Esame avvocato: va sollevata la questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 30.6.05 n. 115, convertito, con modificazioni, in L. 17.8.05 n. 168

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Con l’ordinanza in commento il C.G.A. ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 30.6.05 n. 115, convertito, con modificazioni, in L. 17.8.05 n. 168 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 3, 24, 25, 103, 111 comma 2, 113 e 125 comma 2 della Costituzione.
La norma che si presume incostituzionale dispone che "conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
Era stato lo stesso C.G.A., con ordinanza 28 luglio 2006, n. 479 a sollevare in passato la "questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis dell’art. 4 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 101 comma 2, 104 comma 1, 111 comma 2 e 113".
E però, la Corte costituzionale “per una specifica peculiarità di quel ricorso” con ordinanza 20 luglio 2007, n. 312 aveva dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale" per irrilevanza nel giudizio a quo, in quanto "il giudice remittente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata".
Poiché la vicenda che era chiamato ad esaminare il C.G.A. nella controversia oggetto dell’ordinanza era differente, il Consiglio ha ritenuto di sollevare nuovamente la questione.
Avv. Alfredo Matranga
  • qui la sentenza

Matranga Alfredo

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