Esame avvocato, rischio di copiatura

Redazione 09/10/17
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Esame avvocato, quando c’è copiatura

Esame avvocato: con ordinanza n. 1240 dello scorso 7 settembre, il Tar Campania ha stabilito che se la procura alle liti è identica, non può ritenersi che il compito sia stato copiato. La pronuncia può interessare tantissimi aspiranti avvocati, che a breve dovranno affrontare le prove scritte. Può infatti capitare di non essere ammessi all’orale per annullamento dei compiti scritti, senza comprendere pienamente le motivazioni, cioè quali siano gli errori o le mancanze che la commissione ha ravvisato nell’elaborato. E inoltre, si deve considerare che il candidato potrebbe semplicemente ricordare a memoria una formula da utilizzare o che, nel corso del proprio praticantato, abbia imparato ad utilizzare certe espressioni stilistiche.

La procura alle liti non è segno di copiatura

Nel caso di specie, una ragazza napoletana è ricorsa al Tar in quanto, dopo essere stata ammessa alle prove orali, per aver ottenuto la sufficienza ai compiti scritti, si è vista annullare la prova dell’atto di civile, in quanto la procura alle liti sarebbe stata identica a quella di un altro candidato. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso della candidata, sia nella fase cautelare che in quella di merito. Infatti, la procura ha di per sè un contenuto che può definirsi standard, articolato in formule di stile che sono le medesime utilizzate da qualunque avvocato. Pertanto, il fatto che possa esservi identità tra la procura alle liti redatta da un candidato e quella redatta da un altro, è circostanza altamente probabile.

Accesso alle prove orali

La possibile copiatura può essere rinvenuta solo in quelle parti degli elaborati che richiedono un apporto soggettivo, personale, cosa che non è richiesta nella stesura della procura. Pertanto, nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno riammesso la candidata alle prove orali, condividendo a pieno le argomentazioni dalla stessa prospettate nel proprio ricorso.

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Sentenza collegata

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