E’ utile, pertanto, richiamare l’indirizzo giurisprudenziale che ha posto in rilievo la necessità, al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell’offerta, che questa sia comunque tale da garantire un sufficiente margine di utile per l’impresa

Lazzini Sonia 18/11/10
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E’ utile, pertanto, richiamare l’indirizzo giurisprudenziale che ha posto in rilievo la necessità, al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell’offerta, che questa sia comunque tale da garantire un sufficiente margine di utile per l’impresa

Osserva il Collegio che la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (TAR Lazio, Sez. III, 21 aprile 2005, n. 2882). In particolare, il sub procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta più conveniente per la Stazione appaltante, poiché la ratio cui tende l’indicato meccanismo di controllo è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5315).

Ciò premesso, il Collegio ricorda – come, peraltro, sostenuto dalla ricorrente Impresa – che allorché l’Amministrazione abbia operato per l’aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso, è regola generale quella di porre l’offerta economica e, quindi, il prezzo complessivo, al centro della valutazione della Stazione Appaltante, ritenendo che l’unico valore di riferimento, costituito dal prezzo, debba essere considerato in misura globale, da riferirsi all’intero servizio in affidamento.

Tuttavia, rileva il Collegio, che qualora la S.A. rilevi una sottostima di voci significative di prezzo indicate dalla concorrente in relazione a più prestazioni oggetto dell’appalto sia regola che debba chiedere le opportune giustificazioni relative agli elementi presupposti alla quantificazione delle voci di prezzo che concorrono all’offerta, posto che – come è stato sopra sottolineato – la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica dell’offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale.

Orbene, nella specie, il procedimento di verifica ha riguardato varie voci di costi, quali: a) il costo della mano d’opera per l’attività manutentiva preventiva programmata; b) il costo delle attività di manutenzione ad evento; c) il costo per il servizio di Data Entry su sistema informativo.

In conformità a quanto disposto dall’art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la S.A. ha richiesto le dovute giustificazioni in relazione a tali voci di prezzo, che concorrono a quantificare l’offerta nel suo complesso. La disposizione citata indica genericamente, a titolo esemplificativo, alcuni elementi su cui devono vertere le giustificazioni, sicché può evincersi che la S.A. può chiedere all’offerente le giustificazioni anche su aspetti tecnici qualora questi incidano in modo preponderate sulla sostenibilità dell’offerta nel suo complesso.

Dalle risultanze del procedimento di verifica dell’anomalia, svoltosi con varie richieste di giustificazioni, posto in essere dalla S.A., emerge che l’analisi ha riguardato, come accennato sopra, più voci di prezzo rilevanti, quali il metodo di calcolo delle voci di prezzo relative alla mano d’opera per la manutenzione programmata, alle attività di manutenzione a guasto ed alle attività di Data Entry, che hanno posto in evidenza una sottostima abnorme delle voci di prezzo indicate dalla ricorrente.

Da ciò deriva che l’oggetto di indagine non è stato circoscritto all’elemento tecnico costituito dai tempi di esecuzione, come sostenuto dall’Impresa ricorrente, ma si è svolto con riguardo ai criteri di determinazione di significative voci di prezzo dell’offerta.

Ed invero, sulla scorta delle giustificazioni prodotte dalla medesima ricorrente nelle date del 19 giugno 2009, 10 luglio 2009, 3 settembre 2009, è emerso, in particolare, la esiguità dei tempi indicati nelle giustificazioni in relazione all’attività manutentiva preventiva programmata, vale a dire alle visite giornaliere che l’ATI ricorrente ha dichiarato di eseguire, pari a sei per ciascuna squadra, con consequenziale riduzione della voce di costo, con la conseguenza di una sottostima della relativa voce.

Infatti, i tempi medi dichiarati dall’ATI ricorrente per l’esecuzione di ogni attività manutentiva risultano di circa 7,5 secondi (alcuni valori anche pari a 2,5 secondi), intuitivamente non compatibili con l’attività richiesta dal programma manutentivo riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto, peraltro, delle norme di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, il quale riporta per ogni tipologia impiantistica, un elenco di “prestazioni minime e minime periodicità d’intervento”, con l’avvertenza che esso rappresenta in modo esemplificativo e non esaustivo gli interventi da eseguire per il mantenimento degli impianti.

