Esecuzione penale, le proposte di modifica al regolamento di cui al d.P.R. n. 230/2000

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La Commissione, istituita con d.m. 13 settembre 2021 dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, si è posta l’obiettivo di proporre soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell’esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l’esercizio dell’azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione inziale e in itinere che interessano le professionalità dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Orbene, a conclusione dei lavori, svolti nel periodo ottobre-dicembre 2021, tale Commissione ha presentato una relazione in cui, tra le soluzioni proposte, vi è stata anche quella concernente una serie di diverse modifiche apportate al regolamento penitenziario di cui al d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230, per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale.
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Scopo di questo scritto è dunque quello di illustrare sinteticamente in cosa consistono queste modifiche, fermo restando che tale Commissione ha fatto delle richieste modificative anche di talune norme dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), del codice penale e di procedura penale (che saranno oggetto di altre pubblicazioni sempre edite su diritto.it).

Indice:

  1. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo I del d.P.R. n. 230/2000
  2. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo II del d.P.R. n. 230/2000
  3. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo III del d.P.R. n. 230/2000
  4. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo IV del d.P.R. n. 230/2000
  5. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo V del d.P.R. n. 230/2000
  6. Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo II, Capo I del d.P.R. n. 230/2000
  7. Le modifiche proposte per la Parte II del d.P.R. n. 230/2000
  8. Le modifiche proposte per la Parte III del d.P.R. n. 230/2000

Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo I del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto concerne la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo I (“Trattamento penitenziario”), Capo I (“Principi direttivi”), devono registrarsi da parte di questa Commissione diverse proposte emendative.

Incominciando dall’art. 1, viene inserito un ulteriore comma, il comma 4, in cui è sancito quanto segue: “Il trattamento penitenziario deve assicurare il rispetto della dignità della persona e conformarsi a modelli che favoriscano l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione”.

Il trattamento carcerario, quindi, nel pieno rispetto della dignità del detenuto, secondo questa proposta, deve adeguarsi a modelli che favoriscono non solo l’autonomia del ristretto da pregresse condotte a delinquere, ma anche che responsabilizzi costui sulle scelte devianti da lui fatte nel passato, e al contempo si metta però questi nelle condizioni di non isolarsi, ma, al contrario, egli socializzi e si integri nell’ambito della società civile.

Ciò posto, all’art. 2, sarebbe previsto, con la riformulazione del primo comma, secondo periodo, che il direttore dell’istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi, non solo, come stabilito prima, del personale penitenziario secondo le rispettive competenze, ma anche delle forze di polizia eventualmente messe a sua disposizione dal Prefetto, a norma dell’articolo 93 del regolamento[1] mentre, per effetto della riformulazione del secondo comma, il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari, (alla luce di tale proposta) anche se eguali alle case mandamentali,  è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Infine, verrebbe inserito un ulteriore comma, vale a dire il terzo comma con cui verrebbe disposto, da un lato, che è vietata ogni violenza fisica e morale in danno della persona privata della libertà (così: il primo periodo), dall’altro, che l’uso della forza fisica non è consentito, se non nei soli limiti indicati nell’art. 41 della legge, e costituisce comunque l’ultima risorsa, da adoperarsi nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile (così: il secondo periodo).

Ciò posto, proseguendo la disamina delle modifiche proposte in siffatta relazione, anche l’art. 3 del d.P.R. n. 230/00 è oggetto di diverse richieste emendative.

Infatti, oltre al titolo di questo articolo che da “Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna”, verrebbe denominato solo “Direzione degli istituti penitenziari”, il riferimento ai “centri di servizio sociale” viene soppresso nei commi 1, 2 e 3, inserendo al loro posto le parole “dell’ufficio di esecuzione penale esterna” mentre: a) al comma primo dopo le parole “centri di servizio sociale degli uffici di esecuzione penale esterna” e prima delle parole “individuato secondo la vigente normativa”, verrebbero inserite le seguenti: “e per la giustizia minorile e di comunità”; b) vengono soppresse al comma secondo le parole “del servizio” e “penitenziari”; c) sarebbe previsto che il Direttore dell’Istituto e quello dell’ufficio di esecuzione penale esterna risponderebbero rispettivamente e quindi il primo al provveditore regionale mentre il secondo al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, sempre per effetto di questa riforma, al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Infine, per quanto concerne l’art. 4, anche in questo caso, è soppresso ogni riferimento ai centri di servizio sociale e al contempo sono aggiunte le parole “uffici dell’esecuzione penale esterna” (cfr. commi 1 e 2) mentre, al comma terzo viene riformulato dalla attuale previsione di legge (“Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale”) alla susseguente: “Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, i provveditori regionali e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale, favorendo il raccordo con i servizi sociali territoriali”.

Da ultimo, con il “nuovo” comma quarto, verrebbe previsto quanto segue: “Per gli interventi e i servizi che abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le amministrazioni penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità assicurano, per l’esercizio delle loro funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co- progettazione e accreditamento. La cooperazione riguarda sia l’individuazione, da parte della amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tale fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, sia la definizione ed eventualmente la realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, secondo quanto previsto dall’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

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Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo II del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto invece riguarda la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo I (“Trattamento penitenziario”), Capo II (“Condizioni generali”), anche per tale Capo, la Commissione Ruotolo ha concepito diverse modifiche.

Cominciando dall’art. 6, viene inserito, in conformità a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in molteplici pronunce, un ultimo comma, il comma ottavo, secondo cui: “I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. In ogni caso deve essere assicurato uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici”.

A sua volta l’art. 11, è stato emendato al comma secondo, in quanto se attualmente tale comma prevede che il “regolamento interno stabilisce l’orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo”, per effetto di quanto proposto da tale Commissione, tale comma verrebbe riformulato nella susseguente maniera: “Gli orari dei pasti sono stabiliti nel regolamento di istituto in modo funzionale alle diverse attività che impegnano le persone detenute, acquisito anche il parere del responsabile del servizio sanitario”.

Ciò posto, pure l’art. 17 è stato oggetto di diverse proposte emendative da parte della Commissione Ruotolo.

In particolare, il comma primo che adesso si limita a stabilire che i “detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa”, verrebbe emendato nel senso di richiamarsi, non più queste disposizioni, ma, al loro posto, le disposizioni della disciplina di riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell’art. 11 della legge.

A sua volta, nel secondo comma, dopo le parole “dalla vigente normativa”, verrebbero inserite le seguenti: “dal Ministero della salute, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari, dalle Regioni e dalla province Autonome, in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, e dalle Aziende sanitarie locali, per la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari”.

