Errore di un’amministrazione pubblica nel pubblicare su internet un capitolato di appalto diverso (riferito ad una precedente procedura) da quello di gara: concedere solo 4 giorni per riformulare l’offerta risulta essere un termine assolutamente e illogi

Lazzini Sonia 13/04/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 700 del 20 febbraio 2006 merita di essere segnalato per la controversia in essa discussa in merito alle lamentele di un’impresa che aveva formulato la propria offerta sulla base degli elementi descritti in un capitolato d’oneri desunto da Internet e che, solo successivamente alla presentazione dell’offerta, tale società è venuta a conoscenza che tale capitolato non corrispondeva a quello approvato dal Comune
 
Si legge infatti dall’emargianata sentenza che:
 
<Ed invero, tenuto conto che i giorni utili per formulare la nuova offerta sono stati solo quattro, risultando il termine inframmezzato dalle feste natalizie (se non addirittura tre, come rileva il T.A.R. se si considera che uno dei restanti giorni cade di sabato), il periodo di tempo concesso per la formulazione della nuova offerta si rivela assolutamente e illogicamente incongruo, atteso che, con la previsione di assumere una unità lavorativa in meno, occorreva riformulare integralmente l’offerta economica per l’incidenza di tale elemento sul costo complessivo del servizio.
 
Le contrarie deduzioni svolte con l’atto di appello dalla ricorrente non si rivelano idonee a superare tale rilievo, non potendosi negare che la pubblicazione su internet era idonea ad indurre in errore i possibili concorrenti e che l’errore, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante che evidenzia vari elementi da cui sarebbe stato possibile accorgersi che il capitolato di gara era un vecchio capitolato e non quello relativo alla gara di cui trattasi, non era facilmente riconoscibile, come emerge dallo stesso comportamento dell’amministrazione che ha ritenuto di porre rimedio all’errore con la nota del 22.12.2003.>
 
A cura di *************
 
 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n.11383/2004 proposto dalla società ***., S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., **********************, rappresentata e difesa dagli ********************** e *************, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense, n. 104, c/o la Sig.ra Atonia De Angelis,
 
CONTRO
 
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi,
 
la ***, S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. *******************, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla Via Conte Verde n. 15,
 
e nei confronti
 
la ***, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,
 
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Cagliari, Sezione 1^, del 22.10.2004, n. 1507;
 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle proprie difese;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 24.5.2005, il Consigliere ********************;
 
Uditi gli Avvocati ******** e *************, per delega dell’Avv. ***************;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La Società ***, S.p.A., terza classificata nella graduatoria della gara indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, diritti di macellazione ed altri tributi minori, ha impugnato in primo grado gli atti della procedura concorsuale e l’aggiudicazione alla ***. dell’appalto.
 
Il Comune di Sassari e la ***. si sono costituite in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Non si è costituita in giudizio la ***, s.r.l., impresa classificatasi seconda alla quale il ricorso è stato notificato. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Cagliari, Sezione 1^, con la sentenza del 22.10.2004, n. 1507, ha accolto il ricorso.
 
La Società ***. appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
La *** resiste all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
 
Il Comune di Sassari non si è costituito in appello.
 
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
La ***., S.p.A., appella la sentenza del 22.10.2004, n. 1507, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso della ***, S.p.A., e ha annullato gli atti della gara indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, diritti di macellazione ed altri tributi minori e l’aggiudicazione dell’appalto alla società appellante.
 
In fatto, è accaduto che la ***, già concessionaria del servizio, aveva formulato la propria offerta sulla base degli elementi descritti in un capitolato d’oneri desunto da Internet e che, solo successivamente alla presentazione dell’offerta, tale società è venuta a conoscenza che tale capitolato non corrispondeva a quello approvato dal Comune.
 
La diversità concerneva la previsione di adibire al servizio con obbligo di assunzione cinque lavoratori anziché sei.
 
L’amministrazione, resasi conto che su internet era comparso un capitolato che si riferiva ad un precedente appalto dello stesso servizio, con la nota del 22.12.2003, invitò le imprese partecipanti alla gara a verificare le proprie offerte, dando alle stesse la opportunità di presentare una nuova offerta entro il 29.12.2003 qualora fossero state indotte in errore dalla pubblicazione telematica del predetto capitolato.
 
