E’ nulla l’ordinanza ingiunzione emessa trascorsi cinque anni dalla notificazione del verbale.

sentenza 15/03/07
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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Brindisi con una recente sentenza, depositata in cancelleria il 14.11.06, con cui ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l’ordinanza ingiunzione, emessa dal Comune di Brindisi relativamente al pagamento di una multa elevata da Agenti di P.M. e notificata al ricorrente ben oltre un quinquennio fa.
In particolare, il Giudice adito ha accolto il ricorso ritenendo l’ordinanza impugnata illegittima in quanto emessa oltre i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 203-204 d.lgs. 295/92 e successive modificazioni che fissano in 5 anni il termine massimo entro il quale adottare l’ordinanza ingiunzione. Inoltre il Giudice ha condannato altresì il Comune di Brindisi alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 200,00 comprensive delle maggiorazioni di legge.
 
Avv. ****************
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona de]la dott. ******************. ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 447-2006 R.G. promossa da:
 
…………., rappresentato e difeso dall’avv. *****************;
 
opponente
contro
 
COMUNE DI BRINDISI;
 
opposto
 
OGGETTO:   Opposizione alla0.I. n. 8537/05 del 6-10-2005.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
…………, proponeva opposizione alla Ordinanza precisata all’oggetto per il pagamento di Euro 132,00 emessa dal Comune relativa ad una infrazione al C.d.S. commessa il 16-1-2001 e notificata il 4-4-2001. Evidenziava che l’Ordinanza era stata emessa oltre i termini di legge per cui ne chiedeva l’annullamento con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con nota prot. n. 4726/06 depositata in data 15-6-2006 il Comune dichiarava che l’ingiunzione era stata emessa nel rispetto del dettato di cui all’art. 28 L. 689/81 e che chiedeva che il ricorso fosse respinto.
All’udienza del 17-10-2006 compariva il solo ricorrente che ribadiva il contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento.
Data lettura del dispositivo la vertenza veniva riservata per le motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I1 ricorso è fondato ed è accolto.
Infatti l’Ordinanza del 6-10-2005 e notificata in data 18-3-2006 emessa dal Comune a seguito del verbale n. 47449 in data 16-1 –2001 risulta adottata oltre i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 203-204 d.lgs. 295/92 e successive modificazioni.
Pertanto in violazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace in tal senso provvede:
– annulla l’ingiunzione n. 8587 del 6-10-2005 notificata in data 18-3-2006;
– condanna il Comune di Brindisi alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 200,00comprensive delle maggiorazioni di legge.
Brindisi 17.10.06
 
Il Giudice di Pace
Dott. ******************
 
 

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