Dal canto suo, se adesso il comma terzo dispone che l’“assistenza sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 11 della legge”, per effetto di quanto proposto in cotale relazione, tale comma verrebbe riformulato in questi termini: “L’assistenza sanitaria viene prestata all’interno degli istituti penitenziari dall’Azienda sanitaria locale, nel cui territorio gli stessi si trovano, mediante l’erogazione delle prestazioni dovute sulla base dei bisogni rilevati con specifica attenzione alle condizioni di cronicità e secondo principi di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, e di integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria. Ai servizi sanitari del territorio di residenza o domicilio del detenuto o internato, competono tutti gli interventi sanitari extra-penitenziari da assicurare alla dimissione dall’istituto penitenziario, anche nei casi di applicazione da parte dell’autorità giudiziaria di una misura diversa o alternativa alla detenzione in carcere”.

Ciò posto, anche il comma quarto verrebbe radicalmente innovato dalla versione attualmente vigente (“Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall’analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici”) alla seguente: “L’Azienda Sanitaria di cui al comma 3 garantisce, ove necessario, gli interventi dovuti anche attraverso le sezioni sanitarie specializzate intrapenitenziarie per accertamenti o trattamenti temporanei, anche specialistici, di maggiore intensità assistenziale. Le prestazioni sanitarie erogabili nei servizi sanitari interni agli istituti penitenziari sono esclusivamente di tipo territoriale. Le persone detenute o internate che necessitano di assistenza di tipo ospedaliero devono essere ricoverate presso idonee strutture nosocomiali. A tale proposito ogni Regione e Provincia autonoma garantisce stanze di degenza o reparti ospedalieri con un numero di posti letto adeguato e riservato alla popolazione detenuta o internata presente negli istituti penitenziari del proprio ambito territoriale. Il ricovero in altre strutture ospedaliere è possibile solo nei casi di indisponibilità di posti di degenza nelle predette stanze o reparti, come certificato dal Direttore generale della competente Azienda sanitaria locale od ospedaliera, ovvero nei casi di necessità di prestazioni di particolare specializzazione o complessità, dal Servizio sanitario dell’istituto”.

Il comma quinto (“In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell’opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell’istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell’articolo 80 della legge”), invece, verrebbe abrogato mentre il comma ottavo verrebbe sostituito dalla versione attualmente vigente (“Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale”) con la seguente: “Quando deve provvedersi, con urgenza, al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore, previa certificazione del Servizio sanitario dell’istituto, provvede direttamente al trasferimento, dandone comunicazione alla predetta autorità, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditorato regionale”.

Inoltre, se ora il comma nono prevede, nella sua parte iniziale, che, in “ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva”, per effetto di questa riforma, tali attività sarebbero di protezione della salute, di informazione e di educazione sanitaria per l’attuazione di misure di prevenzione.

Per di più, sempre in seno al comma nono, verrebbe inserito il seguente precetto normativo: “Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione delle predette finalità”.

In relazione all’art. 17, ossia l’articolo in commento, tra l’altro, verrebbe inseriti tre ulteriori commi.

In particolare, il comma 10 (“Sulla base delle rilevazioni dei bisogni sanitari costantemente assicurate ovvero su richiesta dell’autorità giudiziaria, il Servizio sanitario competente per l’istituto penitenziario provvede all’accertamento delle condizioni di infermità fisica e psichica delle persone detenute ivi presenti. L’accertamento è realizzato, ove possibile, in rapporto alla sua complessità ed alla disponibilità di adeguate risorse, nello stesso istituto penitenziario. In particolare, il Servizio sanitario assicura lo svolgimento di tutte le attività diagnostiche necessarie, se del caso facendo ricorso alla complessiva offerta di servizi della rete regionale di sanità penitenziaria, a e alle sezioni sanitarie specializzate intra-penitenziarie. Laddove lo ritenga necessario, può ricorrere ad altre strutture sanitarie esterne. L’accertamento è completato, di regola, entro trenta giorni dalla rilevazione del bisogno ovvero dalla richiesta dell’autorità giudiziaria. L’accertamento è comprensivo di inquadramento diagnostico formulato in conformità ai vigenti sistemi di classificazione delle malattie e della specificazione della necessità di interventi terapeutici e riabilitativi individualizzati. Il Servizio sanitario dell’istituto provvede a richiedere le informazioni necessarie al servizio sanitario territorialmente competente per il luogo di residenza della persona detenuta o internata e le integra nella relazione finale di accertamento. La predetta relazione è sempre inviata, senza ritardo, all’autorità giudiziaria, anche ai fini delle valutazioni di competenza circa la compatibilità tra condizione patologica e trattamento cautelare o prosecuzione della esecuzione della pena. Il Servizio sanitario che procede provvede altresì ad informare la Direzione dell’istituto penitenziario sia dell’avvio che dell’avvenuto completamento dell’accertamento”), il comma 11 (“Nei casi di accertata infermità fisica o psichica, classificata in termini di media o alta gravità dal Servizio sanitario penitenziario, ove l’istituto di provvisoria assegnazione non sia ubicato nell’ambito della Regione di residenza come previsto dall’art. 30 del presente Regolamento, il detenuto o l’internato è assegnato ad un istituto posto all’interno del territorio della Regione o della Provincia Autonoma del comune di residenza, determinato secondo i criteri indicati nell’articolo 45 comma 4 della legge. Ove sussistano divieti di legge o gravi, attuali e concreti motivi di sicurezza che lo impediscano, ovvero sia altrimenti impossibile procedere all’iscrizione di residenza anagrafica, le prestazioni necessarie sono erogate dalla Regione o Provincia Autonoma di ubicazione dell’istituto penitenziario di assegnazione. Il Servizio sanitario dell’istituto di assegnazione, sempre coinvolgendo i Servizi sanitari territoriali competenti e, nei casi di infermità psichica il Dipartimento di salute mentale territoriale, definisce ad attua il programma di interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Il programma è svolto di regola facendo ricorso alla complessiva offerta di servizi della rete regionale di sanità penitenziaria, comprese le sezioni sanitarie specializzate intra-penitenziarie Il trattamento terapeutico e riabilitativo è costantemente monitorato, con periodici controlli adeguati ai bisogni di salute, con prioritaria attenzione alla rilevazione di condizioni di possibile incompatibilità con la detenzione in carcere la cui eventuale insorgenza è immediatamente comunicata all’autorità giudiziaria”) e il comma 12 (“È assicurato un servizio informativo, comprensivo di adeguato supporto psicologico, per le persone detenute e internate che intendano intraprendere un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164”).

Precisato ciò, ci si propone altresì di abrogare l’art. 18 (“1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. 2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l’assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l’istituto di assegnazione del soggetto interessato. 3. Gli enti tenuti ad erogare l’assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori”) e l’art. 20 (“1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l’ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall’articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. 2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall’articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. 3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1. 4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. 5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale. 6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch’essi per sorteggio. 7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell’infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente. 8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali. 9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. 10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230”).

Per l’art. 19, all’opposto, non ne viene proposta la sua abrogazione, perlomeno totale, prevedendosi al contempo diverse sue modificazioni.

