E’ una chiara violazione del principio di parità dei partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche accettare l’integrazione di alcune offerte prive di un documento richiesto a pena di esclusione, e non aggiudicare la gara alla sola concorrente che ha

Lazzini Sonia 01/03/07
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Deve essere premiata l’impresa che adempie puntualmente alle prescrizioni di gara.
 
Così ci insegna la decisione numero 7083 del 1 dicembre 2006 emessa dal Consiglio di Stato :
 
< Il giudice di primo grado, essenzialmente, ha posto in rilievo la perplessità degli atti di gara considerando conseguentemente legittimo il comportamento della stazione appaltante che ha consentito a tutti i partecipanti la integrazione documentale di cui si è detto.
 
Tale impostazione non regge ad avviso del Collegio alle censure svolte nell’appello perché, con tutta evidenza, l’annotazione a mano della dichiarazione richiesta nel punto 3 del disciplinare di gara è a tutti gli effetti da considerarsi valida ed efficace e, pertanto, la domanda della ATI di cui faceva parte la ******à attuale appellante doveva essere ammessa alla valutazione quale unica offerta valida e, quindi, se ritenuta congrua e conveniente, doveva conseguire l’aggiudicazione.
 
E’ appena il caso di osservare, quanto ai requisiti qui ricordati per procedere all’aggiudicazione alla sola offerta rimasta in gara, che la differenza tra la offerta presentata dalla ATI poi risultata aggiudicataria o) e quella della ******à appellante si misura in soli due punti percentuali.
 
Nel caso di specie si è verificata una chiara violazione del principio di parità dei partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche perché la ******à appellante aveva corrisposto a tutti gli elementi richiesti dal bando e dal disciplinare di gara mentre gli altri concorrenti, con un comportamento solo agli stessi imputabile, non avevano integrato la loro domanda con il requisito specificamente richiesto dal punto 3 del disciplinare.
 
E’ chiaro ad avviso del Collegio che,nel caso di specie data la natura e la portata sull’esito delle gara dei vizi denunciati, null’altro doveva eccepire la ******à attuale appellante per ottenere l’annullamento degli atti conclusivi della gara posto che per effetto dell’annullamento delle operazioni contestate si veniva a determinare il travolgimento consequenziale ed automatico dell’esito finale della gara nonché la esclusione di tutti gli altri concorrenti>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 2005
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 7067/2005 del 23/8/2005, proposto dalla Ditta ** Nicola Srl in proprio e q.le CG ATI, ATI – *Geom. *****, ATI – * SNC, ATI – * SRL, rappresentata e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto in Roma, via di ************ 54/A, presso l’avv. ******************;
 
contro
 
il Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***************** e *******************, con domicilio eletto in Roma, Corso del Rinascimento n. 11, presso il secondo;
 
e nei confronti
 
dell’Impresa ** ************* quale mandataria ATI De Giorgi *, non costituitasi;
 
della ** Consorzio Stabile SpA quale mandataria dell’ATI ** Costruzioni, rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Pollaiolo 3, presso il suo studio;
 
dell’ATI – ** Costruzioni Srl, non costituitasi;
 
 per la riforma
della sentenza del Tar Puglia – Lecce: Sezione II N.3886/2005, resa tra le parti;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e della ** Consorzio Stabile SpA q.le CG ATI ** Costruzioni;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
 
Visto il dispositivo di decisione n. 111/2005;
 
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006, relatore il Consigliere ***************** ed uditi, altresì, gli avvocati Pellegrino e ********;
 
FATTO E DIRITTO
 
1) La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla ******à attuale appellante per l’annullamento del verbale della Commissione di gara del 9 giugno 2005 nella parte in cui la Commissione stessa ha escluso l’Associazione di imprese (ATI) di cui faceva parte la ******à appellante e della nota dirigenziale del 9 giugno 2005 con cui tutte le imprese ammesse alla gara sono state invitate ad integrare la documentazione allegata all’offerta nonché ogni atto connesso e consequenziale.
 
La gara in questione era stata indetta dal Comune di Nardò per l’affidamento dei lavori di completamento degli uffici della Pretura da destinare a sezione staccata del Tribunale di Lecce.
 
2) In fatto si deve precisare che la Commissione di gara nella seduta del 9 giugno 2005 (cfr. il relativo verbale documento n. 10 allegato all’atto di appello) dopo aver constatato che erano pervenute nove buste sigillate ha ritenuto che tutte le imprese partecipanti avessero omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevista dal punto 3 del Disciplinare di gara (con la quale i partecipanti avrebbero dovuto attestare di essere in possesso dei requisiti generali e “di osservare le prescrizioni di legge attinenti, in particolare, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro”) ed,inoltre, che “le eventuali integrazioni manoscritte sulla domanda di partecipazione alla gara, formalmente, non sono idonee ad ottemperare alle prescrizioni del punto n. 3 del disciplinare”.
 
