Esercizio abusivo della professione, si inaspriscono le pene a Palazzo Madama

Redazione 20/04/12
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Lilla Laperuta

Giro di vite contro le maglie larghe dell’abusivismo professionale, fenomeno allarmante perché in taluni casi giunge ad incidere direttamente sulla salute dei cittadini. Il 18 aprile scorso l’Aula del Senato dopo aver esaminato il disegno di legge n. 2420, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione ha approvato, in seguito ad alcune divergenze emerse sul fronte dell’impostazione sanzionatoria, la proposta di rinvio in Commissione Giustizia del provvedimento, proposta alla quale ha aderito il Governo.

L’abusivo esercizio di una professione è una fattispecie delittuosa contemplata dall’art. 348 c.p. La norma incriminatrice punisce chiunque eserciti una professione con valenza giuridica (medico, ingegnere, avvocato, notaio ed altri) senza esserne stato abilitato a norma di legge. Si tratta di una norma penale in bianco, che contiene cioè il rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

In concreto, si deve ritenere colpevole di abusivismo:

a) colui che non è laureato nella disciplina presa in considerazione;

b) colui che non è abilitato;

c) colui che, sia pure laureato, non è tuttavia iscritto all’albo;

d) colui che, regolarmente iscritto all’albo, sia stato però sospeso o addirittura radiato dallo stesso;

e) il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.

L’attuale formulazione dell’art. 348 citato prevede una serie di sanzioni irrisorie in relazione alla gravità del reato posto in essere. Una pena detentiva (fino a sei mesi), peraltro, facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria e della multa (al massimo 516 euro), non può costituire un deterrente valido.

A ciò si aggiunga che gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l’abusivo esercizio della professione non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.

Il disegno di legge propone un inasprimento della pena della reclusione, alla quale viene aggiunta la multa della quale vengono aumentati gli importi (nella specie si prevede la reclusione da due a cinque anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000). Inoltre, è previsto che, nel caso in cui colui che esercita abusivamente una professione venga condannato per il reato ascrittogli, sia disposta la confisca dell’immobile adibito all’esercizio abusivo e dei beni pertinenti all’immobile stesso.

Ancora, si prevede l’estensione delle nuove pene anche a coloro che esercitano l’attività di mediazione senza essere autorizzati.

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