In particolare, si propone di sostituire l’attuale comma primo (“Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura”) con il seguente: “Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. Il parto deve essere effettuato in luogo esterno di cura salvo che il responsabile del servizio sanitario individui ragioni di urgenza che lo impediscano”.

Si prevede altresì l’abrogazione del comma 2 (“È prestata, altresì, l’assistenza da parte di personale paramedico ostetrico”), del comma 3 (“L’assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria”) e del comma 4 (“Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”).

Infine, nel comma 5, sono espunte le parole “di norma” mentre, nel comma 7, al posto delle parole “al centro di servizio sociale” sono inserite le seguenti: “all’ufficio di esecuzione penale esterna”.

L’art. 21, a sua volta, è stato oggetto delle seguenti proposte modificative.

Al comma 1, è stata inserita la seguente prescrizione normativa: “Al fine di assicurare una più efficiente fruizione del servizio la direzione dell’istituto o il provveditore regionale stipulano apposite convenzioni con le biblioteche presenti sui territori”, richiedendosi al contempo la sostituzione dell’attuale versione del comma 3 (“Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall’articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti”) con il seguente: “Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un funzionario giuridico pedagogico, che si avvale dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall’articolo 12 della legge, nella progettazione e realizzazione della promozione del servizio e nello svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura. Il responsabile del servizio si avvale, inoltre, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari e per la distribuzione dei libri e dei periodici, di detenuti e internati lavoratori”.

Al comma 4, si propone invece la soppressione della parola “sorteggiati” sostituendola con la parola “designati”.

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Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo III del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto concerne la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo I (“Trattamento penitenziario”), Capo III (“Ingresso in istituto e modalità del trattamento”), in riferimento all’art. 27, e segnatamente al comma secondo, per effetto di questa proposta, il programma individualizzato di trattamento, da doversi fare all’inizio dell’esecuzione, dovrebbe essere fatto non più entro nove mesi, come è adesso richiesto, ma in sei mesi o entro tre mesi ove la pena residua da espiare non superi i due anni.

Al comma quarto è infine inserita la seguente statuizione legislativa: “I programmi, le relazioni di sintesi e comportamentali sono comunicati alle direzioni dell’istituto ove il detenuto è trasferito”.

Per quel che riguarda l’art. 29, il primo comma (“Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell’articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell’articolo 1 della stessa”) è riformulato nel seguente modo: “Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo quarto comma dell’articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto secondo e terzo comma dell’articolo 1 della stessa”.

A sua volta il secondo comma dalla versione attualmente vigente (“La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell’articolo 28”) verrebbe riformulato nel seguente modo: “La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell’istituto e composto dal personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dal personale di servizio sociale del competente Ufficio di esecuzione penale esterna, dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione. Il gruppo si avvale anche del contributo delle persone che hanno mostrato concreto interesse per l’opera di risocializzazione del detenuto ai sensi degli articoli 17 e 78 della legge”.

Il nuovo comma quarto, inoltre, prevedrebbe che la segreteria tecnica del gruppo verrebbe affidata, di regola, non più all’educatore (come adesso) ma ad un funzionario giuridico pedagogico.

Infine, verrebbero inseriti due nuovi commi, vale a dire il comma quinto (“Il programma di trattamento è comunicato nella sua interezza al detenuto, salvo che non vi siano particolari esigenze di sicurezza che lo impediscano”) e il comma sesto (“Il difensore nominato a questo scopo può estrarre dal fascicolo dell’ufficio di sorveglianza copia del programma di trattamento approvato dal magistrato di sorveglianza”).

Per quanto inerisce l’art. 30, si propone che l’assegnazione, a cui fa riferimento il primo comma, debba avvenire in via provvisoria mentre il comma 3 dalla versione attualmente vigente (“Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l’assegnazione definitiva”) viene riformulato nel seguente modo: “Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato e in riferimento alle eventuali necessità sanitarie rilevate con le modalità descritte all’articolo 17, viene disposta l’assegnazione definitiva”.

Da ultimo, è inserito un ultimo comma, ossia il comma 6, che prevedrebbe quanto sussegue: “Il provvedimento di assegnazione definitiva è soggetto al reclamo previsto dagli articoli 35 bis e 69 comma 6 lett. b) della legge”.

L’art. 32, dal canto suo, è soggetto alla richiesta delle seguenti modificazioni: I) modificazione del comma primo (“I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele”) nel seguente modo: “detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele, sulla base di un provvedimento motivato del Dipartimento o del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria o del Direttore”; II) modifica del comma secondo (“La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente”) nei seguenti termini: “Ove le ragioni di separazione descritte nel comma 1 siano ritenute sussistenti anche in relazione ai reati commessi, la permanenza dei motivi cautelari viene verificata almeno semestralmente. Ove la collocazione separata di cui al comma 1 sia giustificata esclusivamente con riguardo a reiterati comportamenti aggressivi o gravemente lesivi dell’ordine e della sicurezza, la permanenza dei motivi cautelari viene frequentemente verificata e comunque almeno ogni due mesi. In quest’ultima ipotesi il detenuto o l’internato è collocato in una sezione in cui sono garantiti interventi trattamentali intensificati, in relazione alle specifiche motivazioni che hanno determinato la separazione.”; III) emenda del comma terzo (“Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità”) in tale maniera: “Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata almeno ogni tre mesi nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali”.

Oltre a ciò, sono previsti due ulteriori commi, vale a dire il comma quarto (“In nessun caso l’assegnazione alle sezioni separate di cui ai commi precedenti, può essere disposta per l’esecuzione di sanzioni disciplinari o comportare un regime di isolamento”) e il comma quinto (“Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 35-bis e 69, comma 6, lett. b) della legge”).

Dal canto suo, l’art. 33 è stato interessato da questa relazione solo al comma 3 ove si propone di sopprimere le parole “del secondo comma dell’art. 11” inserendo al loro posto le parole “dell’art. 18 ter”.

Per quanto invece concerne l’art. 35, al primo comma si propone l’inserimento della seguente prescrizione normativa: “Deve essere altresì garantita la possibilità di accedere alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno e la facoltà di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale in presenza delle condizioni di legge” mentre, al secondo comma, da un lato, si propone di sopprimere l’avverbio “inoltre” ivi impiegato, dall’altro, di inserire il seguente precetto giuridico: “Gli atti che disciplinano la vita all’interno degli istituti devono essere tradotti nelle lingue maggiormente diffuse tra la popolazione detenuta. 3. I detenuti stranieri devono essere informati circa la possibilità di richiedere il trasferimento nel paese di provenienza per l’esecuzione della loro pena”.

