Entrambi i termini di cui all’articolo 48 del codice dei contratti devono intendersi come perentori

Lazzini Sonia 14/04/11
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Cauzione provvisoria

Escussione da sorteggio dei requisiti di ordine speciale

Art. 48 codice dei contratti

Tutti i termini sono perentori

Non vi è distinzione tra inadempimento formale e sostanziale

 

Entrambi i termini di cui all’articolo 48 del codice dei contratti devono intendersi come perentori

Non quindi va differenziata l’ipotesi dei controlli a campione (relativamente alla quale il termine dovrebbe ritenersi perentorio), da quella (ricorrente nel caso di specie) della richiesta della documentazione all’aggiudicatario ed al secondo classificato.

L’articolo 48 del codice dei contratti non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che non solo l’esclusione dalla gara, ma anche l’incamera-mento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità conseguono automaticamente una volta scaduto il termine.

Come affermato da questo Consiglio successivamente alla cita-ta decisione n. 184/08 (cfr. per tutte: sentenza 25 maggio 2009, n. 480), diverse e più convincenti ragioni inducono a preferire l’opzione ermeneutica seguita dal giudice di prime cure, nonché da questo stesso Consiglio in altre recenti decisioni.

È stato in proposito rilevato da questo C.G.A. (n. 109/2007), come non apparisse “logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento concorsuale, nel senso di ritene-re perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del citato comma 1-quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, e ordinatorio il termine che la stazione appaltante assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara”.

Veniva altresì, ancor più significativamente evidenziato, che “una differente conclusione non giustificherebbe perché il vincitore e il secondo classificato dovrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono stati sor-teggiati già nella fase del controllo a campione, mentre – se lo fossero stati – avrebbero dovuto rispettare il termine di dieci giorni”; tanto più in quanto “è un onere del concorrente a una gara quello di premunirsi in maniera tempestiva della documentazione necessaria per l’eventua-lità di una tale richiesta”.

Nella sentenza n. 480 del 2009 si aggiungevano i seguenti ulte-riori argomenti a sostegno della suddetta scelta ermeneutica: il primo è che “Sul piano letterale, il terzo periodo del comma in esame è molto chiaro nell’affermazione che si tratta, rispetto a quella di cui al primo periodo del medesimo comma, della stessa “richiesta”; il secondo è che “Salvo a rimettere in discussione la vexata quaestio della natura perentoria del termine posto dal primo periodo – ma la giurisprudenza, sul punto, pare aver ormai aver raggiunto un convincente livello di stabilizzazione – non è dato all’interprete postulare che il termine per l’una richiesta possa avere, in punto di sua perentorietà o meno, carat-teristiche diverse da quello dell’altra”.

Sotto l’esaminato profilo, devesi quindi, ribadire la perentorietà del termine de quo.

Sul carattere perentorio del termine per la presentazione della documentazione da parte delle imprese sorteggiate non ci sono dubbi:

Il Collegio non ignora di certo che il menzionato disposto normativo ha dato luogo a difformi pronunce in ordine al carattere perentorio ovvero ordinatorio del termine in questione.

Il Collegio ritiene di dover aderire a chi ritiene che tale termine abbia carattere perentorio, anche se la disposizione in questione non lo qualifica espressamente tale.

La perentorietà del termine si desume, nel caso di specie, dall’espressa comminatoria di decadenza dall’aggiudicazione, ossia dall’automaticità delle sanzioni a carico del concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni.

Inoltre, non può revocarsi in dubbio che il termine medesimo è posto a garanzia del corretto e rapido svolgimento della gara; né potrebbe a ragione affermarsi che lo stesso appare eccessivamente breve specie allorché’’ la documentazione deve essere preventivamente richiesta ad altro Ente.

