Entro il 2013 multe con notifiche agevolate per le infrazioni stradali nell’Unione europea

Redazione 17/10/11
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È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva del 29 settembre 2011 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

Nella prassi si verifica spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le trasgressioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso quello in cui l’infrazione è stata commessa. La ratio del provvedimento è quella di assicurare che anche in tali casi sia garantita l’efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

La panacea giuridica proposta è l’articolazione di un sistema di scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che faciliti l’identificazione di persone sospettate di aver commesso l’infrazione. In particolare la procedura prevede che lo Stato membro di origine del trasgressore, tramite una competente autorità autorizzata (denominata «punto di contatto nazionale»), fornisca allo Stato membro in cui è accertata la violazione tutti i dati di immatricolazione del veicolo incriminato. Sulla scorta di detto invio, in forma telematica, lo Stato ricevente ha il dovere di far recapitare al proprietario del veicolo, la cosiddetta lettera d’informazione, redatta secondo un modello standard, in cui è indicata l’infrazione commessa con specificazione di data, luogo, titolo dei testi delle disposizioni di diritto nazionale violate e la relativa sanzione, nonché i termini per poter eventualmente presentare il ricorso. Entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di questa lettera, il proprietario del veicolo ha il dovere di rispondere, inviando uno specifico modulo, in cui indicare i dati del soggetto trasgressore ovvero può contestare la violazione. La sanzione deve essere pagata allo Stato membro in cui la violazione è accertata.

Si fa presente che l’ambito di applicazione della direttiva concerne una tipologia ristretta di infrazioni, scelte prescindendo dalla relativa qualificazione, civile o penale, definita dal diritto nazionale dello Stato membro. Nello specifico esse sono: eccesso di velocità; mancato uso della cintura di sicurezza; mancato arresto davanti a un semaforo rosso; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti; mancato uso del casco protettivo; uso di una corsia vietata; uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. (Lilla Laperuta)

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