Si deve ancora puntualizzare che la dichiarazione in parola non era riportata nel modulo allegato dall’Amministrazione agli atti di gara per la presentazione della istanza e che, anche sulla base di tale circostanza di fatto, la Commissione di gara ha ritenuto che dovesse essere consentita l’integrazione documentale. Ciò nonostante la ditta **, in qualità di capogruppo dell’ATI di cui faceva parte, avesse,con annotazione a mano a margine della domanda,dichiarato quanto richiesto dal disciplinare di gara ed il rappresentante dell’ATI, presente alle operazioni,avesse fatto presente che la domanda della ******à oggi appellante era regolare.
 
E’ utile precisare, altresì, che l’accoglimento della tesi difensiva della ******à appellante avrebbe come conseguenza l’aggiudicazione nei suoi confronti posto che il bando espressamente (punto VI . 4 lettera c)) prevedeva che se ritenuta “congrua e conveniente” vi sarebbe stata aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.
 
3) Il giudice di primo grado, essenzialmente, ha posto in rilievo la perplessità degli atti di gara considerando conseguentemente legittimo il comportamento della stazione appaltante che ha consentito a tutti i partecipanti la integrazione documentale di cui si è detto.
 
Tale impostazione non regge ad avviso del Collegio alle censure svolte nell’appello perché, con tutta evidenza, l’annotazione a mano della dichiarazione richiesta nel punto 3 del disciplinare di gara è a tutti gli effetti da considerarsi valida ed efficace e, pertanto, la domanda della ATI di cui faceva parte la ******à attuale appellante doveva essere ammessa alla valutazione quale unica offerta valida e, quindi, se ritenuta congrua e conveniente, doveva conseguire l’aggiudicazione.
 
E’ appena il caso di osservare, quanto ai requisiti qui ricordati per procedere all’aggiudicazione alla sola offerta rimasta in gara, che la differenza tra la offerta presentata dalla ATI poi risultata aggiudicataria (**-**) e quella della ******à appellante si misura in soli due punti percentuali.
 
Nel caso di specie si è verificata una chiara violazione del principio di parità dei partecipanti alle procedure concorsuali pubbliche perché la ******à appellante aveva corrisposto a tutti gli elementi richiesti dal bando e dal disciplinare di gara mentre gli altri concorrenti, con un comportamento solo agli stessi imputabile, non avevano integrato la loro domanda con il requisito specificamente richiesto dal punto 3 del disciplinare.
 
E’ chiaro ad avviso del Collegio che,nel caso di specie data la natura e la portata sull’esito delle gara dei vizi denunciati, null’altro doveva eccepire la ******à attuale appellante per ottenere l’annullamento degli atti conclusivi della gara posto che per effetto dell’annullamento delle operazioni contestate si veniva a determinare il travolgimento consequenziale ed automatico dell’esito finale della gara nonché la esclusione di tutti gli altri concorrenti.
 
4) E’ utile, infine puntualizzare che l’Amministrazione comunale intimata non poteva che prendere atto dell’impugnazione da parte della sola ******à ** delle operazioni contestate e rinnovare solo nei suoi confronti la valutazione dell’offerta senza poter estendere al soggetto risultato poi aggiudicatario (che è poi risultato in possesso del requisito in discussione) la fase di rinnovazione della gara posto che quest’ultimo non ha impugnato la sua originaria esclusione né la richiesta di integrazione documentale effettuata dal Comune di Nardò e non può, quindi, oggi giovarsi di una iniziativa processuale attivata da altri cui avrebbe dovuto opporsi quantomeno con una impugnazione incidentale in primo grado.
 
Non appare, pertanto, corretta la procedura seguita in dichiarata esecuzione della ordinanza di questa Sezione n. 5048/2005 e di cui il Comune di Nardò ha dato notizia con nota n. 46765 del 7 dicembre 2005.
 
5) Per le ragioni sin qui esposte non possono essere assecondate le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dall’Amministrazione comunale appellata così come ha rilevato la difesa della ******à appellante nell’ultima difesa del 6 febbraio 2006.
 
6) L’appello va, pertanto, accolto con riforma della sentenza di primo grado ed accoglimento del ricorso originario nei sensi di cui in motivazione .
 
Le spese sono in parte poste a carico del Comune di Nardò nella misura indicata in dispositivo e sono, invece, compensate nei confronti della ******à controinteressata.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
 
Condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3.000 (tremila) a favore delle società appellanti.
 
Le spese sono compensate nei confronti della società controinteressata costituita in giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2006
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 1° dicembre 2006

Lazzini Sonia

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