E’ necessario (o semplicemente opportuno) dotare di timbro i consiglieri comunali, che abbiano comunicato la disponibilità per l’autentica delle firme in materia elettorale?

Panozzo Rober 11/07/16
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Parole chiave: Elezioni comunali – Autenticazione delle firme – Consigliere comunale (timbro)

L’art. 4, c. 2, della l. 120/1999 ha esteso la competenza all’autenticazione delle firme, in materia elettorale, ex art. 14 l. 53/1990, tra gli altri, al consigliere comunale, che comunichi la propria disponibilità al Sindaco.

Il c. 2 del citato art. 14 prescrive che  “l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” (si veda, ora, l’art. 21,  2° c., del d.P.R. 445/2000).

Sembrerebbe, allora, (non già opportuno, bensì) obbligatorio il timbro per il p.u. autenticante. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che il massimo organo di giustizia amministrativa ha rilevato che “l’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune” (Cons. Stato, V, 22 settembre 2011, n. 5345).

Oltre alla decisione suddetta, Le segnalo alcuni passaggi, contenuti in tre decisioni dei giudici di Palazzo Spada:

Cons. di Stato, V, 18 dicembre 2009, n. 8420: “…con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l’omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i detti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro dell’ente civico…”.

Cons. di Stato, V, 6 marzo 2006, n. 1074: “…Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l’art. 21 della legge n. 445 del 2000, non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del Comune…”. 

Cons. di Stato, V, 17 luglio 2000, n. 1723: “…Infatti, se pur si voglia prescindere dall’elemento del timbro dell’ufficio, perché un simile timbro può non esistere in generale per i Consiglieri comunali, almeno quali componenti di un organo collegiale, e perché nella prima applicazione della legge l’argomento poteva essere non ancora studiato …”. 

Tra le numerose decisioni di primo grado, mi limito a riportare Tar Calabria, Catanzaro, 8 maggio 2015, n. 812: “…In particolare, con riferimento alla mancata indicazione della qualifica del soggetto autenticante e del timbro, è stato dalla giurisprudenza rilevato che è da ritenersi legittima l’ammissione di una lista alla consultazione elettorale anche se il modulo contenente la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale, nonché i moduli recanti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione né il timbro dell’ufficio, qualora detta autenticazione, pur non riportando il nome e il cognome del consigliere comunale davanti al quale la sottoscrizione dei presentatori è stata apposta, sia debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l’indicazione della data e del luogo di autenticazione: ciò in quanto, per un verso, la mancata indicazione del nome e del cognome dell’autenticante nella formula di rito dell’autenticazione, che può essere agevolmente individuato, costituisce una mera imperfezione della formula e non comporta alcuna incertezza sul fatto che l’autenticazione provenga da un soggetto competente a farla per la sua qualità, alla quale non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante, mentre, per altro verso, quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune…”

Per l’estensione della deroga al consigliere provinciale, si veda Tar Molise 12 maggio 2008, n. 230: “… è sufficiente ricordare come anche di recente il Consiglio di Stato … abbia precisato che deve ritenersi legittima l’ammissione di una lista alla consultazione elettorale anche se i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e il cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all’autenticazione né il timbro dell’ufficio qualora la predetta autenticazione sia debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l’indicazione della data e del luogo di autenticazione; con particolare riferimento alla mancanza del timbro la medesima sentenza ha altresì precisato che l’art. 21 del D.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti quali i consiglieri comunali che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune; poiché il principio di diritto affermato in relazione alle forme di esercizio del potere di autenticazione dei consiglieri comunali può estendersi, per identità di ratio, ai consiglieri provinciali, deve concludersi nel senso dell’infondatezza del motivo di doglianza tenuto conto che nel caso di specie, pur in assenza del timbro identificativo, il consigliere provinciale che ha proceduto alla autenticazione ha indicato con apposito timbro le proprie generalità e la sua qualità di consigliere provinciale …”.

In definitiva, se sull’opportunità si può discutere, di obbligatorietà non sembra si possa parlare.

Panozzo Rober

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