Equa riparazione da irragionevole durata del processo. esecuzioni: un’ardita interpretazione normativa da rivedere

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La legge 89/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità di ricorrere alle Corti territoriali per ottenere la c.d. “equa riparazione” per l’irragionevole durata del processo.

La finalità della c.d. legge “Pinto” era quella di evitare che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo fosse adita direttamente.

Ogni cosa sembrerebbe perfettamente disciplinata, chiara e limpida, se non fosse che, in via di fatto, l’esecuzione di detti decreti di condanna viene incredibilmente ostacolata da continue e confuse normative, da opposizioni pretestuose ed infondate e, purtroppo, anche da interpretazioni giudiziarie spesso difficilmente condivisibili.

Come dire: un credito solo sulla carta, come se essere titolari di detto credito sia una colpa e non un diritto.

Lo Stato Italiano, condannato ripetutamente oltre che dalle Corti territoriali anche dalla Corte di Giustizia Europea, continua a frapporre ostacoli di ogni tipo alla reale riparazione del danno causato alla vittima della violazione del par. 6 della Carta dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali nonché dell’art. 2 della legge 89/2001 (queste le norme che sanciscono il diritto di ogni individuo ad un processo sollecito).

In sostanza, attraverso la c.d. dichiarazione di impignorabilità dei beni appartenenti al Ministero della Giustizia, l’esecuzione dei decreti di condanna è praticamente impossibile.

L’art. 1, comma 1348 della legge n. 296/06 ha dichiarato impignorabili alcuni fondi di proprietà del Ministero della Giustizia. Sono stati, pertanto, pignorati nelle forme dell’espropriazione forzata presso terzi, fondi diversi da questi, non ricompresi nella previsione normativa.

Successivamente, interviene l’art. 1 ter del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 convertito in Legge 13 novembre 2008 n. 181 – che ha esteso la disciplina sui pignoramenti da eseguirsi nelle forme di cui all’art. 1 del D.L. 25 maggio 1994 n. 313, anche ai fondi del Ministero della Giustizia precedentemente dichiarati impignorabili.

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria ha preso atto della diversità delle somme pignorate rispetto a quelle previste dalla legge come impignorabili ed anche rispetto a quelle per le quali è stata sottratta la possibilità di procedere presso terzi.

Sennonché, il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione e poi reclamo al Collegio sostenendo l’ardita tesi secondo cui, tale ultima normativa si applicherebbe anche a quei fondi del Ministero della Giustizia diversi da quelli dichiarati impignorabili e non contenuti nella tassativa previsione di legge.

Il Collegio, suscitando francamente sorpresa negli osservatori, ha riscontrato il fumus boni juris per sospendere le procedure esecutive presso terzi in attesa della decisione nel merito.

I giudizi di merito sono tutt’ora pendenti e riteniamo che i Giudici designati non possano non prendere atto della evidente forzatura delle tesi giuridiche sostenute dal Ministero.

Tuttavia, con questa nota intendiamo porre un punto fermo sul piano tecnico – giuridico in ordine a tale delicata questione, che, fra l’altro, provoca ulteriore violazione della Carta dei Diritti dell’Uomo con altrettanto ulteriore condanna dello Stato Italiano da parte della Corte di Strasburgo nonché proliferazione del contenzioso.

Il Ministero, infatti, nel frapporre ostacoli ed opposizioni si guarda bene dal corrispondere quanto dovuto agli aventi diritto e così passano gli anni, mentre lo Stato Italiano è sempre più screditato sul piano internazionale.

A questo punto è opportuno ripercorrere la normativa succedutasi negli anni in materia di pignoramenti su somme di pertinenza del Ministero della Giustizia.

Andiamo con ordine.

L’art. 1, comma 294-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266 inserito dall’art. 1 comma 1348 della legge 296/06 rende impignorabili i “fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale Amministrato dal Ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione Nazionale Antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Con tale norma, quindi, il legislatore ha inteso rendere impignorabili i fondi del Ministero della Giustizia destinati agli scopi ivi tassativamente indicati.