Neppure un tale ragionamento può essere condiviso: ed invero, non può porsi in dubbio che costituisce un elementare onere di diligenza, a carico del concorrente, quello di tenere pronta la documentazione che dovrà presentare alla Stazione appaltante, senza attendere l’esplicita richiesta, atteso che si tratta di documenti noti sin dal momento di indizione della gara. >> (cfr la sentenza di primo grado pronunciata dal Tar Sicilia, Catania, 18.12.2009 n. 2153)

Di conseguenza

Ma se per il primo caso il termine è riconosciuto come perentorio, non si scorge perché dovrebbe essere considerato ordinatorio in relazione alla seconda fattispecie.

Contrariamente a quanto afferma l’impresa controinteressata, le esigenze di celerità e correntezza che si rinvengono per la prima ipotesi sono le stesse che ricorrono per la seconda; ed allora non possono ignorarsi i noti brocardi: “Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio”, “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

Il Collegio ricorda che tali principi sono stati già ribaditi da questa 4^ Sezione con sentenza n. 2427/05.

Tale sentenza è stata confermata dal C.G.A. con decisione n. 190/07; è stato affermato, in particolare, che “non appare logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento concorsuale, nel senso di ritenere perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del citato comma 1 quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, ed ordinatorio il termine che la Stazione appaltante assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara. Una differente conclusione non giustificherebbe perché il vincitore ed il secondo classificato dovrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono stati corteggiati già nella fase del controllo a campione”.

In senso sostanzialmente conforme si è espresso lo stesso C.G.A con sentenza n. 480 del 25.5.2009.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale giurisprudenza che, dopo un’iniziale oscillazione, si è andata consolidando.

Pertanto, il ricorso è infondato e va rigettato.> (cfr la sentenza di primo grado pronunciata dal Tar Sicilia, Catania, 18.12.2009 n. 2153)

Giurisprudenza correlata

SUL SIGNIFICATO DELLA PERENTORIETÀ DI UN TERMINE (NELLA SPECIE QUELLI DELL’ARTICOLO 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL REALE POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE)

E’ legittimo supporre che anche il termine di dieci giorni a disposizione dell’aggiudicatario provvisorio per la dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale (evitando così l’escussione della garanzia provvisoria), sia perentorio?

Conformemente ad un consolidato orientamento, ritiene il Collegio che, benché il termine non sia qualificato espressamente come perentorio, tuttavia, tale natura si desume dall’interesse pubblico perseguito nonché dall’espressa comminatoria di decadenza prevista con il richiamo all’automaticità delle sanzioni per il concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni _In tal senso, va considerato che il termine medesimo è posto a garanzia della corretta speditezza procedimentale della gara ed a tutela dei terzi (in particolare dell’impresa graduata al secondo posto); pertanto, la qualificazione del termine in questione come meramente sollecitatorio sarebbe incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica._ Parimenti non vanno considerate le cause del ritardo nella produzione della documentazione richiesta. Infatti, se un termine è perentorio, e alla sua scadenza è correlata l’automaticità della sanzione, non rileva la scusabilità del ritardo._ Invero, un termine perentorio, che sia soggetto a dilatazione in ragione della discrezionale valutazione delle cause del ritardo, appare figura giuridica di dubbia collocazione nell’ordinamento, in mancanza di espressa configurazione normativa in senso diverso

In tema di sorteggio dei requisiti di ordine speciale di cui all’attuale articolo 48 del codice dei contratti (già articolo 10 comma 1 quater della Legge Merloni) , merita di essere segnalata la decisione numero 109 del 2 marzo 2007, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale

Né appare logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento concorsuale, nel senso di ritenere perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del citato comma 1 quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, e ordinatorio il termine che la stazione appaltante assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

Una differente conclusione non giustificherebbe perché il vincitore ed il secondo classificato dovrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono stati sorteggiati già nella fase del controllo a campione, mentre – se lo fossero stati – avrebbero dovuto rispettare il termine di dieci giorni.

Peraltro, è un onere del concorrente ad una gara quello di premunirsi in maniera tempestiva della documentazione necessaria per l’eventualità di una tale richiesta.>

SI LEGGA ANCHE

Il termine di cui all’articolo 10 comma 1 quater della Merloni, è da considerarsi perentorio (e non sollecitatorio): è posto a garanzia del corretto e rapido svolgimento della gara

L’automaticità delle sanzioni per mancata comprova dei requisiti entro il termine di dieci giorni, non può che orientare per la perentorietà del termine medesimo.

