E’ legittima l’esclusione di un’impresa per avere prodotto una fotocopia non intelligibile del documento di riconoscimento allegato alla copia della polizza fidejussoria ? vige l’obbligo per l’amministrazione di richiedere l’eventuale integrazione della d

Lazzini Sonia 02/05/08
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Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre attività istruttoria per verificare l’esatto stato della fotocopia del documento di riconoscimento prodotto in sede di gara, considerato che, anche in ipotesi di poca chiarezza di tale atto, a fronte dell’incontestato fatto che la fotocopia del documento di riconoscimento era stata comunque prodotta, la commissione di gara non avrebbe potuto escludere la società ricorrente ma, eventualmente, chiedere la regolarizzazione del documento presentato._ le disposizioni normative che hanno regolato le modalità di presentazione ed il periodo di validità del DURC, per i casi per i quali trovano applicazione, non possa ritenersi irrilevante rispetto alla disciplina dettata con il D.P.R. 554/1999, e sarebbe poco ragionevole ritenere che il medesimo documento sia idoneo a comprovare la regolarità contributiva ai fini della partecipazione ad una gara, ma non a suffragare la dichiarazione di regolarità effettuata dall’impresa nella stessa gara. 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 474 del 10 aprile 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo
 
< In definitiva una volta che il Legislatore ha normato lo spazio temporale entro il quale un DURC deve ritenersi valido, la sua efficacia non può non valere sotto tutti i profili per i quali viene in rilievo nell’ambito di una gara.
Poiché risulta che la società controinteressata, in sede di gara, ha comprovato il requisito della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 4 del D.A. 24.2.2006, attraverso la produzione di copia autentica di un DURC rilasciato in data non anteriore ai 120 giorni prima della gara, risulta conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso.>
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA   N. 474/08 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente    N. 2515    Reg. Gen.
ANNO     2007
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 2515/07, Sezione III, proposto dell’Impresa ALFA S.r.l., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli ************************* e ******************, per mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 171;
C O N T R O
– la PROVINCIA REGIONALE di CALTANISSETTA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
– l’UREGA – Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici – Sez. Provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
E NEI CONFRONTI
dell’impresa BETA LUIGI & C. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, sia in proprio che nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda ATI con l’impresa ****************, rappresentato e difeso dagli ******************* e ***********, per mandato a margine del ricorso incidentale, nonché dall’avv. ************** per mandato a margine della memoria ed atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 14 marzo 2008, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Dante n. 166, presso lo studio dell’Avv. *************;
PER L’ANNULLAMENTO
– del provvedimento dirigenziale, comunicato con nota prot. n. 27311 dell’08/11/2007, della Provincia di Caltanissetta di riscontro negativo del reclamo del 2/11/2007 con il quale l’Impresa ricorrente ha chiesto all’Ente di verificare la regolarità contributiva dell’ATI controinteressata al momento della gara, rendendo definitiva l’aggiudicazione relativa all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 *********-San Cataldo”;
– “della nota prot. n. 23850 del 3/10/2007 con la quale la Provincia di Caltanissetta al fine di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999 e la regolarità contributiva, ha richiesto all’ATI controinteressata un’attestazione riguardante la regolarità della posizione delle relative imprese in una data successiva a quella della gara e/o a quella della sua aggiudicazione”;
– della determinazione dirigenziale n. 141 del 27/09/2007 di approvazione di verbali di gara relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 “********* – San Cataldo” con la quale la Provincia nell’approvare i verbali di gara “ha omesso di prevedere di richiedere il necessario controllo attestante la regolarità contributiva della controinteressata alla data della gara”;
– dei provvedimenti indicati nella parte in cui è stata ammessa e dichiarata aggiudicataria l’ATI controinteressata nonostante, in sede di verifica, la mandante BETABIS, abbia presentato un DURC, rilasciato in data antecedente a trenta giorni, senza l’attestazione di regolarità contributiva da parte dell’INPS;     
– dei verbali di gara dei 11 – 12 – 13 – 17 luglio 2007 relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n.38 “*********” – San Cataldo”, “nella parte in cui è stata dichiarata aggiudicataria l’ATI BETA–**************** che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa per mancata dimostrazione dei requisiti di regolarità contributiva alla data della gara”;
– nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti ******* e *********** per la soc. BETA ***** & C. s.r.l. in proprio e n.q., ed il ricorso incidentale proposto da tale parte;
Vista la memoria di costituzione di nuovo procuratore dell’avv. **************, per conto della soc. BETA ***** & C. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 20 marzo 2008 il Primo Referendario avv.to **************;
