E’ la data di scadenza per la presentazione delle offerte il momento necessario al quale va riferito il reale possesso dei requisiti richiesti per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica.

Lazzini Sonia 09/11/06
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In tema di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali e di conseguente annullamento di un’aggiudicazione provvisoria, , merita di essere segnalato il pensiero espresso dal Consiglio di Stato con la decisione numero 4852  del 21 agosto 2006:
 
<Relativamente al primo motivo, circa la mancata dimostrazione di aver eseguito la quantità di lavori (di genere e di specie) richiesti, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione (più propriamente di decadenza dall’aggiudicazione, ma la differenza nominalistica è assolutamente irrilevante in ordine agli effetti prodotti) appare corretto, in quanto, effettivamente la documentazione presentata, con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (momento necessario al quale andavano riferiti i requisiti di partecipazione alla gara) non presentava con univocità la capacità economica richiesta, sia perché alcuni documenti erano incompleti, altri tardivamente presentati, altri ancora riferiti a lavori successivamente espletati, altri privi della dichiarazione di buona esecuzione, altri, infine, relativi a lavori ancora in corso.
 
   E’ evidente che, in presenza di una tale documentazione, frammentaria, incompleta e, in parte, tardiva, l’Amministrazione non poteva che procedere alla dichiarazione di annullamento dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, per mancato possesso dei requisiti richiesti, derivante dalla mancata successiva dimostrazione documentale degli stessi>
 
A cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
   sul ricorso in appello n. 10149/00, proposto da
 
SOCIETA’ GENERALE COSTRUZIONI *** S.r.l.,
 
   rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e **************ò ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, via delle tre Cannelle, 22;
 
C O N T R O
 
LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO,
 
   costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti *************, ******************** e ************* e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via E.F. Pimentel, 2;
 
e nei confronti
 
di *** S.r.l.
 
   non costituitasi in giudizio:
 
   PER L’ANNULLAMENTO
 
   della sentenza del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, n. 85 del 28 marzo 2000, resa “inter partes”.
 
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
   Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Amministrazione;
 
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
   Visti gli atti tutti della causa;
 
   Visto il Dispositivo di sentenza n. 230 del 30/03/2006;
 
   Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2006, il Consigliere ************;
 
   Uditi l’avv. Aliquò e l’avv. *****;
 
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O
   Viene impugnata la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato un ricorso della società appellante che, dapprima aggiudicataria di una gara di lavori pubblici, si vedeva successivamente annullata l’aggiudicazione stessa, per mancata comprovazione dei requisiti attinenti al fatturato, alla regolarità contributiva e alla capacità lavorativa.
 
   Avverso la suddetta sentenza, vengono proposti i seguenti motivi, in parte riproposti dal primo grado per l’effetto devolutivo:
 
   1) Errore del primo giudice relativamente all’importo dei lavori eseguiti dalla società appellante, sia complessivamente che in relazione alla specifica categoria di lavori richiesta;
 
   2) Violazione dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1991, n. 406, nonché travisamento dei fatti, in quanto, in considerazione della tipologia dell’attività della società appellante, la posizione contributiva della stessa era corretta, ed inoltre la stessa aveva la disponibilità del personale per l’esecuzione dell’appalto;
 
   3) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, per essere mancata la comunicazione dell’inizio del procedimento dell’annullamento dell’aggiudicazione.
 
   La Provincia autonoma di Bolzano si costituisce in giudizio e resiste all’appello, rilevando, tra l’altro, come dalla documentazione presentata dall’appellante non si individuava il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica o per mancata indicazione dell’importo o per mancanza del certificato di buona esecuzione o per essere i certificati successivi alla data di svolgimento della gara.
 
   La società appellante presenta una successiva memoria illustrativa, nella quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello e fa espressa richiesta, peraltro generica, di risarcimento dei danni.
 
   La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2006.
 
D I R I T T O
 
   L’appello non è fondato.
 
   In linea logica, va esaminato per primo il terzo motivo dell’appello, relativamente al mancato invio, da parte del responsabile del procedimento, dell’avviso del nuovo procedimento che si è poi concluso con il provvedimento impugnato.
 
   Il motivo è evidentemente infondato.
 
   Infatti, nella specie, non si trattava di un nuovo procedimento, ma semplicemente della comprovazione del possesso dei requisiti, dapprima dichiarati in sede di gara, e poi necessariamente da dimostrare ai fini della stipulazione del contratto, conseguente all’aggiudicazione.
 
   Pertanto, non vi era alcun bisogno di comunicazione, cosa che, poi, nella realtà è dimostrato effettivamente, in quanto la società appellante ha inviato in più occasioni la documentazione richiesta, risultata inadeguata.
 
   Relativamente al primo motivo, circa la mancata dimostrazione di aver eseguito la quantità di lavori (di genere e di specie) richiesti, il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione (più propriamente di decadenza dall’aggiudicazione, ma la differenza nominalistica è assolutamente irrilevante in ordine agli effetti prodotti) appare corretto, in quanto, effettivamente la documentazione presentata, con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (momento necessario al quale andavano riferiti i requisiti di partecipazione alla gara) non presentava con univocità la capacità economica richiesta, sia perché alcuni documenti erano incompleti, altri tardivamente presentati, altri ancora riferiti a lavori successivamente espletati, altri privi della dichiarazione di buona esecuzione, altri, infine, relativi a lavori ancora in corso.
 
   E’ evidente che, in presenza di una tale documentazione, frammentaria, incompleta e, in parte, tardiva, l’Amministrazione non poteva che procedere alla dichiarazione di annullamento dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, per mancato possesso dei requisiti richiesti, derivante dalla mancata successiva dimostrazione documentale degli stessi.
 
   La precisa, puntuale elaborazione defensionale prospettata dall’appellante in ordine al fatto che i lavori dovevano essere considerati eseguiti nella misura richiesta, in confronto con la documentazione stessa non riesce a superare le ragioni evidenziate dall’Amministrazione e poste a base del provvedimento impugnato.
 
   Diverso è il ragionamento sulla regolarità contributiva e sulla necessaria disponibilità della forza lavoro, in quanto l’Amministrazione non ha valutato nella giusta prospettazione la natura operativa della società appellante, che presenta momenti di non attività.
 
   Ma tale vicenda, diversa da quella della mancata dimostrazione del possesso della capacità tecnico-economica prima esaminata, non è sufficiente a determinare la demolizione del provvedimento impugnato in primo grado, il quale continua a reggersi sul precedente aspetto motivazionale.
 
   L’appello va, pertanto, rigettato.
 
   Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
 
P.Q.M.
 
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
 
   Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
 
         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
         Così deciso in Roma, addì 28 marzo 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) DEPOSITATA IN SEGRETERIA
21 agosto 2006

Lazzini Sonia

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