Esame avvocati: anche per il TAR Bari il solo voto numerico non vale la motivazione in assenza di segni grafici sugli elaborati

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Con la sentenza in commento, il TAR del capoluogo pugliese, aderendo al consolidato orientamento degli ormai molti TT.AA.RR. secondo cui il solo voto numerico non è sufficiente ad esternare la motivazione in materia di esame di avvocati in assenza di segni grafici che dimostrino le correzioni, ha accolto il ricorso di una candidata non ammessa alle prove orali ordinando alla commissione, in diversa composizione, la ricorrezione degli elaborati.
La sentenza si segnala anche per l’elaborazione di nuovi importanti principi in materia.
In particolare, il Collegio fa una disamina preliminare sull’attività di correzione della commissione che, dall’esame dell’ art. 23 co. 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni, è tenuta nella valutazione degli elementi a svolgere un doppio procedimento: a) di lettura e correzione; b) di giudizio; entrambi a tradursi nei relativi verbali.
Per il TAR, le due fasi, imposte per legge, sono autonome, distinte e non sovrapponibili, investendo la prima un’operazione di stretta rilevazione di errori, difetti, inesattezze, quale risultante della correzione (sull’uso della lingua italiana); riguardando, invece, la seconda fase, un’operazione di vera e propria attribuzione del punteggio, quale risultante del giudizio.
Ha proseguito ancora il G.A., mentre l’operazione di correzione rappresenta uno strumento tipico ed essenziale di emersione dei profili di criticità/carenza/positività delle tesi esposte, l’operazione di giudizio costituisce più propriamente l’attribuzione del punteggio.
Orbene, secondo il TAR adito, dall’esame degli atti depositati in giudizio, si evince, invece, che il verbale di correzione riporta semplicemente i punteggi attribuiti al candidato nelle tre prove scritte, punteggi che compaiono, poi, in ripetizione nel verbale di giudizio, sicchè l’operazione di correzione risulta pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio.
Di conseguenza, per il Tar Bari, operando in tal modo la Commissione esaminatrice ha posto in essere un’attività difforme dal paradigma legale, omettendo di svolgere l’operazione preliminare di correzione degli elaborati che, costituisce la fase più importante dell’attività valutativa a motivo della trasparenza ad essa connaturata essendo volta a rendere intelligibile la misura della professionalità espressa.
Fatta questa premessa, il Collegio ha poi osservato come nella specie ricorra il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Ed invero, per il TAR adito, la Commissione per l’esame di avvocato sessione 2007, con verbale n. 2 del 20.12.2007, ha
– da un lato, approvato "all’unanimità i criteri direttivi per la correzione degli elaborati scritti ai sensi della legge 180/2003, che si allegano al presente verbale e che saranno trasmessi a tutti i Presidenti della sottocommissioni …";
– e, dall’altro, invitato "… ad indicare sull’elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi alla direttive sopraindicate" … sollecitando “le sottocommissioni ad attenersi ai predetti criteri"; prevedendo espressamente che “ciascuna Sottocommissione trasmetta alla Commissione centrale "… copia del verbale della riunione nella quale saranno esaminati e recepiti i criteri valutativi sopra riportati ed assunti come riferimento per l’assegnazione del punteggio".
Come risulta dal verbale del 16/1/2008, ha continuato il TAR, i Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni per gli esami da avvocato sessione 2007, appositamente convocati e riuniti in assemblea, dopo la lettura collegiale dei criteri di valutazione per gli esami da avvocato (di cui al verbale di riunione della Commissione centrale del 20.12.2007), hanno recepito "… pienamente i criteri valutativi esposti con onere di presentazione di detti criteri a tutti i componenti delle sottocommissioni, anche con riferimento all’ipotesi relative alle valutazioni di non sufficienza da esprimersi sia con il voto in forma numerica, sia con un segno grafico sull’elaborato per dare evidenza alle parti di teso non conformi ai criteri di legge".
Tali atti, che per il GA sono espressione dei poteri autorganizzativi della Commissione e della sua autonomia nell’espletamento del compito demandatole, integrano evidente autolimitazione e vincolano la Commissione medesima, nonché le sottocommissioni, che ne costituiscono articolazioni interne, all’osservanza dei criteri medesimi.
In conclusione, per il Collegio ricorre nelle specie non già vizio di motivazione, bensì eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti atti e provvedimenti della stessa Commissione, di carattere vincolante, atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche.
 
Avv. ****************
 
 
N. 02401/2008 REG.SEN.
N. 01335/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2008, proposto da:
…………….., rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ************** in Bari, via Egnatia, 15;
 
contro
Ministero della Giustizia in Persona del Ministro P.T., Commissione Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia, ******************************* c/o C.A. Bari, ******************************* c/o C.A. Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– delle determinazioni assunte dalla Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano per la sessione 2007 nel corso della seduta del 21.05.2008 e di cui al verbale di pari data, nella parte in cui ha espresso un giudizio sfavorevole delle tre prove scritte (28-27-28) svolte dalla concludente (la cui busta è stata contrassegnata con il numero 1766);
– della conseguente attribuzione da parte della medesima Sottocommissione di un punteggio di 28 per la prima prova, di 27 per la seconda e di 28 per l’atto giudiziario nonché del punteggio complessivo pari a 7 punti inferiore rispetto a quello minimo di 90 per accedere alla successiva fase concorsuale;
– delle determinazioni della Sottocommissione di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla successiva fase concorsuale;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, se lesivo della sfera giuridica della ricorrente, ivi inclusa la relativa graduatoria pubblicata per affissione presso la Corte d’Appello di Bari nella parte in cui non menziona tra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche la concludente, poiché esclusa.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in Persona del Ministro P.T.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commissione Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
 
