Espropriazione di beni stranieri: la disciplina internazionalistica.

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Accade sovente che persone fisiche e giuridiche ed Enti pubblici e privati decidano di effettuare investimenti in Paesi diversi da quello in cui hanno la nazionalità. Tale decisione dà luogo a problematiche diverse, soprattutto quando tali investimenti diventano oggetto di espropriazione e/o nazionalizzazione da parte del Paese in cui tale investimento viene posto in essere.

Ad occuparsi della soluzione di tali problematiche è la disciplina internazionalistica delle misure restrittive della proprietà, dei diritti e degli interessi degli stranieri.

La prassi in materia di espropriazione di beni di stranieri risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando gli Stati dell’Est Europa iniziarono ad operare le nazionalizzazioni di beni ritenuti di pubblica utilità, seguiti, poi, dagli Stati Arabi che operarono la nazionalizzazione di diverse Compagnie Petrolifere.

Anche se attualmente il fenomeno delle nazionalizzazioni va esaurendosi, il problema del trattamento degli investimenti stranieri continua ad avere tutta la sua importanza, con riguardo alle misure adottate dagli Stati in caso di espropriazione e che interferiscono nel diritto di godimento dei beni da parte degli stranieri.

Nessuna controversia si pone circa la questione se l’espropriazione debba essere sorretta da motivi di pubblica utilità, questione che acquista esclusivamente rilievo in caso di espropriazione di un singolo bene dato che nelle nazionalizzazioni che riguardano intere categorie di imprese il pubblico interesse è evidente.

Il problema si pone, invece, in relazione all’indennizzo da concedere in caso di espropriazione, dal momento che nessun divieto è previsto per gli Stati che intendono espropriare e/o nazionalizzare.

Lo Stato espropriante è tenuto all’indennizzo e tale obbligo è riconosciuto dalla Dichiarazione relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU del 1962, nonché dalla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati del 1974.

Grande incertezza si pone circa le modalità di pagamento dell’indennizzo e il quantum dovuto. Due sono le soluzioni possibili, che gli Stati possono decidere di adottare:

  1. FORMULA DI HULL: quando un bene di proprietà di uno straniero viene espropriato per motivi di pubblica utilità, l’indennizzo dovuto deve essere pronto, adeguato ed effettivo;
  2. VISIONE RADICALE: durante la corresponsione dell’indennizzo si deve tenere conto dell’appropriazione indebita che il cittadino straniero ha accumulato.

L’indennizzo, qualsiasi sia la soluzione seguita, deve essere sempre e comunque corrisposto.

Molto spesso l’indennizzo è oggetto di transazione tra lo Stato espropriante e lo Stato di appartenenza del proprietario straniero espropriato, i quali stipulano i cosiddetti Accordi di compensazione globale o Lump-sum Agreement, con i quali viene concordata la somma che lo Stato nazionalizzante dovrà corrispondere allo Stato nazionale dei privati, il quale procederà poi alla ripartizione dell’indennizzo tra i vari soggetti espropriati, oppure la transazione viene operata direttamente tra lo Stato espropriante e le compagnie espropriate.

Va precisato che, pur riconoscendo l’art. 2 della Dichiarazione relativa alla sovranità permanente sulle risorse naturali il dovere di indennizzare, prevede, altresì, che lo Stato nazionalizzante determini l’indennità sulla base delle sue leggi, dei suoi regolamenti e di ogni circostanza che esso giudica pertinente.

Avv. Rossano Valentina

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