Esercizio della professione nell’Unione europea: ecco le cautele espresse dal Garante europeo

Redazione 22/05/12
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Biancamaria Consales

Il Garante europeo per la protezione dei dati personali ha reso il parere sulla istituzione di un sistema di allerta, limitato a livello europeo, per lo scambio di informazioni tra autorità competenti interessate in merito a professionisti ai quali è stato vietato di esercitare la propria professione in uno Stato membro per un motivo di interesse pubblico rilevante. Queste, in sintesi, le raccomandazioni del Garante europeo:

1. la proposta deve specificare in quali casi concreti è possibile inviare messaggi di allerta, definendo chiaramente che tipo di dati personali si possono includere nei messaggi e limitando il trattamento al minimo necessario, in considerazione della proporzionalità e dell’equilibrio di diritti e interessi;

2. la proposta deve, altresì, specificare che le allerte si possono inviare solo dopo che un’autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l’esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso;

3. il periodo di conservazione delle allerte deve essere rigorosamente limitato al minimo necessario;

4. le allerte devono essere inviate esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri e quest’ultime devono mantenere riservate le informazioni ricevute, non diffonderle e/o pubblicarle, a meno che i dati siano stati resi pubblici ai sensi delle leggi dello Stato membro che provvede all’invio.

Il Garante precisa, poi, che i messaggi di allerta vengono emessi, in linea di principio, dopo che un’autorità competente o un tribunale di uno Stato membro abbia preso la decisione di vietare a una persona l’esercizio della sua attività professionale sul territorio dello stesso.

Le allerte possono riguardare qualsiasi professionista soggetto alla direttiva sulle qualifiche professionali, ivi compresi i professionisti che non hanno richiesto una tessera professionale europea. Dopo l’emissione, i messaggi di allerta sono conservati nell’IMI (Informazioni Mercato Interno) e sono accessibili a tutti gli Stati membri e alla Commissione.

L’introduzione di una tessera professionale europea comporta la creazione e la conservazione di un fascicolo di informazioni nell’IMI sui professionisti che hanno sottoscritto volontariamente la tessera professionale (il cd. «fascicolo IMI»). Le informazioni contenute in tale fascicolo sono accessibili al professionista, nonché allo Stato membro «ospitante » e «di origine». Il professionista ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la cancellazione, il blocco o la rettifica delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

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