Rileva il Collegio che, dall’esame dell’ art. 23 co. 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni, emerge con chiarezza che la Commissione esaminatrice è tenuta nella valutazione degli elementi a svolgere un doppio procedimento: a) di lettura e correzione; b) di giudizio entrambi a tradursi nei relativi verbali.
Deve evidenziarsi che le fasi anzidette, imposte per legge, sono autonome, distinte e non sovrapponibili, investendo la prima un’operazione di stretta rilevazione di errori, difetti, inesattezze, quale risultante della correzione (v. dizionario della lingua italiana); riguardando, invece, la seconda fase, un’operazione di vera e propria attribuzione del punteggio, quale risultante del giudizio.
Più in particolare, mentre l’operazione di correzione rappresenta uno strumento tipico ed essenziale di emersione dei profili di criticità/carenza/positività delle tesi esposte, l’operazione di giudizio costituisce più propriamente l’attribuzione del punteggio.
Osserva il Collegio che, dall’esame degli atti depositati in giudizio, si evince, invece, che il verbale di correzione riporta semplicemente i punteggi attribuiti al candidato nelle tre prove scritte, punteggi che compaiono, poi, in ripetizione nel verbale di giudizio, sicchè l’operazione di correzione risulta pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio.
Operando in tal modo la Commissione esaminatrice ha posto in essere un’attività difforme dal paradigma legale, omettendo di svolgere l’operazione preliminare di correzione degli elaborati che, costituisce la fase più importante dell’attività valutativa a motivo della trasparenza ad essa connaturata essendo volta a rendere intelligibile la misura della professionalità espressa.
Occorre, per ragioni di estrema chiarezza, quindi rilevare che, nella specie, si fa questione di profili di violazione di legge (art. art. 23 co. 3 R.D. 37/1934 e successive modificazioni) che investono, come s’è detto, la fase della correzione degli elaborati, e non, invece, la fase del giudizio che, ancorchè sintetico (per attribuzione di punteggio numerico), si attesta come eloquente e, quindi, idoneo ad esprimere la professionalità di ogni singolo candidato (in tal senso questa Sezione è allineata alla giurisprudenza costante e ferma del Consiglio di Stato).
Rileva, altresì, il collegio che ricorre nella specie il dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Ed invero, occorre premettere che la Commissione per l’esame di avvocato sessione 2007, con verbale n. 2 del 20.12.2007, ha approvato "all’unanimità i criteri direttivi per la correzione degli elaborati scritti ai sensi della legge 180/2003, che si allegano al presente verbale e che saranno trasmessi a tutti i Presidenti della sottocommissioni …".
La stessa Commissione, tra l’altro, "… invita ad indicare sull’elaborato il punto o il punto che eventualmente si ritengano non conformi alla direttive sopraindicate" … "sollecita le sottocommissioni ad attenersi ai predetti criteri"; prevedendo espressamente che ciascuna Sottocommissione trasmetta alla Commissione centrale "… copia del verbale della riunione nella quale saranno esaminati e recepiti i criteri valutativi sopra riportati ed assunti come riferimento per l’assegnazione del punteggio".
Come risulta dal verbale del 16/1/2008 i Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni per gli esami da avvocato sessione 2007, appositamente convocati e riuniti in assemblea, dopo la lettura collegiale dei criteri di valutazione per gli esami da avvocato (di cui al verbale di riunione della Commissione centrale del 20.12.2007), hanno recepito "… pienamente i criteri valutativi esposti con onere di presentazione di detti criteri a tutti i componenti delle sottocommissioni, anche con riferimento all’ipotesi relative alle valutazioni di non sufficienza da esprimersi sia con il voto in forma numerica, sia con un segno grafico sull’elaborato per dare evidenza alle parti di teso non conformi ai criteri di legge".
Gli atti di cui sopra, espressione dei poteri autorganizzativi della Commissione e della sua autonomia nell’espletamento del compito demandatole, integrano evidente autolimitazione e vincolano la Commissione medesima, nonché le sottocommissioni, che ne costituiscono articolazioni interne, all’osservanza dei criteri medesimi.
Rileva pertanto il Collegio che ricorre nelle specie non già vizio di motivazione, bensì eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti atti e provvedimenti della stessa Commissione, di carattere vincolante, atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche.
L’esecuzione della presente sentenza comporterà l’obbligo della Commissione di procedere senza indugio alla correzione degli elaborati , con conseguente formulazione di un nuovo giudizio in coerenza con il dettato di legge in uno con i criteri fissati dalla Commissione medesima, con l’effetto che, in sede di rinnovazione delle operazioni di correzione (e quindi di giudizio), la Commissione debba riesaminare gli elaborati secondo una tecnica di rilevazione degli errori e delle inesattezze giuridiche di cui resti traccia evidente nel verbale di correzione.
Stante la novità della questione affrontata, ricorrono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di rito.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Sezione Seconda, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio negativo impugnato, in uno con i verbali presupposti.
Ordina alla Commissione esaminatrice disporsi quanto in motivazione statuito.fatte salve le ulteriori determinazioni della Commissione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
*************, ***********, Estensore
****************, Referendario
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 

Matranga Alfredo

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