La ***, classificatasi in terza posizione nella relativa graduatoria, ha impugnato gli atti della gara e l’aggiudicazione della stessa alla ***. deducendo che l’amministrazione illegittimamente aveva modificato nel corso della gara un elemento basilare dell’offerta economica, risultando fondamentale nell’economia dell’appalto il costo del personale da assumere, e che il termine assegnato per formulare una nuova offerta era da ritenere insufficiente.
 
La pronuncia del T.A.R., che ha accolto il ricorso della ***, è condivisa dalla Sezione.
 
Nell’esame dell’appello proposto dalla ***., peraltro, deve preliminarmente respingersi l’eccezione in rito formulata dalla stessa, che ha rilevato la inammissibilità dell’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva in quanto effettuata con motivi aggiunti senza che ai difensori fosse stato conferito un apposito e specifico mandato.
 
La Sezione ritiene che i motivi aggiunti possono essere validamente proposti sulla scorta del mandato conferito al difensore per il ricorso originario allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno steso procedimento, in quanto la procura conferita dagli interessati deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri processuali necessari a rimuovere le illegittimità che hanno determinato la lesione per la quale è stata richiesta la tutela giurisdizionale.
 
Neppure sono fondate le due eccezioni di inammissibilità del ricorso originario riposte, la prima, sul rilievo che la *** avrebbe dovuto impugnare la nota del 22.12.2003, di riapertura del termine per la presentazione dell’offerta, la seconda che invoca la discrezionalità del’amministrazione sulla durata di tale termine.
 
Innanzitutto, la nota in parola è stata impugnata, come risulta anche dall’epigrafe della sentenza appellata.
 
Le censure della ***, inoltre, si appuntano proprio sulla irragionevolezza del termine ovverosia su un vizio sindacabile della discrezionalità amministrativa.
 
Va anche respinta la eccezione di acquiescenza che, secondo la società appellante, sarebbe evidenziata dalla richiesta della *** rivolta all’amministrazione di sottoporre alla verifica per anomalia l’offerta economica della ***.
 
Tale richiesta non implica rinuncia alla impugnativa dovendosi inquadrare anzi tra i rimedi azionati dalla *** per impedire l’assegnazione dell’appalto alla ***.
 
Nel merito è evidente la fondatezza del ricorso originario.
 
Ed invero, tenuto conto che i giorni utili per formulare la nuova offerta sono stati solo quattro, risultando il termine inframmezzato dalle feste natalizie (se non addirittura tre, come rileva il T.A.R. se si considera che uno dei restanti giorni cade di sabato), il periodo di tempo concesso per la formulazione della nuova offerta si rivela assolutamente e illogicamente incongruo, atteso che, con la previsione di assumere una unità lavorativa in meno, occorreva riformulare integralmente l’offerta economica per l’incidenza di tale elemento sul costo complessivo del servizio.
 
Le contrarie deduzioni svolte con l’atto di appello dalla ***. non si rivelano idonee a superare tale rilievo, non potendosi negare che la pubblicazione su internet era idonea ad indurre in errore i possibili concorrenti e che l’errore, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante che evidenzia vari elementi da cui sarebbe stato possibile accorgersi che il capitolato di gara era un vecchio capitolato e non quelo relativo alla gara di cui trattasi, non era facilmente riconoscibile, come emerge dallo stesso comportamento dell’amministrazione che ha ritenuto di porre rimedio all’errore con la nota del 22.12.2003.
 
Per tutte le considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
 
Le spese del secondo grado del giudizio possono compensarsi fra le parti costituite.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.
 
Compensa le spese del secondo grado del giudizio,
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio il 24.5.2005, con l’intervento dei signori:
 
*****************                      Presidente
 
****************                      Consigliere
 
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
 
********************                 Consigliere ******.
 
************                           Consigliere
 
 
 
    L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
    ********************      *****************
 
 
    IL SEGRETARIO
 
    *************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 20 febbraio 2006
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
p.IL DIRIGENTE
 
f.to ********************
 
 N°. RIC. 11383/04
 
 
 
cdp
 

Lazzini Sonia

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