Tutte le altre somme diverse da quelle contenute nella norma testé riportata sono liberamente pignorabili nelle forme della esecuzione forzata presso terzi, tant’è che la dichiarazione del terzo (Banca d’Italia), solo nel primo caso è negativa mentre nel secondo caso (fondi diversi, quali IRPEF, FUA IRAP e simili) è positiva, con conseguente accantonamento delle somme e senza riserve.

Successivamente, è intervenuto l’art. 1 ter del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 convertito in Legge 13 novembre 2008 n. 181 che testualmente così recita: “1. L’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia”.

Detto art. 1 del D.L. 313/94 prevedeva delle procedure speciali per i fondi appartenenti alle Prefetture.

Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria (ordinanza del 12.06.2009), il senso dell’art. 1 ter del D.L. 16 settembre 2008 n. 143 convertito in Legge 13 novembre 2008 n. 181 “è più chiaro di quanto si possa ritenere laddove esplicitamente rende applicabile l’art. 1 del D.L. 313/94 alle sole somme destinate “al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della Giustizia”.

Questo è ciò che chiaramente emerge dalla norma sopra indicata.

Di contro, invece, il Ministero della Giustizia, ad un certo punto e senza nemmeno tanta convinzione, si è inventato un’opposizione in cui pretende di estendere tale norma anche ai fondi non previsti nella stessa e diversi da quelli ivi TASSATIVAMENTE indicati.

In sostanza, secondo il noto brocardo latino lex, ubi voluit dixit, ubi noluit, tacuit.

Come dire, in claris non fit interpretatio!

Appare evidente ed incontestabile, invece, che sia conforme al diritto ritenere, come giustamente rilevato anche dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria, che tutte le altre somme diverse da quelle destinate “al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della Giustizia” ESULINO dalla recente disposizione e rimangano, pertanto, pignorabili nelle forme della procedura esecutiva presso terzi, IN ASSENZA DI UNA CHIARA ED ESPRESSA DISPOSIZIONE DI SENSO CONTRARIO”.

A voler argomentare secondo la difesa del Ministero, si creerebbe una norma che in realtà non esiste, con palese violazione dell’art. 12 delle Preleggi.

L’interpretazione offerta dall’Avvocatura oltrepassa i limiti imposti dal citato art. 12 delle Preleggi e vede il Ministero della Giustizia sostituirsi al legislatore, inventando una nuova norma, secondo la quale i fondi diversi da quelli indicati, peraltro tassativamente, nell’art. 1 ter del DL 143/08 sarebbero pignorabili nelle forme previste dal libro III, Titolo II, Capo II c.p.c., secondo la speciale procedura ivi prevista.

Invero così non è, perché questo non è dato scorgere nella norma e proprio perché, comunque, detta interpretazione è in stridente conflitto con il dato letterale del citato art. 1 ter DL 143/08, norma che non consente, comunque, di leggervi dentro ciò che non vi è scritto!

Anche la Suprema Corte ha spesso affermato che per quanto si possa interpretare estensivamente una norma, non si può andare oltre il suo dato testuale, costituendo questo un limite invalicabile ex art. 12 delle Preleggi (Cassazione Civile, 16 ottobre 1975 n. 3359; Conformi: Cassazione Civile, 13 novembre 1979 n. 5901; 23 settembre 1985 n. 4711; 18 agosto 2003 n. 12081 ed altre).

In sostanza, l’interpretazione offerta dal Ministero della Giustizia non è consentita dalla chiarezza ed univocità del testo normativo.

Del resto, la nuova norma indica gli stessi fondi contenuti nel precedente art. 1 comma 1348 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che li dichiarava allora impignorabili.

Dal 27 dicembre 2006 in poi, il Giudice dell’Esecuzione ha dichiarato improcedibili per impignorabilità le procedure che riguardavano detti fondi, mentre se il pignoramento ricadeva su fondi diversi (quali, IRAP, FUA, IRPEF e simili) detto Giudice procedeva all’assegnazione delle somme accantonate, ritenendole ovviamente pignorabili.

La difesa dell’Amministrazione, presentandosi alle varie udienze, controllava le dichiarazioni di Terzo e se il pignoramento ricadeva sui fondi pignorabili (IRAP, FUA, IRPEF e simili) dichiarava di non aver nulla in contrario all’assegnazione e non presentava alcuna opposizione.