In merito all’esiguità dei tempi per l’esecuzione dell’attività di manutenzione programmata l’ATI ricorrente non ha fornito alcun chiarimento tecnico volto a giustificare l’esiguità degli stessi in relazione al numero e tipologia dei siti, limitandosi a ribadire la correttezza dell’offerta formulata, giustificando i tempi di esecuzione in forza della conoscenza dei siti di Poste italiane, svolgendo essa il servizio manutentivo in Campania (Cfr. verbale 1° settembre 2009). A questo proposito si osserva che la valutazione della ricorrente non può basarsi su una diversa esperienza, la quale, ancorché con la medesima Stazione appaltante, attiene ad una realtà immobiliare del tutto diversa sia sotto il profilo quantitativo quanto quello qualitativo da quella oggetto di gara.

In relazione a tale elemento, neppure non può invocarsi la mancata conoscenza dei siti, poiché l’ATI ricorrente ha effettuato i sopralluoghi obbligatori sugli uffici del lotto (per ogni zona appartenente al lotto erano richiesti un numero minimo di sopralluoghi), sicché era in possesso di tutti gli elementi per effettuare una corretta stima dei tempi di esecuzione delle attività manutentive richieste per classi omogenee di siti.

Osserva ancora la ricorrente che la lex specialis non prescriveva alcuna indicazione circa i tempi medi minimi per gli interventi di manutenzione programmata, sicché l’inosservanza di tale requisito non era previsto a pena di esclusione.

Si osserva che, nella specie, ciò che ha condotto alla esclusione dell’ATI ricorrente dalla procedura di cui è causa non consiste nella mera inosservanza dei tempi medi minimi per gli interventi di manutenzione, in relazione ai quali la medesima non è stata in grado di fornire giustificazioni adeguate, ma il riflesso che l’inosservanza di tali elementi ha avuto sull’offerta nella sua globalità.

Del pari non condivisibile è l’ulteriore osservazione di parte ricorrente in relazione alla valutazione dei tempi medi, come operata dalla stessa, ai fini dell’anomalia dell’offerta, atteso che il costo delle attività di manutenzione programmata previsto dalla ricorrente è superiore a quello indicato come minimo sufficiente dalla legge di gara.

Preme rilevare in proposito che, in sede di giustificazioni, il costo per la mano d’opera dichiarato è stato pari ad € 479.677,12, a fronte di un costo annuo complessivo minimo, indicato nei capitolati d’appalto, di € 449.715,00.

Tuttavia, la quantificazione operata dall’ATI è la risultante di una sottostima del numero di attività manutentive indicate nei capitolati d’appalto e ad una contrazione del tempo minimo necessario per espletarle. Nel complesso, è stata sottostimata per un importo pari ad € 79.962,18.

Sottolinea, altresì, la ricorrente che quand’anche emergesse una eventuale sottostima di tale voce di costo, ciò non avrebbe potuto comportare l’adozione del provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, poiché dalle giustificazioni prodotte emerge un utile complessivo di oltre 180.000,00 euro, idoneo ad assorbire eventuali maggiori costi di manutenzione programmata. Né la S.A. ha dimostrato che il maggior costo previsto per le attività di manutenzione programmata avrebbe assorbito l’intero utile previsto dalla Ditta ricorrente.

Osserva il Collegio che la compensazione di eventuali maggiori costi non preventivati mediante la voce relativa agli utili di impresa non può costituire elemento di valutazione ai fini dell’attendibilità dell’offerta, poiché, in particolare, nella specie, comporterebbe l’azzeramento dell’utile, dichiarato in sede di offerta dell’8%, pari ad € 61.410,14. E’ chiaro che tale importo si presenti del tutto insufficiente a coprire il maggior costo, derivante dallo svolgimento di tutte le attività manutentive previste dalla lex specialis e nei tempi congrui.

