Esame Avvocato e Tirocinio Uffici Giudiziari: quando è nulla la pratica forense?

Sabina Grossi 14/02/17
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Esame Avvocato e Tirocinio Ufficio Giudiziario: non è necessario aver svolto preventivamente un semestre di pratica forense affinché sia valido il periodo di tirocinio svolto presso un Ufficio Giudiziario ex art. 73 d.l. n. 69/2013. Lo stabilisce il Tar Emilia-Romagna, con la sent. 54/2017, dopo il ricorso di un tirocinante che si è visto negare la validità dei 18 mesi svolti a fianco di un giudice per il riconoscimento della pratica forense.

 

Tirocinio presso Uffici Giudiziari: come si svolge?

 

Per fare il punto, è bene sottolineare come dal 2013 sia possibile sostituire 12 dei 18 mesi di pratica forense necessari al fine di essere abilitati all’esame di Stato annuale, con un tirocinio svolto presso organi giudiziari quali magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Contestualmente allo svolgimento del suddetto tirocinio giudiziario, è possibile svolgere anche la pratica forense, nonché frequentare una delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, dislocate su tutto il territorio nazionale.

 

Tirocinio Forense e Tirocinio Gudiziario: sono compatibili?

 

A ben vedere, è illegittimo il provvedimento che annulli la validità del tirocinio svolto da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: in primis, in quanto lo svolgimento del tirocinio presso un Ufficio giudiziario non è vincolato ad alcuna condizione di tipo temporale; in secundis, in quanto l’art. 33 della Carta Costituzionale affida allo Stato  la disciplina dell’accesso alle professioni, di modo che sia del tutto incompetente a riguardo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

 

Tirocinio Giudiziario: quali sono i requisiti di accesso?

 

I requisiti di accesso al tirocinio presso gli Uffici giudiziari sono i seguenti:

  • laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i trenta anni di età
  • requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

L’esito positivo del tirocinio, poi, dà diritto ad alcuni vantaggi, ed in particolare:

  • costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  • è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  • costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato.
  • costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato. 

Maggiori informazioni sono contenute all’interno del sito del Ministero della Giustizia.

 

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La nuova Pratica Forense 2017

Tutt’altra disciplina è prevista in riferimento alla possibilità nuovamente introdotta sempre nell’ambito dello svolgimento della professione forense: infatti, il Decreto del ministero della Giustizia n. 70/2016 ha previsto che, per i tirocini iniziati successivamente al 3 giugno 2016, è possibile svolgere i tre semestri previsti per la pratica forense in altrettanti tre differenti modalità: a patto che si svolga almeno un semestre di pratica “classica”, gli altri semestri potranno essere svolti:

–          presso uno studio legale europeo, sul territorio di un diverso Stato membro;

–          prima della laurea, durante l’ultimo anno di Università, attraverso modalità compatibili con il perfezionamento del corso di studi;

–          contestualmente ad un impiego pubblico o privato, purchè in assenza di conflitti di interesse;

–          presso un Ufficio Giudiziario, inviando richiesta direttamente all’ente di riferimento, potendo solo sostituire un periodo di pratica forense, e non conseguendo quindi i vantaggi su esposti.

Sabina Grossi

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