Uditi gli avv.ti ******** e ****************** per la ricorrente, l’avv. dello Stato ********* e gli avv.ti ************ e ************** per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 28.11.2007, e depositato il successivo 6.12, parte ricorrente ha impugnato: 
– il provvedimento dirigenziale comunicato con nota prot. n. 27311 dell’08/11/2007 con il quale la Provincia di Caltanissetta ha ritenuto di riscontrare negativamente il reclamo del 2/11/2007 con il quale l’Impresa ricorrente ha chiesto all’Ente di verificare la regolarità contributiva dell’ATI controinteressata al momento della gara, rendendo definitiva l’aggiudicazione relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria;
– la nota prot. n. 23850 del 3/10/2007 con la quale la Provincia di Caltanissetta al fine di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999 e la regolarità contributiva, ha richiesto all’ATI controinteressata un’attestazione riguardante la regolarità della posizione delle relative imprese in una data successiva a quella della gara e/o a quella della sua aggiudicazione;
– la determinazione dirigenziale n. 141 del 27/09/2007 di approvazione di verbali di gara relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n. 38 “********* – San Cataldo” con la quale la Provincia nell’approvare i verbali di gara “ha omesso di prevedere di richiedere il necessario controllo attestante la regolarità contributiva della controinteressata alla data della gara”;
– i suddetti provvedimenti nella parte in cui è stata ammessa e dichiarata aggiudicataria l’ATI controinteressata nonostante, in sede di verifica, la mandante BETABIS, abbia presentato un DURC, rilasciato in data antecedente a trenta giorni, senza l’attestazione di regolarità contributiva da parte dell’INPS;     
– i verbali di gara dei 11 – 12 – 13 – 17 – luglio 2007 relativi all’appalto dei “lavori di manutenzione straordinaria, ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. n.38 “*********” – San Cataldo” , nella parte in cui è stata dichiarata aggiudicataria l’ATI BETA – **************** “che, invece, avrebbe dovuto essere esclusa per mancata dimostrazione dei requisiti di regolarità contributiva alla data della gara”;
– nonché ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso.
In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 lett. a) e b) del bando di gara, nonché dell’art. 4 lett. A) e del paragrafo 2 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lett. E) del D.P.R. 554/99 e dell’art. 19 comma 12 bis della L. 109/1994; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 ultimo comma del bando, dell’art. 3 del punto 1 del disciplinare di gara in relazione all’art. 4 del D.A. 2.2.2005 in G.U.R.S. 25.2.2005 n. 8, nonché in relazione all’art. 19, commi 10 e 12, della legge n. 109/1994 come modificato ed integrato dalla L.R. n. 7/2002 e n. 16/2005.
Sostiene la ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto la stazione appaltante ha omesso di verificare se la società controinteressata fosse in posizione di regolarità contributiva al momento di celebrazione della gara, come sarebbe stato suo obbligo; inoltre il DURC prodotto, relativo ad una data successiva a quella di celebrazione della gara, sarebbe comunque irregolare per essere stato emesso al 28° giorno della richiesta, in assenza di alcuna indicazione proveniente dall’INPS.
La Provincia regionale di Caltanissetta, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’U.R.E.G.A. intimato.
Si è inoltre costituita la controinteressata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto, nonché proposto ricorso incidentale teso a dimostrare che la ricorrente principale sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara in esame.
In particolare deduce la ricorrente incidentale che la ALFA s.r.l. avrebbe corredato la polizza fidejussoria presentata da una fotocopia di patente del sottoscrittore non intelligibile – primo motivo; inoltre che la realizzazione dei lavori per i quali è stata espletata la gara per cui è causa non rientrerebbe nell’oggetto sociale di detta società – secondo motivo.
Sia la ricorrente principale che quella incidentale hanno illustrato con memorie scritte le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale che avrebbe, potenzialmente, effetti paralizzanti del gravame principale.
Le censure ivi proposte non sono condivisibili.
In primo luogo, ritiene la ricorrente incidentale che la società ALFA sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara per cui è causa per avere prodotto una fotocopia non intelligibile del documento di riconoscimento allegato alla copia della polizza fidejussoria; circostanza contestata in punto di fatto da parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre attività istruttoria per verificare l’esatto stato della fotocopia del documento di riconoscimento prodotto in sede di gara, considerato che, anche in ipotesi di poca chiarezza di tale atto, a fronte dell’incontestato fatto che la fotocopia del documento di riconoscimento era stata comunque prodotta, la commissione di gara non avrebbe potuto escludere la società ricorrente ma, eventualmente, chiedere la regolarizzazione del documento presentato.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la controinteressata che la ricorrente principale sarebbe dovuta essere esclusa in quanto il suo oggetto sociale non comprende la realizzazione dei lavori previsti nell’appalto per cui è causa.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Ai fini della partecipazione alla gara, sia il bando che il relativo disciplinare richiedono il possesso dell’attestazione SOA, adeguata ai lavori da assumere, che deve essere debitamente certificata.