Da ultimo, si paventa un ulteriore comma, cioè il comma quarto, che così disporrebbe: “Gli stranieri privi di permesso di soggiorno, per il tempo dell’esecuzione di misure privative della libertà personale, hanno titolo alla permanenza nel territorio nazionale e, quando sia disposta in loro favore una misura alternativa che preveda lo svolgimento di una attività lavorativa, possono stipulare contratti di lavoro per la durata della misura”.

Per quanto invece concerne le “direttive sopravvenute”, a cui fa riferimento il comma quarto dell’art. 36, si propone che le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro non più, come ora, venti giorni, ma entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Per quanto concerne i colloqui di cui all’art. 37, co. 1, d.P.R. n. 230/2000, si propone che i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi siano autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi anche in favore dei detenuti e degli internati che fruiscano di colloqui con i familiari mentre al comma quinto si propone di inserire il seguente dettato legislativo: “I colloqui visivi possono essere sostituti, a richiesta dell’interessato, da videochiamate della stessa durata massima con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria”.

A loro volta: 1) il comma ottavo, nella sua versione vigente (“I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese”), sarebbe sostituito con questa versione: “I detenuti e gli internati usufruiscono di almeno sei colloqui al mese”; 2) il comma nono, rispetto a quello attualmente in vigore (“Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8”) verrebbe rimodulato nel seguente modo: “Speciale cura è richiesta nella frequente concessione di colloqui ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a quattordici anni”; 3) al comma decimo si propone la soppressione della parola “eccezionali” sostituendola con “particolari” e inserendo, dopo le parole “alcun colloquio”, le parole “in presenza”; 4) al comma undicesimo si propone la soppressione delle parole “al centro di servizio sociale” e la loro sostituzione con le parole “all’ufficio per l’esecuzione penale esterna competente”; 5) al comma dodicesimo si propone la soppressione delle parole “apposito registro” e la loro sostituzione con le parole “apposita banca dati dell’amministrazione penitenziaria”.

Infine, al comma tredicesimo è inserito il seguente passaggio normativo “Analoga possibilità deve essere riconosciuta qualora siano i familiari della persona detenuta a trovarsi impediti per i medesimi motivi”, proponendosi al contempo l’inserimento di un ulteriore comma, vale a dire il comma quattordicesimo, che così disporrebbe: “Le disposizioni riguardanti i limiti di durata e di frequenza non si applicano ai colloqui svolti con il difensore e con i garanti dei diritti dei detenuti”.

Dal canto suo, per quel che riguarda l’art. 38, per un verso, è disposto, al comma primo, l’inserimento del seguente precetto normativo “Negli istituti deve essere favorita la predisposizione di un servizio di invio e ricezione di posta elettronica”, per altro verso, è previsto, al comma undicesimo, l’inserimento, dopo le parole “degli internati indirizzata”, delle seguenti: “alle autorità indicate nell’art. 35 della legge, nonché”.

Anche l’art. 39 è stato oggetto di diverse proposte modificative.

In particolare, al comma primo, dalla sua versione attualmente vigente (“In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze”) se ne propone una diversa così formulata: “In ogni istituto è predisposto un servizio di telefonia”.

Al comma secondo, invece, si prevede che i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell’istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, adesso almeno una volta alla settimana, mentre viene soppressa quella parte di questo comma nella parte in cui è adesso sancito quanto segue: “Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese”.

Si propone altresì l’abrogazione del comma terzo (“L’autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto”) mentre il comma quarto, dalla versione attualmente vigente (“Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall’autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza”), viene riformulato nei seguenti termini: “Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui al comma 2, dall’autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado”.

Ciò posto, pure il comma sesto viene modificato da quello vigente (“Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell’istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti”) in siffatta maniera: “Il contatto telefonico viene stabilito con le modalità tecnologiche disponibili. La durata di ciascuna conversazione telefonica è di almeno quindici minuti. Le fasce orarie di accessibilità al servizio non possono essere inferiori alle otto ore al giorno. Il colloquio telefonico può essere svolto, a richiesta dell’interessato, per la stessa durata massima, anche mediante videochiamata con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria”.

Per effetto di questa relazione, inoltre, si propone che le operazioni captative di cui al comma settimo debbano avvenire “nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore dall’effettuazione della conversazione”.

Se, come ora previsto dal comma ottavo, la corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell’interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata, per effetto di questa relazione, tale corrispondenza telefonica, essendo stato soppresso l’avverbio “anche”, verrebbe pagata solo tramite questa scheda, prevedendosi però al contempo che può comunque essere autorizzata la corrispondenza telefonica a spese del destinatario.

È infine richiesto l’inserimento di due ulteriori commi, ossia il comma 11 (“Devono essere particolarmente favorite modalità di svolgimento delle telefonate che consentano al detenuto o all’internato di entrare direttamente in contatto con i destinatari autorizzati dalle autorità competenti. Le comunicazioni devono essere tracciabili e garantire le eventuali necessità di ascolto e registrazione previste dal comma 7. Le modalità d’uso delle apparecchiature sono demandate al regolamento d’istituto”) e il comma 12 (“La corrispondenza telefonica con i difensori non è soggetta alle limitazioni previste dal presente articolo”).

L’art. 40, dal canto suo, è stato anch’esso oggetto di modificazioni.

In particolare, al primo comma, si propone la soppressione del seguente periodo: “Il direttore, inoltre, può autorizzare l’uso anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio”.

Mentre, al secondo comma, si chiede l’integrale soppressione di quanto era ivi previsto (“Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica”), prevedendo al contempo la sua sostituzione con il seguente precetto normativo: “Salvo inderogabili esigenze attinenti alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza, è autorizzato l’uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici per attività di svago, di studio o di lavoro, con esclusione della possibilità di connessione internet, connessione cellulare o altro tipo di connessione a corto o lungo raggio”.

La riforma dell’art. 41, invece, dal canto suo, si connota per le seguenti modificazioni: I) al comma 1, da un lato, sono soppresse le parole “della pubblica” e al loro posto sono inserite le parole “dell’istruzione”, dall’altro, dopo le parole “della scuola d’obbligo,” sono inserite le seguenti: “nonché di corsi di lingua e di alfabetizzazione dei detenuti stranieri,”, da un altro lato ancora, dopo le parole “corsi di istruzione” sono aggiunte le susseguenti parole: “e alfabetizzazione”; II) al comma 3 è inserito infine il seguente precetto normativo: “Negli istituti che ospitano sezioni femminili i corsi devono essere organizzati in modo da garantire l’accesso alle donne, favorendone la frequenza”; III) al comma 4 sono soppresse le susseguenti parole: “in quanto possibile,”.

Dal canto suo, l’art. 42 è stato emendato nel seguente modo: a) al comma terzo è aggiunto da ultimo il seguente periodo: “Negli istituti che ospitano sezioni femminili i corsi devono essere organizzati in modo da garantire l’accesso alle donne, favorendone la frequenza”; b) le parole “in quanto possibile,” sono espunte dal comma quarto e dal comma aggiungendosi al contempo, nel terzo periodo, dopo le parole “Sono evitati,” le seguenti: “salvo comprovati motivi”.

