Enti locali, spostato al 31 ottobre il termine di approvazione dei bilanci di previsione

Redazione 03/10/12
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Lilla Laperuta

“In considerazione della confusa e difficile situazione finanziaria dei Comuni, il Ministro dell’Interno, su richiesta dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) ha approvato il decreto che proroga al 31 ottobre il termine di approvazione dei bilanci di previsione per il 2012”. Così esordisce la nota diffusa sul portale dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

L’Associazione, si aggiunge nel documento, aveva inoltre richiesto la proroga/sospensione del termine, previsto al 30 settembre, per l’approvazione della delibera di riequilibrio dei bilanci ma, allo stato, essendo necessaria una modifica normativa, il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 rimane invariato.

Per gli Enti che, alla data del 30 settembre, non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2012, avvalendosi della proroga alla data del 31 ottobre, l’adempimento previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 non è formalmente obbligatorio.

In ogni caso, l’IFEL consiglia di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio, ancorché in provvisorio, compiendo una verifica sia riguardo alla gestione di competenza (accertamenti e impegni), sia sulla gestione dei residui, come previsto dal comma 2 dell’art. 193 citato. Per gli enti che, alla data del 30 settembre, hanno già approvato il bilancio di previsione, l’adempimento resta obbligatorio.

Si ricorda, ancora, che il termine stabilito dall’art. 193 è da intendersi come ordinatorio. La legge, infatti, prevede l’avvio del procedimento di scioglimento del consiglio soltanto dopo l’inutile scadere dei venti giorni assegnati dal Prefetto con la diffida notificata ad ogni consigliere comunale.

Stante la predetta disciplina normativa, fino a quando non sarà decorso il tempo per deliberare assegnato dalla diffida prefettizia, e quindi anche oltre il 30 settembre, il consiglio comunale conserva integro il suo potere di deliberare sulla verifica degli equilibri di bilancio e non incorre nella grave sanzione del suo scioglimento.

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