E’ nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi se l’altruità non è dichiarata nell’atto?

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Le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sugli effetti della donazione di cosa altrui, che deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale altruità.

 

Decisione: Sentenza n. 5068/2016 Cassazione Sezioni Unite Civili

Classificazione: Civile

Parole chiave: donazione – bene altrui – mancata dichiarazione nell’atto – conseguenze – nullità

 

Il caso.

Il caso riguardava una divisione in conseguenza di una successione ereditaria, nell’ambito della quale tre sorelle aderivano alla domanda di divisione chiedendo, che tra i beni da dividere, fossero inclusi anche quelli oggetto di una precedente donazione: le sorelle, deducevano la nullità per inesistenza dei beni donati nella sfera giuridica del donante, in quanto solo comproprietario pro indiviso di una quota ideale.

Il Tribunale adito dichiarava aperta la successione legittima con sentenza non definitiva, e la nullità dell’atto di donazione, e i donatari impugnavano la decisione, che veniva però confermata dalla Corte d’Appello che rigettava il gravame.

La questione finisce in Cassazione, e la Seconda Sezione rimette gli atti al Presidente per l’eventuale assegnazione, alle Sezioni Unite.

 

La decisione.

Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver ripercorso la questione oggetto di ricorso, hanno ripercorso i differenti orientamenti giurisprudenziali relativi alle conseguenze della donazione di bene altrui.

Premettono che la seconda Sezione ha ricordato la prevalenza della tesi della nullità (Cass. 12782/2013; 10356/2009; 1131/1996; 6544/1985) e la tesi opposta della semplice inefficacia (Cass. 1596/2001), e che ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la seguente questione: «Se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre Il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorché inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso».

Dopo aver illustrato i punti salienti delle precedenti decisioni, precisa che «A ben vedere, il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali non coinvolge il profilo della efficacia dell’atto a costituire titolo idoneo per l’usucapione abbreviata, ma, appunto, la ascrivibilità della donazione di cosa altrui nell’area della invalidità, e segnatamente della nullità, ovvero in quella della inefficacia».

E si esprime per la nullità: «Il Collegio ritiene che alla questione debba essere data risposta nel senso che la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione».

E afferma che «posto che l’art. 1325 cod. civ. individua tra i requisiti del contratto “la causa”; che, ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ., la mancanza di uno dei requisiti indicati dal’art. 1325 cod. civ. produce la nullità del contratto; e che l’altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla».

Il Supremo Consesso definisce meglio il punto: «Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l’altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell’altruità determina l’impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante e quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall’art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell’art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l’animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell’atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall’altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l’obbligazione di procurare l’acquisto del bene dal terzo».

Nel concludere, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante».

In applicazione di tale principio, il ricorso è stato quindi rigettato.

 

Osservazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno risolto il contrasto giurisprudenziale circa la sorte della donazione di cosa altrui, che per contrasto nelle decisioni delle singole Sezioni Civili aveva in parte ritenuto che la conseguenza fosse la nullità, e in parte semplicemente la inefficacia della donazione.

Le Sezioni Unite, richiamando gli artt. 1418 e 1325 del codice civile, ritengono che la donazione di un bene altrui, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale altruità, deve ritenersi nulla per difetto di causa.

 

Disposizioni rilevanti.

Codice Civile

Vigente al: 10-5-2016

 

Art. 757 – Diritto dell’erede sulla propria quota

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

 

Art. 771- Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sè, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

 

Art. 1325 – Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

 

Art. 1418 – Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

 

Art. 1419 – Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Graziotto Fulvio

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