A sua volta, l’art. 43, da una parte, al comma primo, sono soppresse le parole “della pubblica istruzione a mezzo”, dall’altra, al comma terzo, è aggiunto il seguente periodo: “Tuttavia sono evitati, salvo comprovati motivi, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti e di internati impegnati in attività scolastiche e qualunque altro intervento che possa interrompere la partecipazione a tale attività”.

Da ultimo, si propone l’abrogazione del comma sesto che attualmente prevede quanto sussegue: “Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell’articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione di cui al comma 4 possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta”.

All’art. 44, invece, si propone, da una parte, l’abrogazione del comma terzo (“Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell’impegno e del profitto dimostrati”), dall’altra, l’inserimento di un ultimo comma, ossia il comma quinto che prevedrebbe quanto segue: “Sono evitati, salvo comprovati motivi, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in tali attività e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tale attività”.

In riferimento invece a quanto statuito dall’art. 45, si propone, per un verso, la soppressione della parola “mercede” e la sua sostituzione con la parola “remunerazione” in riferimento a quanto disposto dai commi 2, 3 e 5, per altro verso, l’inserimento, in seno al comma 4, del susseguente periodo: “Quest’ultimo promuove, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, la stipula di protocolli, accordi o convenzioni con le università che prevedano anche, nella misura più ampia possibile, agevolazioni di tipo economico per la frequenza dei corsi”.

Per quanto concerne l’art. 47, in questa relazione sono proposte le seguenti modificazioni: 1) sostituire l’attuale comma primo (“Le lavorazioni penitenziarie, sia all’interno sia all’esterno dell’istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l’eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all’impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale”) con il seguente: “Le lavorazioni penitenziarie e i sevizi resi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti e delle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private enti pubblici e privati e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l’eventuale utilizzazione, eventualmente in comodato, dei terreni, dei locali e delle attrezzature già esistenti negli istituti, nonché le modalità di addebito all’ente, delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell’istituto, la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale”; 2) al comma ottavo dopo le parole “determinati beni” sono inserite le seguenti: “e servizi”; 3) al comma nono dopo le parole “vendere i prodotti” sono inserite le susseguenti: “e i servizi”.

All’art. 48, invece, al comma 1, è inserito il seguente periodo: “La previsione di ammissione al lavoro all’esterno è valutata senza ritardo, se la persona ha fatto accesso in carcere a seguito di un provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 51-bis della legge, ove non sussistano le preclusioni di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis della legge, al fine di conservare la continuità nel lavoro svolto nel corso della misura alternativa” mentre, al comma 14, sono soppresse le parole “di servizio sociale” e al loro posto sono inserite le seguenti parole: “dell’ufficio di esecuzione penale esterna”.

A sua volta, in relazione a quanto statuito dall’art. 49, al comma primo sono soppresse le parole “agli elementi indicati nel sesto comma dell’articolo 20” e, al loro posto, sono inserite le susseguenti parole: “alle deliberazioni della commissione di cui all’art. 20, comma 4,”.

Si propone altresì l’abrogazione dell’art. 50 (“condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all’esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell’articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un’altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell’istituto”) mentre, per quanto riguarda l’art. 51, sono proposte le seguenti modifiche: a) al comma primo sono soppresse le seguenti parole: “, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario,”; b) al comma secondo sono soppresse le susseguenti parole: “anche nelle ore dedicate al lavoro”; c) soppressione integrale del comma terzo (“I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell’articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale”).

In ordine invece a quanto disposto nell’art. 52, si propone la soppressione delle seguenti parole: “, anche durante le ore destinate al lavoro ordinario,” mentre, per quel che riguarda l’art. 53, si chiede la soppressione di queste parole: “, se del caso,”.

All’art. 56, invece, si propone, da una parte, l’inserimento, in seno al comma 1, del seguente periodo: “Il rimborso delle spese di mantenimento non è dovuto per il tempo dei permessi, dei ricoveri in luogo esterno di cura e delle licenze di durata superiore a un giorno. La quota trattenuta sulla remunerazione, nella parte riguardante i pasti, deve essere sempre riferita a quelli effettivamente fruiti”, dall’altro, in riferimento al comma 2, da una parte, la soppressione integrale della versione attualmente vigente (“Ferma restando la competenza del giudice dell’esecuzione per le controversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all’ordine seguito nei prelievi di cui all’articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza”), dall’altra, la sua sostituzione con il seguente precetto normativo: “Sulle controversie relative all’attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento nonché sui reclami relativi all’ordine seguito nei prelievi di cui all’articolo 145 del codice penale[2] decide il giudice dell’esecuzione”.

L’art. 57, viceversa, se quanto concepito in questa relazione venisse approvato, verrebbe emendato nella seguente maniera: 1) il titolo verrebbe sostituito da “Peculio” a “Conto corrente”; 2) al comma primo la parola mercede verrebbe sostituita con remunerazione e la parola peculio con conto corrente mentre il limite di due milioni di lire verrebbe riquantificato in mille trentadue euro fermo restando che l’eventuale eccedenza non farebbe più parte del peculio (come adesso) ma della disponibilità economica; 3) il comma quinto ora vigente (“Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di quattro milioni”) verrebbe sostituito con il seguente: “Le somme versate nel conto corrente degli imputati sono interamente disponibili e non possono superare il limite di duemila sessantacinque e ottantadue centesimi di euro”; 4) soppressione al comma ottavo della parola “peculio” e sua sostituzione con la parola “conto corrente”; 5) in riferimento al comma decimo, soppressione delle parole “costituente il peculio” e loro sostituzione con le seguenti parole: “presente nel conto corrente”; 6) sostituzione di quanto statuito al comma dodicesimo (“Al detenuto o all’internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze”) con il seguente precetto normativo: “Al detenuto o all’internato in permesso, in licenza o ammesso al lavoro all’esterno o impiegato a partecipare ad un progetto di pubblica utilità, è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio conto corrente disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze”.

All’art. 60, invece, oltre alla riformulazione del titolo (da “Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano” ad “Attività organizzate per i detenuti e gli internati” sic et simpliciter), si registra una modifica integrale del comma primo dalla versione attualmente vigente (“La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa”) a quella concepita in tale relazione nei seguenti termini: “La direzione si adopera per organizzare attività formative, culturali, sportive e ricreative in favore dei detenuti e degli internati”.

