Esercizio abusivo della professione, pene più severe
29 marzo 2018
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La Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 c.d. “Legge Lorenzin”, entrata in vigore il 15 febbraio 2018, è andata ad incidere, di riflesso, anche sulla professione e sulla pratica forense, avendo inasprito le pene previste dal codice penale all’art. 348 (dunque modificato) per l’esercizio abusivo di una professione che, come quella legale, richiede l’abilitazione dello Stato.
Così, a partire dal 15 febbraio 2017, chiunque eserciti abusivamente una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato. Inoltre, qualora il soggetto colpevole eserciti regolarmente la professione o l’attività, è prevista la trasmissione della sentenza di condanna al competente Ordine, Albo o Registro, ai fini dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
E’ infine contemplata la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo della professione, ovvero abbia diretto l’attività delle persone che hanno concorso al reato medesimo.
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