Cosa occorre per ottenere il differimento facoltativo della pena

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Indice

1. La questione

Il Tribunale di sorveglianza di Trieste respingeva una istanza presentata da un condannato per essere ammesso al differimento della pena o alla detenzione domiciliare per grave infermità o per motivi di salute.
Ciò posto, avverso il provvedimento suesposto proponeva ricorso per Cassazione la difesa che, tra i motivi addotti, prospettava vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della patologia in essere.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso summenzionato era ritenuto infondato.
In particolare, per quanto concerna la doglianza succitata, gli Ermellini provvedevano alla sua reiezione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, per ottenere il differimento facoltativo della pena detentiva previsto dall’art. 147, comma 1, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè sia tale da porre in pericolo la vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione; la discrezionalità della decisione sul differimento comporta un bilanciamento che il giudice del merito deve operare tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, Sentenza n. 2337 del 13/11/2020; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011), rilevandosi al contempo che possono rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009), fermo restando però che, da un lato, di tali complessive valutazioni il giudice di merito deve dare adeguata e coerente motivazione sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992), dall’altro, nel bilanciamento deve essere presa in considerazione anche l’eventuale ricorrenza di profili di pericolosità ostativi al beneficio (Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020).
Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour ritenevano come l’ordinanza impugnata avesse approfondito in modo adeguato il quadro di salute del condannato, così come essa non avesse mancato di valutare la concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza nelle strutture penitenziarie, e ciò era stato fatto attraverso una motivazione logica ed esaustiva, oltre che coerente con le risultanze della istruttoria procedimentale.
Questo motivo di ricorso, pertanto, unitamente all’altro, era reputato infondato.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa occorre per ottenere il differimento facoltativo della pena.
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 147, co. 1, n. 2, cod. pen. dispone che l’“esecuzione di una pena può essere differita: (…) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica”, si precisa in tale pronuncia, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che, per ottenere il differimento facoltativo della pena detentiva previsto dall’art. 147, comma 1, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè sia tale da porre in pericolo la vita dello stesso o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione; la discrezionalità della decisione sul differimento comporta un bilanciamento che il giudice del merito deve operare tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che una persona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena, tenuto conto altresì del fatto che, ai fini del giudizio de quo, possono rilevare anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se vi siano le condizioni di legge per potere chiedere il differimento facoltativo della pena detentiva ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2), cod. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.

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Il presente testo affronta in modo completo e approfondito la disciplina del processo penale, permettendo uno studio organico e sistematico della materia. L’opera è aggiornata alla L. n. 7 del 2020 di riforma della disciplina delle intercettazioni, al D.L. n. 28 del 2020 in tema di processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da Covid-19 e alla più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.   Giorgio SpangherProfessore emerito di procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”.Marco ZincaniAvvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di Formazione Giuridica, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È Autore della collana Esame Forense.

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Emanuela Pezone

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