E’ trasmissibile la comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria con lo strumento della posta elettronica certificata

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(Annullamento con rinvio)

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Il fatto

La Corte d’appello di Milano confermava una condanna pronunciata dal Tribunale di Milano emessa nei confronti di una persona imputata di aver commesso un delitto di rapina.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto la Corte d’Appello aveva celebrato il dibattimento pur avendo il difensore del ricorrente comunicato, per iscritto, con invio a mezzo posta elettronica certificata, la propria adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle camere penali e tale violazione, ad avviso del ricorrente, costituiva motivo di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. e) e 179 c.p.p..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come la dedotta questione della nullità delle sentenza di secondo grado, per violazione del diritto di difesa conseguente all’omessa partecipazione del difensore all’udienza svolta dinanzi alla Corte d’Appello, cui era stata inviata con la posta elettronica certificata la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione proclamata da organismo di categoria, involgesse il profilo dell’ammissibilità dell’invio di comunicazioni e istanze all’autorità giudiziaria mediante il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata (PEC).

Orbene, a fronte di tale questione giuridica, gli Ermellini osservavano come in più occasioni la giurisprudenza di legittimità avesse affermato che “le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione” (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, riguardante l’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall’imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016) rilevandosi però al contempo, una volta fatto presente che la fattispecie dell’inoltro all’autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria da parte del difensore dell’imputato, è disciplinata con precise indicazioni (art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2 bis, norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) ove si prevede che l’atto contenente la dichiarazione di astensione sia “trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero”, che, da tale elemento, la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha dedotto l’ammissibilità della trasmissione dell’istanza in questione anche con lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 4655 del 08/01/2020; Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018; Sez. 5, n. 4718 del 18/11/2019, non massimata; Sez. 1, n. 46626 del 25/11/2019; Sez. 1, n. 43957 del 9/7/2019) e ciò in continuità con l’orientamento che aveva riconosciuto la legittimità della trasmissione via telefax alla cancelleria del giudice procedente della richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017) considerando, non solo il risultato dell’interpretazione letterale della norma, ma anche quelli conseguenti ad un’interpretazione “adeguatrice e sistematica più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo” (Sez. Unite, n. 40187 del 27/03/2014) tenuto conto che siffatto risultato interpretativo coincide con quello che ha riconosciuto la legittimità del ricorso anche alla posta elettronica certificata per la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s. considerata la “particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni” (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour notavano come il difensore avesse inviato una istanza di questo genere a mezzo pec che a sua volta il sistema attestava essere stata ricevuta nella casella di destinazione (come risultava dalla documentazione allegata al ricorso) e, pertanto, nel rispetto del termine fissato dal codice di autoregolamentazione.

Tal ce se ne faceva conseguire come l’omessa valutazione dell’istanza e lo svolgimento del giudizio di appello nell’assenza del difensore dell’imputato rappresentassero un motivo di nullità assoluta che travolgeva l’intero giudizio di Appello e la decisione pronunciata all’esito e,
all’accoglimento del ricorso, se ne faceva altresì conseguire l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per il giudizio.

 

Conclusioni

 

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui si postula, sulla scorta di quanto già affermato in precedenza dalla stessa Cassazione, che l’inoltro all’autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria da parte del difensore dell’imputato può avvenire pure  con lo strumento della posta elettronica certificata.

Questa pronuncia, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ove, invece, tale istanza venga dichiarata inammissibile perché inviata in questo modo e ben si potrà contestare un provvedimento di tal genere nelle forme e nei modi previsti dal nostro ordinamento processualpenalistico.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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