Emersione del lavoro irregolare 2012: chiarimenti dal Ministero dell’Interno sulla procedura di regolarizzazione

Redazione 11/12/12
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Biancamaria Consales

Con riferimento al D.Lgs. 196/2012, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, con la quale ha fornito alcune indicazioni operative per chi ha versato entro il 15 ottobre scorso, attraverso il modello F24, il contributo forfettario di 1.000 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, senza inviare la correlata domanda.
“Queste persone – si legge nella circolare –, possono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013 attraverso il sistema di inoltro telematico disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero dell’Interno”.

La circolare disciplina, altresì, anche le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, precisando che in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione, il datore dovrà fare una comunicazione scritta allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alla sede locale dell’INPS. Sia il lavoratore che il datore di lavoro dovranno, in ogni caso, successivamente presentarsi presso lo Sportello Unico per formalizzare e motivare la rinuncia al rapporto di lavoro.
Verrà comunque sottoscritto il contratto di soggiorno per l’effettiva durata del rapporto di lavoro e il datore dovrà pagare i contributi all’INPS per il periodo indicato nel contratto e comunque non inferiore a sei mesi.
Inoltre, il datore di lavoro non sarà perseguibile, né penalmente né amministrativamente, per aver occupato irregolarmente un lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno nel periodo antecedente all’invio della domanda di regolarizzazione.
Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene, invece, per il decesso del datore di lavoro domestico o per la chiusura dell’azienda potrà subentrare rispettivamente un familiare del defunto o il titolare della nuova azienda che ha acquisito quella precedente che ha inviato la domanda. Devono chiaramente essere presenti le condizioni previste dalla legge sulla regolarizzazione, quali ad esempio il possesso di un reddito e/o la mancanza di condanne penali in capo al nuovo datore di lavoro. Se tali requisiti mancano, il lavoratore potrà comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione al posto di un permesso di soggiorno per lavoro.
La circolare, infine, ribadisce che prima della convocazione presso lo Sportello Unico, il lavoratore non può cambiare datore di lavoro e che, nel caso in cui, invece, si presenti solo il datore di lavoro, la domanda verrà archiviata senza nessuna sanzione penale e amministrativa a suo carico.

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