Esame Avvocato: cosa cambia per avvocati e praticanti. Le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

Redazione 08/04/16
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Con i decreti nn. 47 e 48 del 25 febbraio 2016, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016, il Ministero della Giustizia riordina la professione di Avvocato.

Solo qualche giorno fa abbiamo parlato del parere positivo rilasciato dal CNF sullo schema di decreto ministeriale concernente la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense, attuativo dell’art. 43 della l. n. 247/2012. (SI CONSIGLIA ANCHE: “Avvocati, accesso a numero chiuso: la conferma del CNF”).

I due nuovi decreti ministeriali introducono disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense e disciplinano le modalità e le procedure per lo svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

 

Esame di Stato per l’abilitazione

Si prevede che “in un arco temporale compreso tra  i  centoventi  e  i  sessanta minuti precedenti  l’ora  fissata  per  l’inizio  di  ciascuna  prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al  presidente  della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna  prova,  protetti  da  un  meccanismo  di crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine  il  Ministero  attiva una  casella  PEC  per  il   presidente   di   ciascuna   commissione distrettuale”.

Dunque, d’ora in avanti, nessuna “fuga di notizie” sarà più possibile.

La  prova  orale  sarà pubblica  e  dovrà  durare  non  meno   di quarantacinque e non più di sessanta minuti per  ciascun  candidato.

Successivamente all’illustrazione della prova scritta,  al  candidato saranno rivolte le domande individuate mediante  estrazione  svolta  con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data  base alimentato a norma dell’articolo 7, comma 1.

Il candidato avrà  diritto di assistere all’estrazione con modalità informatiche delle  domande sulle quali deve rispondere.  Ogni  componente  della  commissione  o della  sottocommissione  può  rivolgere  al  candidato  domande   di approfondimento dell’argomento oggetto della domanda estratta,  volte a verificare l’effettiva preparazione dello stesso.  

Accertamento dell’esercizio professionale

Il decreto n. 47, in vigore a partire dal 22 aprile 2016, riporta il “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense”, e dispone che consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, deve verificare, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

I detti requisiti sussistono quando l’avvocato:

a)  è titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica  destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in  associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;

d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

I   requisiti   previsti   devono   ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per legge.

In mancanza sarà disposta la cancellazione dall’Albo. L’avvocato potrà presentare, a mezzo posta  elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali  osservazioni,  in forma scritta, entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni.

 

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