Equitalia: non serve la cartella per l’ammissione al passivo del fallimento

Redazione 13/09/16
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In caso di fallimento di una società, Equitalia può essere ammessa al passivo come creditrice anche senza la notifica della cartella esattoriale. Lo stabilisce la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza num. 17927 del 12 settembre 2016 annulla la sentenza del Tribunale di Napoli e accoglie il ricorso di Equitalia.

L’ammissione al passivo nella procedura fallimentare

Quando un’azienda dichiara fallimento, solitamente vi sono dei creditori che vantano un credito nei suoi confronti. Di solito, infatti, il fallimento scatta nel momento in cui l’imprenditore non può più pagare i suoi debiti o le sue obbligazioni. Per recuperare il credito nei confronti della società fallita, l’azienda o le aziende creditrici devono fare quindi domanda di ammissione al passivo fallimentare della stessa. In sostanza, tali aziende richiedono di essere ammesse alla ripartizione dei beni e delle somme di denaro che saranno ricavate dalla procedura fallimentare. Le aziende creditrici dovranno dunque redigere un documento indirizzato al tribunale di competenza della procedura fallimentare, specificando il nome della ditta fallita, gli estremi della sentenza di fallimento e la somma di denaro per cui la ditta fallita risulta essere debitrice nei loro confronti.

La vicenda e la decisione della Corte di Cassazione

È questo quanto aveva tentato di fare Equitalia nei confronti di un’azienda campana recentemente fallita. Il Tribunale di Napoli, però, non aveva ammesso la società di riscossione al passivo della procedura fallimentare “in mancanza della prova dell’avvenuta notifica alla contribuente fallita della cartella esattoriale”. La Suprema Corte, invece, con ordinanza depositata ieri, ha stabilito la riammissione di Equitalia al novero delle creditrici ammesse al passivo fallimentare sulla base del fatto che a essere necessaria in questo caso è la semplice iscrizione a ruolo del debito tributario. Non è dunque indispensabile l’avvenuta notificazione della cartella –questione che, in caso di necessità e in presenza di contestazioni, può eventualmente essere risolta in seguito.

Si legge infatti nell’ordinanza che “l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesto dalle società concessionarie per la riscossione sulla base del semplice ruolo”, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale“. Nel caso vi siano effettivamente delle contestazioni, si può procedere con l’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario“. Respinte, quindi, le istanze secondo le quali l’ammissione del credito di Equitalia significherebbe onerare il curatore del fallimento dell’impugnazione “al buio”: l’inconveniente segnalato è infatti un problema che ridonda in danno del fallito, ove questi non decida di collaborare e quindi aggravi il proprio dissesto. La causa di fallimento dell’azienda, dunque, deve andare avanti con Equitalia ammessa tra le creditrici.

 

Sentenza collegata

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