Esclusione da una procedura ad evidenza pubblica ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e profe

Lazzini Sonia 15/06/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2373 del 27 aprile 2006 ci insegna che:
 
< il dovere di motivare in merito alla lesione della affidabilità morale e professionale, conseguente alla condanna ex art. 444 c.p.p., non può spingersi fino all’imposizione di una sorta di revisione del processo penale, conclusosi con il giudicato sfavorevole, per mettere in evidenza la sostanziale non colpevolezza del soggetto interessato. In altri termini, ciò che non è possibile mettere in discussione è l’esistenza della condanna per quel determinato reato, e per tale ragione il complesso delle circostanze che hanno accompagnato la condotta sanzionata penalmente risultano sostanzialmente irrilevanti. Posto che la norma non stabilisce quali sono i reati che incidono sulla detta affidabilità, spetta all’Amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale.
 
Posto che il reato in questione consisteva in una ipotesi di falso, l’Amministrazione ha dato atto di aver valutato le osservazioni dell’Impresa, per poi concludere che si era in presenza di un reato capace di incidere sulla affidabilità morale e professionale perché commesso in occasione di una gara di appalto di lavori pubblici con riferimento ad adempimenti essenziali ai fini della corretta partecipazione alla procedura.>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE.
Sezione Quinta Anno 2005
 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 3833 del 2005, proposto dalla impresa Costruzioni **** s.r.l., in proprio e quale mandataria in a.t.i. con **** s.r.l., e di **** s.r.l. in proprio, rappresentate e difese dall’avv. *****************, elettivamente domiciliate presso il medesimo in Roma, via Bazzoni 3;
 
contro
 
la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. ti *************** e *****ò **********, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via del Viminale 43;
 
Servizi appalti contratti e Gestione generali della P.A.T., in persona del dirigente in carica;
 
e nei confronti
 
le imprese **** s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea con l’impresa e **** **** s.r.l., non costituite in giudizio
 
per la riforma
 
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, 15 marzo 2005 n. 79 per resa tra le parti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma appellata;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 il consigliere *************, e uditi gli avvocati F. Paletti e ******** quest’ultimo per delega di ************;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Con la sentenza in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto dalla Costruzioni **** s.r.l. e dalla **** s.r.l., già collegate in costituenda a.t.i., per l’annullamento del provvedimento con il quale il dirigente del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento ha annullato la aggiudicazione disposta a favore della medesima a.t.i. dell’appalto per la costruzione di uffici nella stazione ferroviaria di Trento Roncafort, nonché individuazione della nuova aggiudicataria nell’a.t.i. tra le imprese **** s.p.a. e **** Elettronica s.r.l..
 
Il TAR ha ritenuto l’infondatezza delle censure mosse all’atto impugnato, adottato a causa dell’accertamento, in sede di verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla gara, dell’esistenza di una condanna ex art. 444 c.p.p. a carico del legale rappresentante e direttore tecnico della impresa **** s.r.l., per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.
 
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia l’impresa **** s.r.l., sia la mandataria in a.t.i. Costruzioni **** s.r.l., assumendo l’erroneità della decisione e chiedendone la riforma.
 
La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
 
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 la causa veniva trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
Le appellanti hanno mosso una articolata censura al provvedimento ed alla decisione di prime cure, facendo leva sulla errata applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 554 del 1999, sul difetto di presupposti e di motivazione.
 
Esse contestano che nella specie sussistessero le condizioni richiamate dalla norma, che, come è noto, vieta la partecipazione alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.
 
Si assume in particolare che l’Amministrazione si è limitata a riscontrare l’esistenza della applicazione della pena su richiesta, in capo al legale rappresentante e direttore tecnico di una delle imprese participanti all’a.t.i. aggiudicataria, per dare corso al provvedimento di annullamento, mentre sarebbe stato doveroso procedere ad un puntuale riscontro dell’esistenza dell’elemento qualificante della fattispecie legale, rappresentato dal dubbio sulla affidabilità morale e professionale del soggetto interessato. A tal fine le appellanti ripercorrono la vicenda pregressa, conclusasi con l’applicazione dell’art. 444 c.p.p., e consistita nella sottoscrizione, in altra procedura concorsuale, della dichiarazione, rivelatasi poi non rispondente al vero, di aver preso conoscenza degli elaborati progettuali, di aver effettuato il sopralluogo dell’area su cui si sarebbero eseguiti i lavori e di essere in possesso della relativa attestazione rilasciata dalla competente Amministrazione.
 
Le appellanti intendono dimostrare che molti erano gli elementi da prendere in considerazione per escludere che da quell’episodio potesse derivare un effettivo pregiudizio alla moralità ed alla affidabilità professionale, quali: a) la documentata ingenuità del soggetto che si era fidato dei suoi collaboratori; b) l’effettivo contenuto del comportamento rilevante, consistente semplicemente nella dichiarazione di possedere l’attestazione, dovendosi escludere che il sopralluogo fosse effettivamente stato omesso; c) l’emergere della circostanza rilevante in momento (svolgimento della gara) anteriore al sorgere di un qualunque rapporto fiduciario; d) l’assenza di dolo specifico; e) non aver conseguito alcun vantaggio; f) l’entità della pena inflitta, pari al minimo edittale; g) lo stato di incensuratezza, ed altre circostanze che potevano deporre in senso favorevole all’immagine dell’interessato.
 
A sostegno della tesi le appellanti invocano procedenti giurisprudenziali favorevoli all’obbligo di motivare, al di là della sussistenza di una condanna, in merito al difetto del requisito in questione.
 
Ritiene tuttavia il Collegio che la doglianza non meriti accoglimento.
 
E’ da osservare in primo luogo che il dovere di motivare in merito alla lesione della affidabilità morale e professionale, conseguente alla condanna ex art. 444 c.p.p., non può spingersi fino all’imposizione di una sorta di revisione del processo penale, conclusosi con il giudicato sfavorevole, per mettere in evidenza la sostanziale non colpevolezza del soggetto interessato. In altri termini, ciò che non è possibile mettere in discussione è l’esistenza della condanna per quel determinato reato, e per tale ragione il complesso delle circostanze che hanno accompagnato la condotta sanzionata penalmente risultano sostanzialmente irrilevanti. Posto che la norma non stabilisce quali sono i reati che incidono sulla detta affidabilità, spetta all’Amministrazione stabilire, motivatamente, se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale.
 
Nella specie il provvedimento impugnato non può ritenersi carente sul piano dell’apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge e quindi della motivazione.
 
Posto che il reato in questione consisteva in una ipotesi di falso, l’Amministrazione ha dato atto di aver valutato le osservazioni dell’Impresa, per poi concludere che si era in presenza di un reato capace di incidere sulla affidabilità morale e professionale perché commesso in occasione di una gara di appalto di lavori pubblici con riferimento ad adempimenti essenziali ai fini della corretta partecipazione alla procedura.
 
Su tale base è stato espresso un apprezzamento discrezionale circa l’esistenza di un ostacolo alla instaurazione di un normale rapporto di fiducia, e tale giudizio risulta immune da irrazionalità od illogicità.
 
Il conclusione l’appello va rigettato.
 
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,   rigetta l’appello in epigrafe;
 
dispone la compensazione delle spese;
 
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – il   27 APRILE 2006

Lazzini Sonia

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