E’ utile, pertanto, richiamare l’indirizzo giurisprudenziale che ha posto in rilievo la necessità, al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell’offerta, che questa sia comunque tale da garantire un sufficiente margine di utile per l’impresa (T.A.R. Napoli 30 ottobre 2006 n. 9178; T.A.R. Sardegna, I Sez., 15 novembre 2005 n. 2131; T.A.R. Lazio, III Sez., 10 luglio 2002 n. 6256). Non è pertanto condivisibile quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di giustificativi, “di poter fare a meno di parte di detto utile per fronteggiare eventuali modifiche e/o aumenti del mercato stesso” , in considerazione del vantaggio che comunque riceve in ragione “del mantenimento delle risorse umane in essere; del rafforzamento in termini di attrezzatura e mezzi d’opera; del mantenimento e/o aumento delle attestazioni S.O.A.; del rinnovo delle attrezzature e tecnologie; del consolidamento con gli istituti di credito; della riduzione dei costi aziendali con il miglioramento della struttura aziendale etc..”. E’ noto infatti che in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta la concorrente deve giustificare la riduzione dell’utile di impresa mediante l’indicazione di specifiche e comprovate economie di scala realizzate, dato che grava sull’impresa offerente l’onere di fornire la prova della congruità della propria offerta, e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’opera (T.R.G.A. Trento 10 agosto 2005 n. 234). Nella specie, di contro, la prospettata compensazione di eventuali maggiori costi mediante la riduzione degli utili d’impresa comporta l’azzeramento degli utili stessi.

Infatti, essendo le principali valutazioni sottostimate dell’ATI RICORRENTE. Ricorrente due a) il servizio di manutenzione programmata (per € 79.962,18), b) il servizio di manutenzione ad evento (per € 93.998,32), c) il servizio di Data Entry (per € 43.010,55), è evidente che tale sottostima non potrebbe essere compensata con la riduzione delle quote di utile d’impresa, come dichiarato dalla medesima ricorrente.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32823 del 14 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 32823/2010 REG.SEN.

N. 09667/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9667 del 2009, proposto da:
Soc Ditta RICORRENTE. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI con la Ditta Ricorrente due Sud .r.l., rappresentata e difesa dall’avv. **************, presso il cui studio, in Roma, via Sant’Ilaria, 2, è elettivamente domiciliata;

contro

Soc Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, presso il cui studio, in Roma, Lungotevere dei *******,10, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

Ditta Controinteressata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, presso il cui studio, in Roma, viale G. Mazzini, 25, è elettivamente domiciliata;

per l’annullamento

degli atti, verbali e provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di conduzione manutenzione tecnologica ed edile con assunzione di funzione di terzo responsabile per gli immobili in uso a Poste Italiane S.pa. nell’ambito delle regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna – Lotto 1 -, nella parte in cui è stata riscontrata l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente ed è stata disposta l’esclusione della medesima;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc Poste Italiane Spa e della Ditta Controinteressata Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. ******************** e uditi per le parti i difensori avv.to ************** per la ******à ricorrente, ************** in delega di **************** per l’Amministrazione resistente e *************** per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 14 novembre 2009 e depositato il successivo 26 novembre, la Ditta RICORRENTE. ****** impugna gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Espone in fatto di aver partecipato alla gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 d. lgs. n. 163 del 2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, indetta da Poste Italiane S.p.a. per l’affidamento di Accordi Quadro aventi ad oggetto il servizi di conduzione, manutenzione tecnologica ed edile con assunzione della funzione di terzo responsabile per gli immobili in uso nell’ambito territoriale delle Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, e di essersi classificata prima, con un ribasso pari al 45,168%. Tuttavia, a seguito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, dopo aver presentato varie giustificazioni in relazione ad una serie di elementi dell’offerta sia sotto il profilo economico che tecnico, è stata esclusa.

Assume la ricorrente che dalla nota 15 settembre 2009 di comunicazione dell’esclusione dalla procedura di gara si evince che la Stazione appaltante ha ritenuto l’anomalia dell’offerta in relazione ad un dato tecnico, senza, tuttavia, verificarne l’incidenza economica rispetto alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Invero, il tempo medio teorico per i singoli interventi di manutenzione programmata ipotizzato dalla ricorrente in fase di contraddittorio – elemento questo contestato dalla S.A. – è coerente con i dati riportati nel Capitolato speciale.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione e falsa applicazione della lex specialis e degli artt. 86, 87, 88 e 89 d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere, difetto di motivazione.