 

Sintesi di Consiglio di Stato, Sezione V, decisione numero 6528 del 21 ottobre 2003

Parole chiave:

Appalti di lavori –art.10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 – legititmo l’ incameramento della cauzione provvisoria – documentazione presentata dopo il termine dei 10 giorni – confermata la perentorietà del termine – il tipo di requisiti da comprovare sono noti – previsione anche nel bando – nessun ricorso alla lex specialis

Decisione primo grado

T.A.R. Lombardia – Sezione III – Sentenza 31 luglio 2002, n. 3279*****

Esito del giudizio di appello:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello, compensando le spese;

per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;

 

Conseguenze operative:

Anche se la disposizione dell’art. 10, comma 1 quater, non qualifica espressamente il termine come perentorio; tuttavia, la natura perentoria di un termine ben può desumersi da un’espressa comminatoria di decadenza prevista dalla specifica disposizione: e l’automaticità delle sanzioni per il concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni non può che orientare per la perentorietà del termine medesimo. Ciò non senza rilevare che il termine che ne occupa è posto a garanzia del corretto e rapido svolgimento della gara; che la norma stessa prevede la richiesta documentale in prossimità dell’apertura delle buste contenenti le offerte (adempimento, questo, caratterizzato da ovvie esigenze di celerità); che la documentazione, per essere indicata nel bando o nella lettera d’invito, è ben nota al concorrente e che è quindi configurabile un onere di premunirsi in maniera tempestiva per l’eventualità della richiesta stessa. Va ancora osservato che una qualificazione del termine come meramente sollecitatorio sarebbe in ogni caso incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica

Non c’è differenza tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara)

Art 10 comma 1 quater della Legge Merloni: le tre conseguenze sono parallele ed autonome

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 2482 dell’ 8 maggio 2002 si occupa di un’esclusione dalla procedura per l’aggiudicazione di lavori in quanto la ditta, attuale appellante, non ha prodotto, entro il termine perentorio di 10 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale; come previsto dall’art. 10 comma 1 quater a detto provvedimento la Stazione appaltante ha fatto altresì seguire la richiesta di escussione della garanzia provvisoria prestata attraverso polizza assicurativa..

Nel corso del procedimento di primo grado, a sua difesa la ******à esclusa sosteneva che si era trattato di mero errore materiale (aveva in termini inviato i certificati di buona esecuzione di lavori di categoria OG6 anziché di categoria OG3), al quale aveva posto rimedio immediatamente inviando la documentazione giusta, tanto è vero che poi la società stessa sarebbe risultata aggiudicataria di altro analogo appalto, precisando altresì che sarebbe ingiusto equiparare i concorrenti che di fatto posseggono i requisiti richiesti a quelli che invece non li posseggono affatto.

Poiché la ricorrente non ha impugnato l’atto di esclusione dalla gara, dovuto alla stessa ragione, e adottato sin dall’aprile del 2000, mentre l’atto di incameramento, unico oggetto d’impugnativa, risulta adottato sei mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, il TAR adito dichiarava il ricorso inammissibile in quanto rivolto avverso un atto consequenziale di altro atto (l’esclusione dalla gara) non impugnato.

I giudici di Palazzo Spada non accolgono comunque l’appello sebbene fondino la propria decisione su di una motivazione diversa rispetto al Tar.

In primo luogo viene data autonomia alle tre sanzioni contemplate dalla norma sul sorteggio dei requisiti di ordine speciale:

  • l’esclusione dalla gara,

  • l’incameramento della cauzione,

  • la segnalazione del fatto all’Autorità:

da qui si può evincere che la mancata impugnazione dell’atto di esclusione vale soltanto a rendere definitiva l’esclusione dalla gara della società interessata, lasciando pertanto aperta la possibilità di contestare l’incameramento della cauzione provvisoria o di far valere le proprie ragioni innnanzi all’Autorità

Secondariamente il supremo giudice amministrativo (ancora una volta) conferma la perentorietà del termine di 10 giorni, scaduto il quale la Stazione appaltante deve agire nei termini suddetti.

