado.
La tesi giuridica della difesa, sottile, ben articolata ed espressa non può trovare però accoglimento poiché il comma 2, dell’art. 19 cit. fa salva l’ipotesi di espulsione prevista dal comma 1 dell’art. 13 T.U. ovvero l’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato.
Il richiamo all’art. 13 comma 1. T.U. stranieri, invero non riguarda il solo provvedimento del Ministro dell’Interno, ma tutte le espulsioni disposte (dal Ministro o dal Prefetto) per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Non è contestato che ai sensi dell’art. 13 comma 2, lett. C T.U. stranieri, competente per l’espulsione era il prefetto (o anche in via generale il ministro).
Del resto l’art. 19 T.U. stranieri prevede la tutela della stabilità familiare, ma è evidente che per motivi di sicurezza o di ordine pubblico tale tutela è ragionevole che soccomba, come espressamente previsto con il richiamo del comma 1 dell’art. 13 del T.U. stranieri. Il richiamo è al motivo dell’espulsione e non al soggetto istituzionale che attua l’espulsione.
Ciò è conforme a logica e a ragionevolezza prima che al dato normativo letterale; infatti una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale perché farebbe prevalere un interesse (la stabilità familiare) inferiore su uno superiore (sicurezza pubblica o ordine pubblico).
All’imputato, in considerazione dei suo i precedenti penali, non si concedono le generiche, e tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. stimasi equa e giusta la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, tenendo conto dell’aumento per la recidiva contestata, oltre alle spese.
P.Q.M.
il Giudice,
visto l’art. 533 c.p.p.
– dichiara l’imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese;
– nulla osta all’espulsione.
– 30 giorni per la motivazione.
Terni 15 novembre 2007
                                                                   IL GIUDICE
                                                        (*******************)
 

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