Assume la ricorrente che la Stazione Appaltante ha posto a base della propria esclusione il merito tecnico dell’offerta e non già la congruità del prezzo complessivo offerto, non avendo, peraltro, valutato l’incidenza economica di detto dato tecnico in relazione alla congruità dell’offerta nel suo complesso. Sottolinea, quindi, la inammissibilità della valutazione del merito tecnico dell’offerta nella fase di verifica dell’anomalia. Infatti, ritenere, in fase di procedimento di verifica dell’offerta economica, non adeguati i tempi medi dichiarati per l’esecuzione delle attività di manutenzione programmata, non attiene alla valutazione di congruità dell’offerta economica;

2. violazione e falsa applicazione della lex specialis e degli artt. 86, 87, 88 e 89 d, lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Motivazione insufficiente, incongrua ed illogica. Contraddittorietà con precedenti atti dell’Amministrazione.

La ricorrente, dopo aver ribadito la illegittimità dell’azione amministrativa fondata, nella specie, su di un elemento squisitamente tecnico, quale la previsione di un tempo tecnico teorico di 65 minuti per ogni visita di manutenzione programmata, sottolinea che la lex specialis non prescriveva alcuna indicazione circa i tempi medi minimi per gli interventi di manutenzione programmata; requisito, quindi, non previsto a pena di esclusione. Tuttavia, la valutazione dei tempi medi degli interventi come operata dalla ricorrente non comporta alcun effetto ai fini dell’anomalia dell’offerta, posto che il costo in argomento è superiore a quello indicato come minimo sufficiente consentito dalla lex di gara.

Sottolinea, altresì, la ricorrente che quand’anche emergesse una eventuale sottostima di tale voce di costo, ciò non avrebbe dovuto comportare l’adozione del provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, poiché dalle giustificazioni prodotte emerge un utile complessivo di oltre 180.000,00 euro, idoneo ad assorbire eventuali maggiori costi di manutenzione programmata. Né la S.A. ha dimostrato che il maggior costo previsto per le attività di manutenzione programmata avrebbe assorbito l’intero utile previsto dalla Ditta ricorrente.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si sono costituite in giudizio sia la Soc. Poste Italiane S.p.a. che la controinteressata Impresa Controinteressata S.r.l., le quali concludono per il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 7 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, oggetto della presente controversia è il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante, Soc. Poste Italiane S.p.a., nei confronti della Ditta ricorrente nell’ambito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 d. lgs. n. 163 del 2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento di Accordi Quadro aventi ad oggetto il servizio di conduzione, manutenzione tecnologica ed edile con assunzione della funzione di terzo responsabile per gli immobili in uso nell’ambito territoriale delle Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Giova preliminarmente precisare che l’ATI ricorrente si è classificata prima, con un ribasso pari al 45,168%.

Con il primo motivo, parte ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione, ritenendo illegittima la propria esclusione, in quanto basata esclusivamente su un rilievo relativo ad un dato tecnico dell’offerta, vale a dire il tempo medio teorico per i singoli interventi di manutenzione programmata ipotizzato dalla ricorrente, e non sulla congruità del prezzo complessivo offerto.

Osserva il Collegio che la funzione del giudizio di anomalia dell’offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della P.A. ad affidare l’appalto al prezzo più basso e l’esigenza di evitarne l’esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (TAR Lazio, Sez. III, 21 aprile 2005, n. 2882). In particolare, il sub procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta più conveniente per la Stazione appaltante, poiché la ratio cui tende l’indicato meccanismo di controllo è quello di assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5315).

Ciò premesso, il Collegio ricorda – come, peraltro, sostenuto dalla ricorrente Impresa – che allorché l’Amministrazione abbia operato per l’aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso, è regola generale quella di porre l’offerta economica e, quindi, il prezzo complessivo, al centro della valutazione della Stazione Appaltante, ritenendo che l’unico valore di riferimento, costituito dal prezzo, debba essere considerato in misura globale, da riferirsi all’intero servizio in affidamento.

Tuttavia, rileva il Collegio, che qualora la S.A. rilevi una sottostima di voci significative di prezzo indicate dalla concorrente in relazione a più prestazioni oggetto dell’appalto sia regola che debba chiedere le opportune giustificazioni relative agli elementi presupposti alla quantificazione delle voci di prezzo che concorrono all’offerta, posto che – come è stato sopra sottolineato – la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica dell’offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale.

Orbene, nella specie, il procedimento di verifica ha riguardato varie voci di costi, quali: a) il costo della mano d’opera per l’attività manutentiva preventiva programmata; b) il costo delle attività di manutenzione ad evento; c) il costo per il servizio di Data Entry su sistema informativo.

