E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al CdS se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente accertatore

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E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. **************) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso, proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna n° 8190, depositata il 18/1/2010, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

 

Aw. ************** ha pronunciato la seguente

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 4.12.2009, promossa da: ……, rappresentato e difeso dall’avv. **************** e ************

CONTRO

COMUNE DI LECCE, domiciliato per legge presso il suo ufficio,

rappresentato e difeso dai Funzionari della P.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.12.2008, ……. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. P 12659 del 1.9.08 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 121,00 quale sanzione amministrativa comminatagli, per la violazione del art.7 e 15$ com. 9 e 13 del C.d.S. in quanto sostava in zona a traffico limitato.

Rilevava il ricorrente l’illegittimità della contestazione e del relativo verbale. Concludeva chiedendo, l’annullamento del suddetto verbale di contestazione. Il Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione.

Alla suddetta udienza si costituiva in Giudizio il Comune resistente il quale impugnava e contestava il ricorso chiedendone il rigetto, compariva inoltre il ricorrente, a mezzo del suo procuratore, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi, la causa, all’udienza del 4.12.2009, precisate le conclusioni, dopo ampia discussione; veniva decisa dando lettura in udienza del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.

In via preliminare si rileva the all’udienza del 17.6.09 ii resistente si impegnava a depositare la documentazione attestante la presenza di adeguata segnaktica regolamentare, ma nelle successive udienze si dava atto del mancato deposito.

Dalla documentazione esibita in atti emerge the i verbali di contestazione notificati all’opponente, dall’Ufficio di Bologna CMP, sono tutti diversi dal verbale redatto dfill’ausiliario del traffico, e non sono autenticati.

Al riguardo, si osserva the la normativa del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495/1992) stabilisce all’art. 385, comma 3°, the it verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’Ufficio o Comando, mentre ai soggetti ai quail devono esseme notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cure del responsabile dello stesso Ufficio o Comando; invece, nel caso di verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, essi sono notificati con il modulo prestampato recante Pintestazione dell’Ufficio o Comando predetti.

Il sistema di contestazione, dunque, 8 diverso, in quanta contempla l’invio di uno degli originali del verbale redatto dall’organo accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque, risultare (ancorche come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell’agente accertatore, giusta Ia prevision di cui al comma 4° dell’art. 385 D.P.R. n. 495/1992, the — a sua volta — fa espresso riferimento al precedente art. 383, il cui comma 4° testualmente statuisce: Il verbale deve in genere essere conforme al modello allegato, e fa parte integrante del presente regolamento,: se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello”, compresa, naturalmente, la sottoscrizione dell’agente accertatore, come si ricava agevolmente dal fac-simile di modello allegato al regolamento d’esecuzione del Codice della Strada.

Né tale disciplina può ritenersi odiernamente modificata da quanto stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 2; L. 39/1993 (Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile), stante l’entrata in vigore dell’art.15 L: 59/1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, secondo i quali la firma a stampa, in sostituzione di quella autografa, può essere apposta solo per gli atti che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso concreto, come nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (Cass. Civ., Sez. I, 28/12/2000, n. 16204 — conformi: Cass. Civ., Sez. I, 03/03/1998, n. 2341; Cass. Civ., Sez. I, 07/05/1999, n. 4567).

E’ ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. IIi, 15/04/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, ti 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell’opponente, è onere dell’ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa.

Rilevata la fondatezza ed il carattere assorbente del primo motivo di ricorso,appena trattato, si appalesa inutile l’esame dei successivi motivi,che vengono assorbiti dal primo.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto, le spese e competenze di giudizio, per giustificati motivi dovuti alla particolarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.

Il Giudice di Pace di Lecce:

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da. avverso il verbale n.. P 12659 del 1.9.08, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;

spese compensate.

Così deciso in Lecce, oggi 4.12.2009

 

Matranga Alfredo

Matranga Alfredo

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