Equo processo, approvata la direttiva europea sul diritto di difesa per gli accusati in qualunque Stato membro si trovino

Redazione 09/10/13
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Lilla Laperuta

Conquistata un’altra tappa fondamentale nella tabella di marcia stabilita dall’Unione europea in favore del rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. A breve infatti sarà pubblicata la direttiva approvata lo scorso 7 ottobre dai 28 Ministri della Giustizia dell’Unione europea sul diritto di difesa per i sospettati e gli accusati in qualunque Stato membro si trovino. Il nuovo provvedimento, si ricorda, costituisce l’ulteriore tassello integrante una strategia legislativa globale volta a garantire un nucleo minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell’Unione europea. Le iniziative già intraprese in questa direzione sono la direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali che dovrà essere recepita entro il 27 ottobre prossimo, e la direttiva nota come «Lettera dei diritti» (2012/13/Ue) da recepirsi entro il 2 giugno 2014.

Queste le nuove principali garanzie-chiave:

a) l’accesso ad un avvocato (“di persona”) per garantire non solo che gli indagati siano consapevoli dei propri diritti, ma anche che tali diritti non siano violati attraverso maltrattamenti o comportamenti intimidatori da parte della polizia;

b) l’accesso ad un avvocato deve essere fornito il prima possibile; al più tardi, al momento dell’arresto;

c) le comunicazioni confidenziali con l’avvocato devono essere sufficientemente tutelate;

d) l’assistenza legale deve essere resa disponibile sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione per coloro che sono ricercati sulla base di un mandato di arresto europeo;

e) la presenza dell’avvocato è prevista dall’interrogatorio alla sentenza e deve essere verbalizzata, oltre che negli interrogatori, anche nel corso dei riconoscimenti, dei confronti e durante la ricostruzione della scena del crimine;

f) il diritto di comunicare di persona con autorità consolari in caso di arresto;

g) il diritto di comunicare al più presto con una persona indicata dall’accusato (ad esempio, un parente o il datore di lavoro), per informarla dell’arresto.

La direttiva creerà obblighi in capo agli Stati membri che, una volta implementati (il termine previsto per l’adeguamento è di 3 anni) potranno essere fatti valere dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri.  La Corte di giustizia europea costituirà il mezzo di ricorso in caso di mancato rispetto e ciò, congiuntamente al potere della Commissione di promuovere procedimenti di infrazione contro gli Stati membri, costituirà un forte incentivo affinché questi ultimi rispettino i propri obblighi derivanti dal nuovo provvedimento.

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