In conformità a quanto disposto dall’art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la S.A. ha richiesto le dovute giustificazioni in relazione a tali voci di prezzo, che concorrono a quantificare l’offerta nel suo complesso. La disposizione citata indica genericamente, a titolo esemplificativo, alcuni elementi su cui devono vertere le giustificazioni, sicché può evincersi che la S.A. può chiedere all’offerente le giustificazioni anche su aspetti tecnici qualora questi incidano in modo preponderate sulla sostenibilità dell’offerta nel suo complesso.

Dalle risultanze del procedimento di verifica dell’anomalia, svoltosi con varie richieste di giustificazioni, posto in essere dalla S.A., emerge che l’analisi ha riguardato, come accennato sopra, più voci di prezzo rilevanti, quali il metodo di calcolo delle voci di prezzo relative alla mano d’opera per la manutenzione programmata, alle attività di manutenzione a guasto ed alle attività di Data Entry, che hanno posto in evidenza una sottostima abnorme delle voci di prezzo indicate dalla ricorrente.

Da ciò deriva che l’oggetto di indagine non è stato circoscritto all’elemento tecnico costituito dai tempi di esecuzione, come sostenuto dall’Impresa ricorrente, ma si è svolto con riguardo ai criteri di determinazione di significative voci di prezzo dell’offerta.

Ed invero, sulla scorta delle giustificazioni prodotte dalla medesima ricorrente nelle date del 19 giugno 2009, 10 luglio 2009, 3 settembre 2009, è emerso, in particolare, la esiguità dei tempi indicati nelle giustificazioni in relazione all’attività manutentiva preventiva programmata, vale a dire alle visite giornaliere che l’ATI ricorrente ha dichiarato di eseguire, pari a sei per ciascuna squadra, con consequenziale riduzione della voce di costo, con la conseguenza di una sottostima della relativa voce.

Infatti, i tempi medi dichiarati dall’ATI ricorrente per l’esecuzione di ogni attività manutentiva risultano di circa 7,5 secondi (alcuni valori anche pari a 2,5 secondi), intuitivamente non compatibili con l’attività richiesta dal programma manutentivo riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto, peraltro, delle norme di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81 del 2008, il quale riporta per ogni tipologia impiantistica, un elenco di “prestazioni minime e minime periodicità d’intervento”, con l’avvertenza che esso rappresenta in modo esemplificativo e non esaustivo gli interventi da eseguire per il mantenimento degli impianti.

In merito all’esiguità dei tempi per l’esecuzione dell’attività di manutenzione programmata l’ATI ricorrente non ha fornito alcun chiarimento tecnico volto a giustificare l’esiguità degli stessi in relazione al numero e tipologia dei siti, limitandosi a ribadire la correttezza dell’offerta formulata, giustificando i tempi di esecuzione in forza della conoscenza dei siti di Poste italiane, svolgendo essa il servizio manutentivo in Campania (Cfr. verbale 1° settembre 2009). A questo proposito si osserva che la valutazione della ricorrente non può basarsi su una diversa esperienza, la quale, ancorché con la medesima Stazione appaltante, attiene ad una realtà immobiliare del tutto diversa sia sotto il profilo quantitativo quanto quello qualitativo da quella oggetto di gara.

In relazione a tale elemento, neppure non può invocarsi la mancata conoscenza dei siti, poiché l’ATI ricorrente ha effettuato i sopralluoghi obbligatori sugli uffici del lotto (per ogni zona appartenente al lotto erano richiesti un numero minimo di sopralluoghi), sicché era in possesso di tutti gli elementi per effettuare una corretta stima dei tempi di esecuzione delle attività manutentive richieste per classi omogenee di siti.

Osserva ancora la ricorrente che la lex specialis non prescriveva alcuna indicazione circa i tempi medi minimi per gli interventi di manutenzione programmata, sicché l’inosservanza di tale requisito non era previsto a pena di esclusione.

Si osserva che, nella specie, ciò che ha condotto alla esclusione dell’ATI ricorrente dalla procedura di cui è causa non consiste nella mera inosservanza dei tempi medi minimi per gli interventi di manutenzione, in relazione ai quali la medesima non è stata in grado di fornire giustificazioni adeguate, ma il riflesso che l’inosservanza di tali elementi ha avuto sull’offerta nella sua globalità.