Ciò posto, si propone per di più l’integrale sostituzione dell’art. 61 (“1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. 2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell’istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall’articolo 37; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 18 della legge”) con il seguente precetto normativo: “1. Il gruppo di osservazione e trattamento, acquisite le informazioni fornite dall’ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell’articolo 72 comma 2 lettera e) della legge, inserisce nel programma di trattamento l’analisi delle situazioni critiche riscontrate e la previsione di specifiche azioni volte alla cura delle relazioni del detenuto e dell’internato con la famiglia, che riguardano espressamente: a) le modalità per mantenere relazioni con i figli, in particolare minori; b) la concessione di colloqui ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 37; c) l’organizzazione di colloqui del nucleo familiare che prevedano di trascorrere parte della giornata insieme, anche all’aperto, e di consumare i pasti; d) la preparazione del rientro in famiglia in prossimità del fine pena”.

All’art. 62, invece, da un lato, si propone la soppressione, nell’ambito di quanto disposto al comma 1, delle seguenti parole: “indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico”, dall’altro, si ipotizza l’integrale sostituzione del comma 2 con la seguente statuizione legislativa: “La Direzione provvede immediatamente ad autorizzare una telefonata, a meno che l’interessato non chieda di avvalersi del mezzo postale o telegrafico. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell’amministrazione”.

A loro volta la durata dei permessi, di cui all’art. 64, con la proposta di modifica del comma primo, è elevato da cinque a dieci giorni mentre, per quanto concerne in particolare i permessi premio, dopo il comma sesto dell’art. 65, è inserito un ulteriore comma, vale a dire il comma settimo, che così dispone: “Quando il condannato, cui siano stati già concessi permessi premio, è trasferito per motivi non connessi alla regolarità della condotta, nella valutazione sulla concessione di ulteriori permessi premio si tiene conto della necessità di garantire la continuità del percorso trattamentale intrapreso”.

Ci si propone tra l’altro la modifica anche dell’art. 67 nei seguenti termini: a) in riferimento al comma 1, soppressione delle parole “dei sorteggi” e loro sostituzione con le parole “di designazione”, nonché espunzione delle seguenti parole: “in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti”; b) a proposito del comma 2, si ipotizza la soppressione della parola “nominati” e la sua sostituzione con la parola “designati”.

Infine, per quanto inerisce l’art. 68, al comma 6, sono soppresse le parole “del centro servizio sociale” e al loro posto sono inserite le seguenti parole: “dell’ufficio dell’esecuzione penale esterna”.

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Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo IV del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto riguarda la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo I (“Trattamento penitenziario”), Capo IV (“Regime penitenziario”), devono parimenti registrarsi da parte di questa Commissione diverse proposte emendative.

Per quel che concerne l’art. 69, al comma secondo, dopo le parole “possibile consultare i testi integrali,” sono inserite le seguenti “nonché copia della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” mentre l’ultimo periodo di questo comma (“L’estratto suindicato è fornito nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri”) è modificato nel seguente modo: “L’estratto e la Carta suindicati sono forniti nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri”.

A sua volta, al comma terzo dell’art. 72, è soppressa la parola “peculio” e messa al suo posto la seguente: “fondo”, mentre al comma quinto dell’art. 74 è inserito il seguente periodo: “Quest’ultimo deve contenere l’indicazione delle motivazioni e delle modalità operative, con specifica individuazione del personale incaricato e della strumentazione impiegata. Il provvedimento deve essere preventivamente notificato al competente magistrato di sorveglianza, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato regionale, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Con riguardo alle perquisizioni nei casi non ordinari disposte in istituti penali per i minorenni, il provvedimento deve essere notificato al competente magistrato di sorveglianza, alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, al Centro per la giustizia minorile del distretto di appartenenza e al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Alle predette autorità deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni, il rapporto conclusivo esaustivo di tutte le azioni svolte durante la perquisizione; nei casi in cui quest’ultima avvenga in via di urgenza, deve essere trasmesso solo il rapporto conclusivo contenente le informazioni necessarie”.

Dal canto suo, per quel che riguarda l’art. 75, al comma secondo è inserito il seguente periodo “Il direttore provvede motivatamente, per iscritto, sulle istanze entro quindici giorni”, aggiungendosi al contempo un ultimo comma, ossia il comma quinto, che così disporrebbe: “Il magistrato di sorveglianza trasmette annualmente al Presidente del tribunale di sorveglianza una relazione circa il numero delle visite e dei colloqui svolti, nonché in ordine alle condizioni detentive riscontrate e alle eventuali prospettazioni effettuate ai sensi dell’articolo 69 comma 1 della legge”.

Ciò posto, le modifiche non finiscono qui.

Infatti, in riferimento al primo comma dell’art. 76 (“Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile”), se ne propone la sua modifica nei seguenti termini: “Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilità e disponibilità nell’offrire sostegno e stimolo ad altri detenuti o internati, che affrontano moralmente nei momenti di speciale difficoltà o mostrino peculiari necessità di ordine personale; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell’istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile; g) particolare disponibilità a partecipare ad iniziative di mediazione, da cui derivino benefici per l’intera comunità penitenziaria”.

Per quel che invece concerne il primo comma dell’art. 77, si propone: I) la soppressione del numero 3 (“Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: (…) volontario inadempimento di obblighi lavorativi”, nonché di buona parte del numero 5 (rimarrebbe solo il riferimento ai “giochi”) e del numero 21 (rimarrebbe solo il riferimento ai “fatti previsti dalla legge come reato”).

All’art. 80, invece, verrebbe inserito un ulteriore comma, ossia il comma quarto, che così disporrebbe: “L’organo che irroga la sanzione può, su richiesta dell’interessato, commutarla in una prestazione in favore della comunità penitenziaria”.

L’art. 81, a sua volta, sarebbe interessato dalle seguenti modificazioni: I) al comma secondo verrebbe infine inserito il seguente periodo: “Contestualmente viene fornita all’accusato copia scritta della contestazione effettuata”; II) al comma quarto, dopo le parole “di disciplina” verrebbero inserite le seguenti: “che deve comunque aver luogo almeno quarantotto ore dopo la contestazione”; III) il comma quinto verrebbe sostituito dalla sua versione attualmente vigente (“Nel corso dell’udienza, l’accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe”) nella seguente versione: “Nel corso dell’udienza, l’accusato ha la facoltà di essere sentito e di chiedere l’audizione di testimoni”; IV) verrebbero inseriti due ulteriori commi, ossia il comma nono (“Quando si procede nei confronti di detenuti o internati che non risultano comprendere la lingua italiana, la contestazione e il consiglio di disciplina si svolgono con l’assistenza di un interprete. La contestazione in forma scritta e il provvedimento disciplinare, unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione, sono comunicati all’interessato con una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. I termini previsti nei commi 2 e 4 sono prolungati per il tempo strettamente necessario al reperimento dell’interprete ed alla redazione della traduzione”) e il comma decimo (“Quando possibile, deve essere offerta al detenuto l’opportunità di accedere liberamente a un meccanismo di mediazione per riparare i conflitti alla base dell’infrazione commessa, ove anche la persona offesa acconsenta e, a prescindere dai contenuti riservati dell’incontro svolto, che avviene alla presenza di un mediatore, la serietà nell’impegno preso e gli esiti del percorso, anche sotto forma di concrete azioni riparatorie, possono essere valutati dal magistrato di sorveglianza in sede di concessione della liberazione anticipata, quali segnali di partecipazione all’opera rieducativa”).

