Esodo incentivato, diritto al riscatto parziale

Redazione 15/10/13
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Lilla Laperuta

 Sul portale della Commissione per la vigilanza sui Fondi pensione (Covip), sezione Regolamentazione – Provvedimenti e Orientament, èdisponibile il documento con il quale la Commissione ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere la facoltà di riscattare la posizione individuale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 252 del 2005 anche a quei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 4 L. 92 del 2012 (c.d. esodo incentivato). In tal senso, la Covip si esprime favorevolmente. In particolare, i lavoratori sopra indicati hanno titolo per richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione.

Si ricorda che il citato art. 4 L. 92 del 2012 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori che possono essere interessati dai Piani di esodo sono quelli che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

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