Entrata in vigore la Riforma Madia: procedimento disciplinare e sospensione per i “furbetti del cartellino”

Redazione 13/07/16
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Il decreto consta di 3 articoli, ma solo il primo di essi reca le norme di carattere sostanziale e inserisce nell’articolo 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 i commi 1-bis, 3-bis, 3-ter , 3-quater e 3-quinquies.

Vita più dura per gli assenteisti della Pubblica Amministrazione d’ora in poi, con l’entrata in vigore da oggi del nuovo decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016.

Con il cosiddetto decreto contro i “furbetti del cartellino”, il Governo disciplina le norme in materia di licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione, con un contrasto più rigido che passa da un procedimento “accelerato” con sospensioni sprint e licenziamenti rapidi per chi è colto in flagranza ad attestare falsamente la presenza al lavoro, ma anche super sanzioni a carico di chi deve vigilare.

Le riforme e i possibili motivi di controversia

Il novello comma 1-bis reca una definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”, che viene descritta come qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o comunque trarre in inganno l’amministrazione circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso.

Più importante il nuovo comma 3-bis, poiché introduce un nuovo procedimento disciplinare, una sorta di procedimento “accelerato” giustificato solamente dal fatto di cogliere il soggetto in flagranza di reato e/o dell’esistenza di riprese video. Quindi ad oggi i procedimenti disciplinari nel pubblico impiego sono di tre tipi: il procedimento disciplinare ordinario, che si conclude in 60 giorni e per cui si hanno 20 giorni per la contestazione di addebito; il procedimento disciplinare “lungo”, che si deve concludere in 120 giorni e prevede 40 giorni per la contestazione; e il procedimento disciplinare “accelerato”, quello appunto dei “furbetti del cartellino”, che si deve concludere in 30 giorni e prevede 48 ore per la contestazione dell’addebito.

È lo stesso Responsabile della struttura che contesta l’addebito entro 48 ore, sospende il dipendente e trasmette all’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) gli atti di un procedimento già avviato. Il gravoso e delicato compito di avviare un procedimento per il licenziamento è quindi posto in capo a un soggetto che non ha particolari competenze giuridiche e comunque potrebbe non avere il personale amministrativo idoneo. La conseguenza è il rischio di un vasto contenzioso su aspetti formali, con probabile vittoria proprio degli “assenteisti”. Un altro rischio, messo in luce dalla Corte dei Conti, è l’eccessiva “prossimità” tra dipendente e chi avvia il procedimento disciplinare.

La critica sui tempi troppo brevi

Un’altra criticità è data dai tempi troppo brevi, che rischiano una sorta di “corto circuito”. In particolare, il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 15 giorni. La violazione di tale termine, però, non determina l’invalidità della sanzione. Potrebbe quindi il dipendente essere convocato con un preavviso di 12 o 13 giorni senza che ciò abbia effetto sulla validità della sanzione finale.

Il novello comma 3-quater prevede poi che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengano entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. Ciò può dar luogo a situazioni paradossali, in cui il Responsabile della struttura trasmette una notizia di reato dopo 15 giorni e poi si accorge, leggendo le difese del dipendente dopo 16 giorni, che vi era una giustificazione alla mancata timbratura. In tal modo vi è una predeterminazione ex lege del danno, che incide, in senso limitativo, sul potere di determinazione equitativa riconosciuto al giudicante, precludendogli nel contempo di ritenere che il licenziamento disciplinare possa esso stesso assolvere ad una funzione riparatoria del danno all’immagine dell’amministrazione pubblica secondo i principi del risarcimento in forma specifica.

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