Dal canto suo l’art. 82 sarebbe sostituito in larga parte dalla versione attualmente vigente (“La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell’articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l’uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche”) nella seguente versione: “La coercizione fisica non è mai consentita, se non per il tempo strettamente necessario, su disposizione del responsabile del servizio sanitario e comunque attuata dallo stesso servizio con l’uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche, quando sussista una concreta situazione di pericolo attuale di grave danno alla persona o a coloro che con lui interagiscono, non altrimenti evitabile. Ne è data immediata comunicazione al direttore. Sono annotati le modalità e il tempo di impiego dei mezzi di coercizione, nonché le ragioni che lo hanno imposto. È altresì trasmessa relazione al magistrato di sorveglianza”.

Inoltre, se l’art. 83 subirebbe parziali modifiche (e, precisamente, alla lettera e) del comma 4 verrebbero soppresse le parole “il peculio, in tutto o in parte, costituito in” mentre, alla lettera f) di questo stesso comma e al comma 6 verrebbe espunta la parola “peculio” e sostituita con le parole “conto corrente”, l’art. 87 (“Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili”) sarebbe integralmente abrogato.

All’art. 88, devono registrarsi lievi proposte modificative nel senso di inserire, in seno al comma primo, dopo le parole “di lavoro,” le seguenti “di salute” mentre, al comma secondo, si propone di sopprimere le parole “del centro di servizio sociale” sostituendole con le seguenti: “dell’ufficio di esecuzione penale esterna”.

Detto questo, si interviene anche sull’art. 89 nei seguenti termini: 1) al comma 3 sopprimere le parole “Il centro di servizio sociale” sostituendole con le seguenti: “L’ufficio di esecuzione penale esterna”; 2) al comma 6 sopprimere le parole “di infermità e minorazioni” e “istituzione ospedaliera” sostituendo queste ultime due parole con le susseguenti: “struttura o servizio sanitario o socio sanitario”; 3) al comma 7 sostituire le parole “attestata dal sanitario” con “attestata dal servizio sanitario”; 4) al comma 10 sostituire le parole “Il peculio” con “Le somme presenti nel conto corrente”; 5) al comma 11 surrogare sempre le parole “Il peculio” con le parole “La somma del conto corrente”; 6) al comma 12 sostituire le parole “Il peculio” con “somma presente nel conto corrente”.

Infine, si propone la modificazione dell’art. 90 nella susseguente maniera: a) al comma secondo dopo l’avverbio successivamente, si propone la sostituzione delle parole “venduti a cura della direzione” con le seguenti: “depositati presso appositi centri individuati con decreto del Capo del Dipartimento competente”, proponendosi al contempo la sostituzione del secondo periodo di questo comma che oggi così dispone “Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l’eventuale peculio” con il seguente: “Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versata anche l’eventuale peculio somma presente nel conto corrente”; b) al comma terzo, soppressione della parola peculio e contestuale sua sostituzione con le parole “fondo disponibile”; c) al comma quarto, sostituzione del precetto normativo attualmente vigente (“Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell’istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell’articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze”) nel seguente: “Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell’istituto dispone lo svincolo dei beni depositati per la consegna a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del comma 4 dell’articolo 92”.

Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo I, Capo V del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto concerne la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo I (“Trattamento penitenziario”), Capo V (“Integrazione degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi”), ci si propone la modifica dell’art. 95, prevedendosi, per un verso, la riformulazione del comma primo (“Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi”) nei seguenti termini “Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie delle persone detenute, o in esecuzione di misure alternative alla detenzione o di sanzioni o misure di comunità, degli internati e di quelli a favore dei dimessi, l’ufficio di esecuzione penale esterna e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi”, per altro verso, l’inserimento di un ulteriore comma, vale a dire il comma secondo, che se approvato in sede legislativa, prevedrebbe quanto segue: “Per l’attuazione dei compiti previsti dagli articoli 45 e 46 della legge, gli uffici di esecuzione penale esterna anche in applicazione dell’articolo 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328, rappresentano le specifiche esigenze delle persone detenute o in misura e sanzione di comunità in occasione della predisposizione ed attuazione dei piani di zona”.

Le modifiche proposte per la Parte I, Titolo II, Capo I del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto inerisce la Parte I (“Trattamento penitenziario e disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Titolo II (“Disposizioni relative all’organizzazione penitenziaria”), Capo I (“Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa”), va prima di tutto precisato che, all’art. 110, si propone l’abrogazione del primo comma (“Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell’articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell’istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale”) e del terzo comma (“Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni”), nonché l’abrogazione degli articoli 111 (“Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall’articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

  1. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati. 3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell’art. 215 del codice penale, anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale.
  2. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell’articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l’ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. 6. La direzione dell’ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. 7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l’esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi”), 112 (“1. L’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell’istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall’autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L’accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. 2. L’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l’accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni. 3. All’esito dell’accertamento, l’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell’istituto di provenienza”) e 113 (“1. Nel rispetto della normativa vigente l’amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici”).

Ciò posto, ci si propone la modifica anche dell’art. 117 sopprimendo, al comma primo, l’avverbio particolarmente sostituendolo con l’avverbio esclusivamente mentre, per quanto concerne l’art. 120, si registrano le seguenti proposte modificative: a) al comma primo sostituire le parole “dei centri di servizio sociale” con le seguenti: “degli uffici di esecuzione penale esterna”; b) al comma secondo sostituire le parole “i centri di servizio sociale” con le seguenti: “gli uffici di esecuzione penale esterna”; c) al comma terzo sostituire le parole “del centro di servizio sociale” con le susseguenti: “dell’ufficio di esecuzione penale esterna”; d) al comma quarto sostituire le parole “centro di servizio sociale” e “ai centri di servizio sociali” rispettivamente con “dell’ufficio di esecuzione penale esterna” e “agli uffici di esecuzione penale esterna”; e) al comma quinto sostituire le parole “del centro di servizio sociale” con “dell’ufficio di esecuzione penale esterna” nonché inserire, dopo le parole “dell’amministrazione penitenziaria” le seguenti: “o al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”.