A ciò fa riscontro l’evidente ratio di assicurare tempi brevi e certi prima della apertura delle buste delle offerte; né il termine può essere ritenuto irrazionalmente troppo breve perché i partecipanti alla gara ben conoscono le regole del gioco laddove queste prevedono un controllo preventivo a campione e quindi sono posti in grado di premunirsi tempestivamente per il caso che vengano sorteggiati.

Per quanto sopra riportato, si legge nella decisione emarginata, una volta scaduti i termini di presentazione della documentazione, la norma non permette di distinguere tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che non solo l’esclusione dalla gara, ma anche l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità conseguono automaticamente.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 79 del 25 gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

N. 79/11 Reg.Dec.

N. 59 Reg.Ric.

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

d e c i s i o n e

sul ricorso in appello n. 59/2010, proposto da***

c o n t r o***

e nei confronti***

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. IV) – n. 2153 del 18 dicembre 2009.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione e appello incidentale dell’appellata impresa Controinteressata Salvatore;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2010, il Consigliere ************;

Uditi, altresì, l’avv. *********** per l’appellante n.q. e l’avv. ***************, su delega dell’avv. *********, per l’impresa appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

1) Con bando pubblico il Comune di Villarosa indiceva una gara per l’affidamento dei “lavori di recupero e ristrutturazione della scuola materna e media della frazione Villapriolo” per l’importo complessivo di euro 245.480,12.

Celebrata la gara, la stazione appaltante, con verbale del 27 luglio 2009, individuava nella ditta Ricorrente Finiture di C_ Nunzio il primo aggiudicatorio provvisorio, mentre la ditta Controinteressata Salvatore si classificava seconda.

Con nota del 28 luglio 2009, l’Ufficio tecnico del Comune di Villarosa comunicava all’impresa Ricorrente Finiture l’aggiudicazione provvisoria della gara e, contestualmente, le chiedeva “l’esibizione di tutta la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del d.p.r. n. 554/99, per il rappresentante legale e per il direttore tecnico dell’impresa”.

In riscontro a tale nota, l’Ricorrente Finiture provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta.

Con nota del 10 settembre 2009, la ditta Controinteressata Salvatore avanzava istanza di annullamento e revoca dell’aggiudicazione della gara, assumendo che la ditta Ricorrente Finiture aveva superato il termine di dieci giorni, fissato dall’art. 10, comma 1-quater, per comprovare il possesso dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara.

Con verbale del 21 settembre 2009, il Comune di Villarosa provvedeva ad annullare la gara, disponendo, altresì, l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza.

La Ricorrente Finiture proponeva ricorso al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania.

2) Con sentenza n. 2153 del 18 dicembre 2009, il Giudice adito respingeva il ricorso.

Esaminando la natura del termine di dieci giorni, fissato dall’art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94 a carico del primo e secondo classificato nella gara d’appalto, il T.A.R. si è pronunciato a favore dell’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la natura perentoria di detto termine.

A suo avviso, la natura del termine si desumeva dall’espressa comminatoria di decadenza dall’aggiudicazione, ossia dall’automatici-tà delle sanzioni a carico del concorrente che non avesse comprovato i requisiti richiesti entro il termine di dieci giorni stabilito dalla norma.

3) La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, la norma richiamata non prevede un termine perentorio per l’adempimento richiesto.

Inoltre, la sentenza appellata sarebbe erronea anche per non essersi pronunciata sul motivo di censura riguardante le sanzioni comminate dalla stazione appaltante (escussione della cauzione e segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza).

Resiste all’appello l’impresa Controinteressata *********, la quale ha pure proposto appello incidentale, ripetendo le censure contenute nel ricorso incidentale e dichiarate assorbite dal primo giudice.

4) A tenore dell’art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, confluito nell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 113 (codice dei contratti pubblici), “i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatari procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 8, comma, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla eventuale nuova aggiudicazione”.

