Errore di diritto e verità processuale: quando vale l’esimente putativa ex art. 51 c.p.?

L’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata?

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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 29859 del 15-07-2025

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Indice

1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diritto di critica


La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, aveva escluso, confermando nel resto, la circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma 3 cod. pen. con rideterminazione della pena e riduzione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento danni nei confronti di una persona, la quale era stata condannata in primo grado alla pena di giustizia, oltre statuizioni civili, per il reato di cui all’art. 595, comma terzo, cod. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diritto di critica. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti fondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen.[1] è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata, qualora il soggetto agente operi nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura, purché tale convinzione sia fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitraria supposizione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019; Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, le comunicazioni inviate dall’imputato — consistenti in lettere e una e-mail indirizzate a diverse autorità pubbliche — risultavano essere state articolate, circostanziate e corredate da documentazione allegata.

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3. Conclusioni: l’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’esimente putativa dell’art. 51 cod. pen. è configurabile anche in assenza di una verità processualmente accertata.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito (seppur a date condizioni) sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la scriminante putativa dell’art. 51 c.p. può essere riconosciuta anche se i fatti non sono stati accertati con certezza in sede processuale, purché l’agente abbia agito con la ragionevole e giustificabile convinzione di esercitare un diritto e sempreché tale convinzione si basi su elementi oggettivi, e non su mere supposizioni arbitrarie.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quanto possa operare siffatta scriminante putativa in presenza di fatti non muniti del crisma della certezza processuale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Nota


[1] Ai sensi del quale: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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