Oggi, dopo l’entrata in vigore del citato D.L. 143/08, sotto il profilo dell’individuazione dei fondi liberamente pignorabili non è cambiato nulla.

La nuova norma, infatti, impone la procedura di cui al D.L. 313/94 ai pignoramenti riguardanti esattamente i medesimi fondi che la legge 296/06 aveva dichiarato impignorabili.

Le due norme (art. 1 D.L. 143/08 e art. 1 comma 1348 l. 296/06) sono esattamente identiche nell’indicazione dei fondi soggetti alle rispettive normative.

Vengono usate nel testo esattamente le stesse parole!

Pertanto, gli altri fondi (IRAP, FUA, IRPEF e simili), liberamente pignorabili anche presso terzi e sempre assegnati dal Giudice dell’Esecuzione, senza alcuna opposizione, sono rimasti esattamente tali.

Ma vi è un altro aspetto.

Ove la norma fosse interpretata nel senso inteso dal Ministero della Giustizia, la stessa, secondo recenti pronunce della Consulta, sarebbe incostituzionale per quanto attiene i crediti nascenti dalla condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per violazione della Carta dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Con una recente sentenza, la Corte di Strasburgo ha sancito il principio di civiltà secondo cui lo STATO MEMBRO È OBBLIGATO A STANZIARE le somme destinate alla soddisfazione del creditore SENZA FRAPPORRE OSTACOLI, pena l’ulteriore violazione dell’art. 6 della Convenzione per mancata esecuzione della sentenza interna che accerta il diritto di credito dell’individuo nei confronti dello Stato (Sezione IV, 19 giugno 2007, ricorso n. 19981/02).

La Corte Costituzionale, dal canto suo, come detto, con due recenti pronunce n. 348/2007 e 349/2007 ha definitivamente affermato che le leggi interne contrarie alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono incostituzionali e rispetto ad esse va sollevata questione di legittimità.

Peraltro, la Costituzione Italiana ha pienamente recepito i trattati internazionali e, pertanto, ove la legge italiana vi si ponga in insanabile contrasto, essa deve essere disapplicata ovvero dichiarata incostituzionale.

La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo è particolarmente grave e odiosa, come il mancato rispetto della Carta dei diritti dell’Uomo ed è di pari rango alla tortura, alla negazione della libertà di stampa e di espressione, all’impedimento dell’esercizio dei diritti civili etc.

Ahinoi, detti principi nel nostro Paese sono ormai un optional.

La Corte Europea (sentenza del 31 marzo 2009) ha espressamente sottolineato, respingendo la tesi del Governo, che non si può chiedere a un individuo, che ha già fatto ricorso alla c.d. legge Pinto per ottenere un indennizzo per la durata eccessiva del processo, di presentare un nuovo ricorso se la sentenza di condanna non viene eseguita in tempi rapidi.

Con detta pronuncia, la Corte Europea ha ulteriormente condannato lo Stato Italiano perché le sentenze emesse in forza della legge “Pinto” non vengono eseguite e vengono ostacolate con tutti i mezzi.

In sostanza, siamo arrivati al punto che si pretende da parte del Ministero debitore di aggiungere ad una norma emessa dal Parlamento con una previsione tassativa altre previsioni che in detta norma non sono contenute.

E se detta pretesa viene avallata da provvedimenti giudiziari si entra in una confusione istituzionale inammissibile che fa completamente saltare la divisione dei poteri dello Stato.

Non è consentito al Giudice emettere nuove norme al di là di quelle licenziate dal Parlamento, unico organo legislativo dello Stato.

Sarebbe come se nel primo processo dell’umanità, quello della cacciata dall’Eden di Adamo ed Eva, il Supremo Giudice avesse cacciato le sue creature non perché Eva mangiò la mela proibita, ma una pera non ricompresa nel divieto, interpretando la norma in senso estensivo.

Sennonché il divieto di mangiare la mela era tassativo e perfettamente determinato!

La norma tassativa non era interpretabile.

Pertanto, a nostro avviso, i fondi del Ministero della Giustizia, comunque diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 1 D.L. 143/08, sono liberamente pignorabili.

Polimeni Domenico

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