Esiste la competenza del giudice civile nel caso di ricorso avverso i seguenti provvedimenti:

Lazzini Sonia 18/06/09
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La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 4518/2007; Cass. SS.UU. n. 5617/ 2003) ha avuto modo di precisare che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’Autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di danaro oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).
Da ciò deriva la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero per contrastare l’Amministra-zione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia revocato il finanziamento alla sovvenzione sulla scorta di fatti sopravvenuti, incidenti sulla prosecuzione del rapporto.
Merita di essere segnalata la decisione numero 461 del 20 maggio 2009, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ed in particolare il seguente passaggio:
Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato si atteggia come revoca di un contributo già accordato, ed in parte già corrisposto, in dipendenza di fatti sopravvenuti, in ordine ai quali non sussiste alcun potere di valutazione discrezionale da parte dell’Auto-rità amministrativa, ma solo l’esigenza di accertamento della loro idoneità ad incidere o no in senso risolutivo sull’obbligazione in corso.
La pretesa dell’istante si configura, infatti, sia formalmente che sostanzialmente, come diritto soggettivo alla percezione delle somme, essendo fondata sul presupposto che le stesse sono già entrate interamente nel suo patrimonio giuridico fin dall’epoca della concessione, onde la loro mancata erogazione, ovvero la richiesta di restituzione, costituisce inadempimento di obbligazione già perfezionatasi nei suoi elementi costitutivi e non più suscettibile, quindi, di essere rimessa in discussione alla stregua di una diversa valutazione dell’interesse pubblico.
 
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N.  461/09  ******** 
N.    1244    ******** 
ANNO  2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente:
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1244/07 proposto da
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (già MINISTERO ATTIVITA’ PRODUTTIVE), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;
contro
la ditta W.T. di *** ********, non costituita in giudizio;
per la totale riforma
della sentenza resa inter partes dal T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. II) – n. 1538/06 del 29 settembre 2006.
     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore il ************************;
     Udito alla pubblica udienza del 25 settembre 2008 l’avv. dello Stato ***** per il ministero appellante;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
     Con il ricorso n. 560/05 proposto dinanzi il T.A.R. di Catania, la ditta W.T. di *** ******** ha impugnato il D.M. B2/RC/9 del 27/9/2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese, con il quale: 1) è stato revocato il decreto di concessione alla suddetta ditta di un contributo in conto impianti di € 136.241,32 concesso ai sensi della L. n. 488/1992; 2) è stato disposto l’incameramento della cauzione prestata dalla ditta, il recupero dell’erogazione provvisoria di € 68.120.66 con gli accessori di legge nonché il disimpegno della somma € 68.120,66, pari alla quota residua di contributo non ancora erogata.
     Avverso la sentenza con la quale il T.A.R. adito ha accolto il ricorso, l’Avvocatura dello Stato, per il Ministero dello Sviluppo Economico, ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla ditta qui appellata per difetto di giurisdizione, in via principale, ed in ogni caso, perché infondato nel merito.
     Non si è costituita la ditta appellata.
     All’udienza pubblica del 25 settembre 2008 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
     L’appello è certamente fondato nella parte in cui è stato eccepito il difetto di giurisdizione e, pertanto, va accolto.
     La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 4518/2007; Cass. SS.UU. n. 5617/ 2003) ha avuto modo di precisare che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell’Autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità ovvero di revocarli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di danaro oggetto di finanziamento ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).
     Da ciò deriva la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero per contrastare l’Amministra-zione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia revocato il finanziamento alla sovvenzione sulla scorta di fatti sopravvenuti, incidenti sulla prosecuzione del rapporto.
     Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato si atteggia come revoca di un contributo già accordato, ed in parte già corrisposto, in dipendenza di fatti sopravvenuti, in ordine ai quali non sussiste alcun potere di valutazione discrezionale da parte dell’Auto-rità amministrativa, ma solo l’esigenza di accertamento della loro idoneità ad incidere o no in senso risolutivo sull’obbligazione in corso.
     La pretesa dell’istante si configura, infatti, sia formalmente che sostanzialmente, come diritto soggettivo alla percezione delle somme, essendo fondata sul presupposto che le stesse sono già entrate interamente nel suo patrimonio giuridico fin dall’epoca della concessione, onde la loro mancata erogazione, ovvero la richiesta di restituzione, costituisce inadempimento di obbligazione già perfezionatasi nei suoi elementi costitutivi e non più suscettibile, quindi, di essere rimessa in discussione alla stregua di una diversa valutazione dell’interesse pubblico.
      Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
     Si ritiene altresì che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P. Q. M.
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 25 settembre 2008, con l’intervento dei signori *****************, Presidente, ********************, *******’******, ****************, ************, estensore, componenti.
F.to: *****************, Presidente
F.to: ************, Estensore
F.to: *********************, **********
                            Depositata in segreteria
il  20 maggio 2009

Lazzini Sonia

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