Non viene richiesta ne la produzione dell’atto costitutivo delle società partecipanti, ne certificati della Camera di commercio; ciò premesso, considerato che è incontestato che la ALFA s.r.l. è in possesso dell’attestazione SOA richiesta, debitamente certificata in sede di gara, la commissione non avrebbe avuto alcun motivo per escluderla dalla gara in questione.
Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo sostiene la ricorrente che l’amministrazione, prima di disporre l’aggiudicazione, avrebbe dovuto verificare che la società controinteressata fosse in posizione di regolarità contributiva al momento di celebrazione della gara: avendo invece ritenuto sufficiente il DURC presentato in sede di gara, rilasciato alcuni mesi prima, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi e si porrebbero in contrasto con l’obbligo di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.
Replica a tale censura la controinteressata sostenendo che il comportamento dell’amministrazione sarebbe legittimo e conforme all’art. 19 comma 12 bis della legge n. 109/1994, come modificata in Sicilia dalla L.R. n. 16/2005, ed al decreto dell’Assessore regionale per i Lavori Pubblici del 24 febbraio 2006, che ha dettato le modalità attuative della norma.
Punto centrale della questione è la corretta ricostruzione sistematica delle norme che vengono in rilievo: l’art. 19 comma 12 bis della legge n. 109/1994 (nel testo coordinato con le LL.rr. 7/2002, 7/2003 e 16/2005) e l’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999.
In particolare deve essere valutato se la produzione di un DURC, valido ai sensi dell’art. 19 comma 12 bis della legge n. 109/1994, renda non più necessaria la verifica del possesso della regolarità contributiva dichiarata in conformità alla previsione dell’art. 75 lett. e) del D.P.R. n. 554/1999.
Il problema non è pertanto quello della individuazione del momento in cui deve essere verificata la regolarità contributiva richiesta dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, in ordine al quale si è pronunziata la condivisibile giurisprudenza richiamata nel ricorso, ma se la produzione di un DURC, entro il periodo di sua efficacia, sia utile al solo fine della partecipazione alla gara ovvero se sia anche idoneo a comprovare la posizione di regolarità contributiva di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999.
Sul punto ritiene il Collegio che le disposizioni normative che hanno regolato le modalità di presentazione ed il periodo di validità del DURC, per i casi per i quali trovano applicazione, non possa ritenersi irrilevante rispetto alla disciplina dettata con il D.P.R. 554/1999, e sarebbe poco ragionevole ritenere che il medesimo documento sia idoneo a comprovare la regolarità contributiva ai fini della partecipazione ad una gara, ma non a suffragare la dichiarazione di regolarità effettuata dall’impresa nella stessa gara. 
In definitiva una volta che il Legislatore ha normato lo spazio temporale entro il quale un DURC deve ritenersi valido, la sua efficacia non può non valere sotto tutti i profili per i quali viene in rilievo nell’ambito di una gara.
Poiché risulta che la società controinteressata, in sede di gara, ha comprovato il requisito della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 4 del D.A. 24.2.2006, attraverso la produzione di copia autentica di un DURC rilasciato in data non anteriore ai 120 giorni prima della gara, risulta conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso.
In ordine al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la validità del DURC prodotto dalla controinteressata, a seguito della richiesta dell’amministrazione, dopo l’espletamento della gara, sembra necessario rilevare preliminarmente che nessuno degli atti impugnati con il presente gravame trova fondamento su tale atto; pertanto, indipendentemente dalla fondatezza delle tesi sulle quali la censura risulta articolata, il motivo di ricorso è evidentemente privo di alcuna rilevanza rispetto all’oggetto del presente gravame.
In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.
In considerazione della complessità e novità di taluna delle questioni affrontate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, respinge il ricorso principale in epigrafe; respinge il ricorso incidentale.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2008, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
**************                     – Presidente
****************                    – Primo Referendario
**************                      – Primo Referendario Estensore
Depositata in segreteria il 9 aprile 2008.
Il Direttore della Sezione
 

Lazzini Sonia

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