Esame d’avvocato, cosa cambia?

Redazione 02/07/18
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Stanno uscendo proprio in questi giorni i risultati della prova scritta dell’esame d’avvocato 2017 – 2018. E’ noto tuttavia come questa sessione sia l’ultima in cui trovano applicazione le vecchie regole di svolgimento, in quanto, per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 48 del 25 febbraio 2016, lo svolgimento dell’esame, a partire dalla sessione 2019 – 2020, subirà notevoli modifiche. Ecco dunque, in pillole, le novità più significative.

Prove scritte

La struttura delle prove scritte rimane identica anche nel post – riforma, quindi si continuerà a redigere il consueto parere di diritto civile, quello di diritto penale (per ciascuno, due tracce alternative a scelta) ed un atto giudiziario in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo. Ciò che cambia, tuttavia, è il tempo a disposizione dei candidati, non più di 7 ore ma di 6 ore dal momento della dettatura dei temi. Ma ciò che forse “preoccupa” maggiormente gli aspiranti avvocati, è il divieto di utilizzare codici commentati con la giurisprudenza (sino ad ora ammessi); potranno infatti trovare ingresso in aula solo testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, incluso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In questo senso, l’esame d’avvocato diviene in parte simile al concorso in magistratura.

Altro aspetto che subisce modifiche, è il punteggio necessario per superare la prova scritta e per l’accesso alla prova orale. Sarà infatti necessario raggiungere 90 punti complessivi, di cui almeno 30 in ciascuna prova; mentre prima era tollerato un punteggio inferiore a 30 in almeno una delle prove (purché il risultato complessivo fosse comunque 90).

Prova orale

Si rammenta che nella precedente formulazione dell’esame (ancora per questa sessione e per la prossima), la prova orale consisteva nella risposta a brevi quesiti su cinque materie di cui almeno una procedura (civile o penale, in alternativa), le altre quattro a scelta del candidato tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e deontologia forense obbligatoria per tutti.

Con la riforma, le materie obbligatorie sono: diritto civile, processuale civile, diritto penale e processuale penale, oltre a deontologia forense. Rimangono poi due materie a scelta del candidato, tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Quanto al punteggio per superare la prova orale, occorre conseguire almeno 30 punti in ciascuna materia, e non più – come prima – 180 punti complessivi, di cui 30 in almeno cinque materie.

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