L’appellante – richiamandosi a una recente decisione di questo Consiglio, la n. 184 del 6 marzo 2008 – sostiene la tesi che la perentorietà del termine, prevista dal primo periodo del citato comma per le imprese sorteggiate durante le operazioni di gara, non avrebbe ragione di estendersi all’analoga richiesta, effettuata al termine della gara, di cui al terzo periodo di detto comma.

Il motivo di appello è infondato.

Come affermato da questo Consiglio successivamente alla citata decisione n. 184/08 (cfr. per tutte: sentenza 25 maggio 2009, n. 480), diverse e più convincenti ragioni inducono a preferire l’opzione ermeneutica seguita dal giudice di prime cure, nonché da questo stesso Consiglio in altre recenti decisioni.

È stato in proposito rilevato da questo C.G.A. (n. 109/2007), come non apparisse “logico ipotizzare differenti esigenze di celerità all’interno dello stesso procedimento concorsuale, nel senso di ritenere perentorio soltanto il termine previsto dalla prima parte del citato comma 1-quater dell’art. 10 e relativo al sorteggio per l’effettuazione del controllo a campione prima dell’apertura delle buste, e ordinatorio il termine che la stazione appaltante assegna all’aggiudicatario per comprovare documentalmente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara”.

Veniva altresì, ancor più significativamente evidenziato, che “una differente conclusione non giustificherebbe perché il vincitore e il secondo classificato dovrebbero ricevere un trattamento migliore rispetto agli altri concorrenti, solo per il fatto che non sono stati sorteggiati già nella fase del controllo a campione, mentre – se lo fossero stati – avrebbero dovuto rispettare il termine di dieci giorni”; tanto più in quanto “è un onere del concorrente a una gara quello di premunirsi in maniera tempestiva della documentazione necessaria per l’eventua-lità di una tale richiesta”.

Nella sentenza n. 480 del 2009 si aggiungevano i seguenti ulteriori argomenti a sostegno della suddetta scelta ermeneutica: il primo è che “Sul piano letterale, il terzo periodo del comma in esame è molto chiaro nell’affermazione che si tratta, rispetto a quella di cui al primo periodo del medesimo comma, della stessa “richiesta”; il secondo è che “Salvo a rimettere in discussione la vexata quaestio della natura perentoria del termine posto dal primo periodo – ma la giurisprudenza, sul punto, pare aver ormai aver raggiunto un convincente livello di stabilizzazione – non è dato all’interprete postulare che il termine per l’una richiesta possa avere, in punto di sua perentorietà o meno, caratteristiche diverse da quello dell’altra”.

Sotto l’esaminato profilo, devesi quindi, ribadire la perentorietà del termine de quo.

5) Va, quindi, esaminato il secondo motivo di appello, con il quale si sostiene che le sanzioni ulteriori di competenza dell’Autorità di vigilanza sono applicabili solo in caso di falsa dichiarazione iniziale dei requisiti, mentre restano escluse nel caso di tardiva dimostrazione dei requisiti.

In sostanza, come soggiunto dall’appellante, anche nell’even-tualità in cui il termine di dieci giorni fosse considerato perentorio e che la sua inosservanza comporti l’esclusione dalla gara, risulterebbero senz’altro illegittime le sanzioni accessorie dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di vigilanza, ove, come nel caso di specie, la produzione documentale sia intervenuta in modo completo con un solo giorno di ritardo.

Il motivo di appello è infondato.

Come è già stato affermato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2482), la norma in questione non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che non solo l’esclusione dalla gara, ma anche l’incamera-mento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità conseguono automaticamente una volta scaduto il termine.

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata anche se con integrazione della motivazione; quanto, infine, all’appello incidentale, lo stesso va dichiarato improcedibile per carenza d’interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli altri oneri del grado di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe e dichiara l’appello incidentale improcedibile per carenza d’interesse.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 19 maggio 2010, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: ************************, Presidente, *******’******, ************, estensore, **************, ************, componenti.

F.to ************************, Presidente

F.to ************, Estensore

Depositata in Segreteria

il 25 gennaio 2011

Lazzini Sonia

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