Le modifiche proposte per la Parte II del d.P.R. n. 230/2000

Per quanto concerne la Parte II, avente ad oggetto la Cassa delle Ammende, fermo restando che si propone di sostituire la rubrica del Titolo I da “Cassa delle Ammende” in “Amministrazione e contabilità della Cassa delle Ammende”, tale relazione persegue altresì la finalità di modificare l’art. 121 nei seguenti termini: I) il titolo di questo articolo cambierebbe da “Organi della Cassa delle Ammende” in “Organi, funzionamento e finalità della Cassa delle Ammende”; II) il comma primo verrebbe modificato prevedendo, da un lato, la ridefinizione del segretario quale segretario generale, dall’altro, l’inserimento, tra gli Organi della Cassa delle Ammende, del collegio dei revisori dei conti; III) il comma secondo verrebbe riformulato, da una parte, abrogandosi la norma attualmente vigente (“I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente”), dall’altro, inserendo, al suo posto, una nuova statuizione legislativa (“Il funzionamento della Cassa delle ammende è disciplinato dall’art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, come sostituito dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L’amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell’ente sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102, recante lo Statuto della Cassa delle ammende. Lo Statuto dell’ente specifica altresì le finalità indicate nell’art. 4, comma 2, della legge n. 547 del 1932, riguardanti il finanziamento di programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, di programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e di progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie”); IV) prevedendo l’inserimento di un ulteriore comma, vale a dire il comma terzo, che prevedrebbe quanto sussegue: “Sulla base di quanto previsto nello Statuto, possono essere finanziati con i fondi della Cassa delle ammende i seguenti programmi: di reinserimento di detenuti e di internati, consistenti nell’attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro; di reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione o sottoposta a sanzioni di comunità, consistenti in percorsi di inclusione lavorativa e di formazione per la qualificazione professionale, anche comprensivi di compensi a favore dei soggetti che li intraprendono; per la sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attività lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi; finalizzati allo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale; a sostegno dell’attività volontaria gratuita o di progetti di pubblica utilità”.

Ciò posto, si propone anche l’abrogazione degli artt. 122
(“1. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente della Cassa delle ammende:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all’articolo 123;
b) emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso;
d) stipula i contratti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili;
e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari;
f) esercita i poteri di vigilanza sull’andamento amministrativo e contabile della Cassa;
g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa”),
123 (“1. La Cassa delle ammende è amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai direttori, o un loro delegato, dell’ufficio centrale del personale, dell’ufficio centrale detenuti e trattamento, dell’ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilità del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri con l’indicazione degli argomenti da trattare; b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facoltà di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all’ordine del giorno; c) per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera è valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente; d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce. 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresì, in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione delle finalità della Cassa; b) delibera la erogazione dei fondi di cui all’articolo 129; c) delibera in merito all’accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) delibera l’acquisto, la vendita, l’affitto e la permuta di immobili nonché l’acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa; e) delibera le modalità di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilità finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti; f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste; g) delibera l’istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attività svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalità ed alla legittimità del loro effettivo impiego; h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente”) e 124 (“1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell’Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni. 2. Il segretario: a) dirige l’ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola; b) cura l’istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all’ordine del giorno; d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione; e) esegue le direttive impartite dal presidente; f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti; g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione; h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa; i) cura l’organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente; j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l’impiego dei fondi erogati ai sensi dell’articolo 129. Per l’espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell’articolo 123, comma 3, lettera g); k) adempie a tutte le attività amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti; l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente; m) sottoscrive gli atti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo”).

Chiarito ciò, per quanto riguarda invece il Titolo II (Amministrazione e contabilità), si propone l’integrale sua abrogazione e quindi degli articoli ivi previsti, vale a dire gli artt. 125 (“1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. 2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. 3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell’autorità giudiziaria. 4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l’investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti. 5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti”), 126 (“1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo “1AET”. I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a “Cassa depositi e prestiti – gestione principale” a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata. 2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata. 3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento. 4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all’apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative. 5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. 6. La Cassa depositi e prestiti ha l’obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l’estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente”), 127 (“1. Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da: a) beni mobili ed immobili in proprietà; b) titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo; c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo; d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie; e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa”), 128 (“1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. 2. Le entrate correnti sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dagli interessi sui depositi e su titoli; c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa; d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell’autorità giudiziaria; e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa; f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati; g) dalla vendita di beni mobili fuori uso; h) da entrate eventuali e diverse. 3. Le entrate in conto capitale sono costituite da: a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi; b) rimborsi di titoli di proprietà: c) lasciti ed oblazioni in denaro con l’onere di investimento; d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali”), 129 (“1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo. 2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell’amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale. 3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. 4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell’amministrazione penitenziaria. 5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell’assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato. 6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa. 7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all’erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l’accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto. 8. Dell’avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende”) e 130 (“1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”).

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Manuale operativo dell’esecuzione penale

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Le modifiche proposte per la Parte III del d.P.R. n. 230/2000

Infine, per quanto concerne la Parte III (“Disposizioni finali e transitorie), ci si propone prima di tutto di emendare l’art. 132 sostituendo il primo comma attualmente vigente (“Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell’articolo 80 della legge”) con il seguente: “1. Il provveditorato regionale e l’ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna compilano ciascuno, per ogni distretto di Corte d’appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e degli uffici di esecuzione penale esterna possano rispettivamente avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell’articolo 80 della legge”, prevedendosi, al contempo, che, al comma terzo, siano soppresse le parole “dei centri di servizio sociale” e messe al loro posto le susseguenti parole: “degli uffici di esecuzione penale esterna”.

A sua volta si ipotizza pure una modifica dell’art. 136, prevedendosi, dopo il comma primo, l’inserimento di un secondo comma che disporrebbe quanto segue: “Ove ai fini dell’attuazione delle disposizioni del regolamento sia necessaria l’emanazione di regolamenti ministeriali o di decreti del Ministro o di altre autorità, nonché di atti generali di indirizzo, questa dovrà intervenire, qualora non diversamente previsto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento”.

In tale relazione, infine e in conclusione, si paventa di abrogare le seguenti disposizioni legislative: artt. 134 (“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all’articolo 7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili dalle disponibilità di bilancio. Analogamente si provvederà per dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti e sezioni femminili, di bidet, là dove non ne siano dotati.

  1. I servizi sistemati all’interno della camera, fino alla loro soppressione, dovranno, comunque, consentire l’utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza. 3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell’articolo 7, è consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno”) e 135 (“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell’articolo 13, devono essere realizzati negli istituti già esistenti attraverso adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilità di bilancio.
  2. Finché non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la consumazione dei pasti dovrà avvenire nelle camere, utilizzando idonei piani di appoggio.
  3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al comma 1, potrà essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonché le modalità da osservare e la entità, anche forfettaria, della eventuale spesa per energia a carico dell’utente se sia reso possibile l’uso di fornelli elettrici”).

[1]Ai sensi del quale: “Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell’istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l’intervento delle Forze di polizia è delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell’art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”.

[2]Per cui: “Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento. In ogni caso deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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