E’ legittima l’esclusione di un’impresa che non ha presentato la dichiarazione relativa ai precedenti e pendenze penali e di prevenzione di un soggetto cessato dalla carica di direttore tecnico? la dichiarazione in questione potrebbe essere rilasciata dal

Lazzini Sonia 08/05/08
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Poiché nel disciplinare di gara veniva previsto che , “la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. 554/1999 e s.m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del d.P.R. 554/99 e s.m.” ed in considerazione del fatto che nell’ambito di tali soggetti sono compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, la ditta andava esclusa in quanto in presenza di tali disposizioni di gara è da escludere che il documento in questione possa essere sostituito dalla dichiarazione dall’amministratore in carica, in base all’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000
 
 
Merita di essere segnalato il seguente pensiero tratto dalla sentenza numero 1454 del 21 marzo 2008 emessa dal Tar Campania, Napoli
 
 
– il canone ermeneutico tendente a favorire l’ampliamento della platea dei concorrenti ad una procedura concorsuale, è destinato a risolvere i casi in cui l’interpretazione della normativa di gara presenti dubbi o equivoci, ma non può comportare la disapplicazione di una prescrizione chiara e vincolante;
 
– l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, concernente il completamento ed i chiarimenti sul contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati dai concorrenti, non può essere utilizzato per supplire alla omessa produzione di un documento richiesto a pena di esclusione
 
A cura di Sonia LAzzini
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 1454        reg. sent.
anno   2008
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,
ha pronunciato la seguente
 N. 5970   reg. gen.
anno 2005
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 5970/05 reg. gen. proposto dalla ALFA. ALFA Costruzioni s.p.a., in persona dell’amministratore delegato legale rappresentante p.t. dott.a Serenella M., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda associazione temporanea con le imprese ALFA BIS Costruzioni Generali s.r.l., in persona dell’amministratore delegato dott. Alberto G. e ALFA TER Impianti s.r.l., in persona dell’amministratore unico legale rappresentante p.t. dott. Alfonso P.o, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Laudardo e Alberto Saggiomo, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15,
 
c o n t r o
 
Azienda ospedaliera “D. Cotugno”, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Castaldi, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Generale Orsini n. 40 presso lo studio dell’avv. Gabriele Giglio,
 
per l’annullamento
 
del verbale n. 24 del 3/6/2005, recante l’esclusione dell’a.t.i. ricorrente dalla gara bandita dall’azienda ospedaliera per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale “Cotugno”, nonché degli atti connessi, ivi compresi il bando ed disciplinare di gara;
 
      visto il ricorso con i relativi allegati;
 
      vista la memoria di costituzione in giudizio dall’azienda, con la produzione allegata;
 
      viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
 
      visti gli atti tutti di causa;
 
     alla pubblica udienza del 6/2/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
 
      premesso che la costituenda a.t.i. facente capo alla impresa ricorrente veniva esclusa dalla gara in questione per non aver prodotto:
 
– la dichiarazione relativa ai precedenti e pendenze penali e di prevenzione di un soggetto cessato dalla carica di direttore tecnico,
 
– l’impegno da parte dell’istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
 
     rilevato che la ricorrente contesta che:
 
– la dichiarazione in questione sarebbe stata rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa associata per conoscenza diretta dei fatti e delle circostanze;
 
– la disposizione del bando concernente le dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta sarebbe in contrasto con la disciplina di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 e con il principio di massima partecipazione dei concorrenti ad una procedura concorsuale, nonché comporterebbe un ingiustificato aggravio procedimentale;
 
– l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe mancato di chiedere chiarimenti ed il completamento di eventuale carenze nella documentazione presentata;
 
      considerato che:
 
– secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, “la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. 554/1999 e s.m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del d.P.R. 554/99 e s.m.”;
 
– nell’ambito di tali soggetti sono compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
 
– il disciplinare prevede anche che la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara debba avere il contenuto richiesto a pena di esclusione;
 
– per un ex direttore tecnico di una delle imprese associate nel costituendo raggruppamento ricorrente, cessato dalla carica nel triennio, la suddetta dichiarazione non risulta rilasciata dall’interessato;
 
– in presenza di tali disposizioni di gara è da escludere che il documento in questione possa essere sostituito dalla dichiarazione dall’amministratore in carica, in base all’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, sez. IV, 11/1/2007, n. 50);
 
– il canone ermeneutico tendente a favorire l’ampliamento della platea dei concorrenti ad una procedura concorsuale, è destinato a risolvere i casi in cui l’interpretazione della normativa di gara presenti dubbi o equivoci, ma non può comportare la disapplicazione di una prescrizione chiara e vincolante;
 
– l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006, concernente il completamento ed i chiarimenti sul contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati dai concorrenti, non può essere utilizzato per supplire alla omessa produzione di un documento richiesto a pena di esclusione (cfr. Cons. St., sez. V, 25/6/2007, n. 3645);
 
– le disposizioni in questione non sono manifestamente irragionevoli né comportano per i concorrenti oneri sproporzionati;
 
     ritenuto che a fronte della infondatezza delle esaminate censure e quindi della sussistenza di un valido motivo di esclusione, da solo sufficiente a sorreggere la determinazione di esclusione, la ricorrente non ha interesse alle ulteriori doglianze, proposte per contestare la legittimità di una seconda causa di non ammissione;
 
     ravvisata la sussistenza di giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
 
P. Q. M.
 
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 5970/05.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei signori:
 
Antonio Guida    Presidente
 
Fabio Donadono    consigliere estensore
 
Carlo Dell’Olio   1° referendario
 
Il Presidente
 
L’estensore
 
ric. n. 5970/05 reg. gen.

Lazzini Sonia

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