Esame avvocati: durante le prove orali occorre procedere alla illustrazione delle prove scritte ed alla successiva valutazione di tale fase dell’esame

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E’ questo l’importante principio statuito dal TAR Catania con la sentenza in rassegna, emessa il 27.5.2010 n. 1964.

Per il TAR siciliano è infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma – con frase prestampata – la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.

In particolare, secondo il TAR adito, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico.

Sempre nella sentenza in commento il TAR ha ribadito un altro importante principio che è quello per cui sussiste la necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, distinguendo tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento.

Conseguentemente, il TAR Catania ha ordinato alla amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai richiamati principi di diritto e precisando che l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata; tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.

 

 

Avv. ****************

 

N. 01964/2010 REG.SEN.

N. 00889/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2010, proposto da:
……, rappresentata e difesa dall’avv. **************, domiciliatario in Catania, via V.Giuffrida, 37;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania, ******************************************* 2008 c/o Corte di Appello di Catania, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del giudizio di non idoneità all’esercizio della professione di avvocato, espresso nei confronti della ricorrente dalla Quinta Sottocommissione per gli esami di abilitazione all’iscrizione all’albo degli avvocati, del distretto della Corte di Appello di Catania per l’anno 2008, di cui al verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3 (col voto complessivo di 125 ed in particolare con la votazione per le materie scelte per la prova orale di: 30 in diritto del lavoro, 15 in diritto processuale penale, 20 in diritto internazionale privato, 20 in diritto ecclesiastico, 10 in diritto comunitario e 30 in ordinamento forense);

– del suddetto verbale del 23.02.2010 e relativo allegato n. 3;

– di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compresi ed ove occorra: a) il foglio sottoscritto dal Presidente della ***********************, con cui è stato comunicato alla ricorrente il suddetto giudizio di non idoneità; b) tutti i voti espressi dalla Quinta Sottocommissione e da ciascun commissario in relazione a tutte le sei materie della prova orale, nonché il voto generale attribuito alla ricorrente in ciascuna delle suddette materie ed il punteggio complessivo della prova orale; c) ogni altra eventuale valutazione o scheda della prova orale della ricorrente..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Centrale Esami Abilitazione Avvocati Anno 2008 c/o Ministero della Giustizia e di Sottocommissione Esami Avvocato Anno 2008 c/o Corte di Appello di Catania e di ******************************************* 2008 c/o Corte di Appello di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Il ricorso si presta ad essere definito con sentenza resa in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.

È infatti fondata l’assorbente doglianza, di cui al primo motivo di gravame, con la quale si lamenta la violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis, comma 3, lett. A) regio decreto n. 37/1934 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto risulta dagli atti di causa che, per ciò che attiene alla prova orale della ricorrente, con riguardo alla quale nel verbale delle operazioni d’esame si afferma – con frase prestampata – la avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame, e di esprimere una valutazione in merito.

Pertanto, come già affermato da questa sezione – v. sentenza n. 1277/2010 – il ricorso merita accoglimento.

Infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico (v. giurisprudenza citata nella predetta decisione di questa sezione).

Quanto alla necessità di esprimere una motivazione sullo svolgimento anche di questa fase dell’esame, si ricorda che occorre distinguere tra giustificazione e motivazione del provvedimento amministrativo, consistendo la prima nell’indicazione delle norme che disciplinano il potere esercitato e all’esistenza dei suoi presupposti, mentre la seconda ha la funzione di rendere chiaro e intelligibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione del provvedimento (v. giurisprudenza citata nella decisione n. 1277/2010, cit.). Mancando nel giudizio impugnato la motivazione, come ora descritta, è palese la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990.

Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, il ricorso va in conclusione accolto, annullandosi gli atti impugnati, con obbligo per l’amministrazione di far sostenere nuovamente alla ricorrente la prova orale, conformandosi ai principi di diritto su precisati; l’esame dovrà svolgersi davanti a una sottocommissione diversa da quella che ha effettuato la valutazione impugnata e, con la presente sentenza, annullata. Tale sottocommissione dovrà essere convocata in via straordinaria, quindi anche nel caso in cui le prove orali degli altri candidati si siano frattanto concluse.

La natura della questione sottoposta al vaglio del collegio consiglia la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sezione IV – così statuisce:

– ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, annullando gli atti impugnati, con i conseguenti obblighi per l’amministrazione precisati in parte motiva;

– COMPENSA le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente

***************, ***********, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

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