L’ex amministratore deve provare con documenti certi l’esborso personale a favore del condominio. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. La vicenda: l’esborso personale dell’amministratore di condominio
Una società amministratrice uscente disponeva in suo favore un bonifico di € 22.093,24 dal conto condominiale (in data 25 gennaio 2021). Il condominio richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex amministratrice, con il quale le veniva ordinata la restituzione in favore dell’ente della somma di € 22.093,24; la società si opponeva al decreto sostenendo che quella somma non era affatto un debito. A parere dell’opponente, si trattava semplicemente del rimborso di anticipazioni che l’amministratore (cioè la stessa società) aveva effettuato negli anni per tenere in piedi la gestione condominiale nei momenti di maggiore difficoltà finanziaria. Secondo l’opponente il condominio aveva attraversato per lungo tempo una situazione di carenza di liquidità e, per evitare interruzioni nei servizi essenziali e garantire la continuità dei pagamenti, la società aveva effettuato anticipazioni di cassa, utilizzando denaro proprio: la somma prelevata in data 25 gennaio 2021 costituiva dunque il saldo finale degli importi anticipati e non ancora rimborsati dal condominio. L’opponente faceva presente che tali anticipazioni risultavano dalle voci di bilancio (quali “debito verso amministratore”, “anticipazioni amministratore”) presenti negli stati patrimoniali delle gestioni precedenti; del resto la società evidenziava che il nuovo amministratore, al momento del passaggio di consegne, aveva ricevuto una contabilità nella quale risultava evidenziato un debito a favore dell’amministratore uscente, sicché il prelievo doveva considerarsi “fisiologico” e giustificato.
Il condominio, però, contestava radicalmente questa ricostruzione. L’opposto sosteneva che non esisteva alcuna prova concreta delle anticipazioni e che il prelievo era stato effettuato quando la società non amministrava più il caseggiato. In ogni caso il condominio eccepiva che la società non era legittimata a chiedere il rimborso e che il presunto credito era prescritto. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza in condominio, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. La questione: la prova dell’esborso
Se la società amministratrice sostiene di aver anticipato somme proprie per il condominio, quali documenti concreti avrebbe dovuto produrre in giudizio per dimostrare l’esistenza, l’entità e la legittimità di tali anticipazioni?
3. La soluzione
Il Tribunale ha respinto l’opposizione della società. Il giudice genovese ha osservato che l’amministratore uscente si era limitato a produrre un semplice estratto del conto corrente condominiale, dal quale risultava il versamento della somma poi prelevata, senza però fornire alcun documento idoneo a dimostrare che quel denaro provenisse davvero dal proprio patrimonio personale. In assenza di riscontri concreti, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la sola movimentazione bancaria per giustificare il prelievo effettuato dall’amministratore uscente. Il Tribunale ha evidenziato che tale mancanza non può essere colmata dalla semplice presenza, negli stati patrimoniali, della voce “debito verso amministratore”, né dal fatto che i bilanci siano stati approvati dall’assemblea.
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4. Le riflessioni conclusive
Il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinato nell’art. 1129 c.c., si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile (Cass. civ., sez. VI, 21/11/2022, n. 34242); di conseguenza è l’amministratore che, alla stregua dell’art. 1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. civ., sez. II, 26/02/2019, n. 5611). È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute (nel caso esaminato la società non ha prodotto ricevute, bonifici, quietanze, delibere o qualsiasi altro elemento capace di provare l’effettiva esistenza delle anticipazioni vantate).
Spetta poi all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali; tuttavia solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (Cass. civ., sez. II, 28/05/2012, n. 8498).
Il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio invece non può trovare origine dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente anticipate dall’amministratore uscente (Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3859; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1980 n. 5759).
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