E’ questo il principio con cui il TAR Lecce ha respinto, con l’ordinanza in commento, l’istanza di sospensione dei provvedimenti di non ammissione del ricorrente agli esami integrativi per l’ammissione dei “privatisti” agli esami di Stato.
In particolare, per il TAR adito il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto in primo luogo l’espletamento delle prove (scritte e orali) dell’esame preliminare nelle ore post-meridiane non è illegittimo (non essendo vietato da alcuna norma o dall’art. 7 dell’O.M. n. 30/2008, che anzi prevede che tali prove si svolgano mentre sono ancora in corso le lezioni ordinarie), né determina – di per sé – una penalizzazione dei candidati esterni rispetto a quelli interni.
Per il TAR Lecce, inoltre, non risulta provato, poi, che la Commissione esaminatrice abbia tenuto un atteggiamento ostile (durante le prove orali) al punto da determinare turbamento psicologico nei candidati esterni idoneo ad incidere sulla loro prestazione.
Avv. Alfredo Matranga
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