Del pari non condivisibile è l’ulteriore osservazione di parte ricorrente in relazione alla valutazione dei tempi medi, come operata dalla stessa, ai fini dell’anomalia dell’offerta, atteso che il costo delle attività di manutenzione programmata previsto dalla ricorrente è superiore a quello indicato come minimo sufficiente dalla legge di gara.

Preme rilevare in proposito che, in sede di giustificazioni, il costo per la mano d’opera dichiarato è stato pari ad € 479.677,12, a fronte di un costo annuo complessivo minimo, indicato nei capitolati d’appalto, di € 449.715,00.

Tuttavia, la quantificazione operata dall’ATI è la risultante di una sottostima del numero di attività manutentive indicate nei capitolati d’appalto e ad una contrazione del tempo minimo necessario per espletarle. Nel complesso, è stata sottostimata per un importo pari ad € 79.962,18.

Sottolinea, altresì, la ricorrente che quand’anche emergesse una eventuale sottostima di tale voce di costo, ciò non avrebbe potuto comportare l’adozione del provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta, poiché dalle giustificazioni prodotte emerge un utile complessivo di oltre 180.000,00 euro, idoneo ad assorbire eventuali maggiori costi di manutenzione programmata. Né la S.A. ha dimostrato che il maggior costo previsto per le attività di manutenzione programmata avrebbe assorbito l’intero utile previsto dalla Ditta ricorrente.

Osserva il Collegio che la compensazione di eventuali maggiori costi non preventivati mediante la voce relativa agli utili di impresa non può costituire elemento di valutazione ai fini dell’attendibilità dell’offerta, poiché, in particolare, nella specie, comporterebbe l’azzeramento dell’utile, dichiarato in sede di offerta dell’8%, pari ad € 61.410,14. E’ chiaro che tale importo si presenti del tutto insufficiente a coprire il maggior costo, derivante dallo svolgimento di tutte le attività manutentive previste dalla lex specialis e nei tempi congrui.

E’ utile, pertanto, richiamare l’indirizzo giurisprudenziale che ha posto in rilievo la necessità, al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell’offerta, che questa sia comunque tale da garantire un sufficiente margine di utile per l’impresa (T.A.R. Napoli 30 ottobre 2006 n. 9178; T.A.R. Sardegna, I Sez., 15 novembre 2005 n. 2131; T.A.R. Lazio, III Sez., 10 luglio 2002 n. 6256). Non è pertanto condivisibile quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di giustificativi, “di poter fare a meno di parte di detto utile per fronteggiare eventuali modifiche e/o aumenti del mercato stesso” , in considerazione del vantaggio che comunque riceve in ragione “del mantenimento delle risorse umane in essere; del rafforzamento in termini di attrezzatura e mezzi d’opera; del mantenimento e/o aumento delle attestazioni S.O.A.; del rinnovo delle attrezzature e tecnologie; del consolidamento con gli istituti di credito; della riduzione dei costi aziendali con il miglioramento della struttura aziendale etc..”. E’ noto infatti che in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta la concorrente deve giustificare la riduzione dell’utile di impresa mediante l’indicazione di specifiche e comprovate economie di scala realizzate, dato che grava sull’impresa offerente l’onere di fornire la prova della congruità della propria offerta, e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’opera (T.R.G.A. Trento 10 agosto 2005 n. 234). Nella specie, di contro, la prospettata compensazione di eventuali maggiori costi mediante la riduzione degli utili d’impresa comporta l’azzeramento degli utili stessi.

Infatti, essendo le principali valutazioni sottostimate dell’ATI RICORRENTE. Ricorrente due a) il servizio di manutenzione programmata (per € 79.962,18), b) il servizio di manutenzione ad evento (per € 93.998,32), c) il servizio di Data Entry (per € 43.010,55), è evidente che tale sottostima non potrebbe essere compensata con la riduzione delle quote di utile d’impresa, come dichiarato dalla medesima ricorrente.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese vanno poste a carico della ricorrente ATI RICORRENTE. Ricorrente due e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dall’ATI RICORRENTE. Ricorrente due, lo respinge.

Condanna la predetta ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente ******à Poste Italiane S.p.a. e della controinteressata ******à Controinteressata S.r.l., che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

********************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi’_________________ copia conforme del presente provvedimento e’ trasmessa a:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

 

Lazzini Sonia

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