E’ Iniziato (giovedì 9 novembre 2006) presso la Camera, VIII Commissione permanente (Ambiente), a seguito dell’audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro (8 novembre 2006) sulle problematiche relative alla disciplina e controllo del s

Lazzini Sonia 16/11/06
Scarica PDF Stampa
Da una lettura della prima seduta, appare chiaro il duplice intendimento, attraverso un’azione in tandem con le commissioni del Senato, di fornire un parere allo schema di decreto (deciso dal Consiglio dei Ministri in data 23.06.2006) entro il termine previsto (2 dicembre 2006) e contemporaneamente, attraverso una serie di audizioni con tutte le parti interessate, già prevedere ulteriori provvedimenti corretti al Codice, tenuto anche conto dell’ultimo parere espresso dal Consiglio di Stato (Parere Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 28/9/2006 n. 3641).
 
In calce al presente documento, alleghiamo sia lo schema di decreto legislativo sia il parere del Consiglio di Stato del 28 settembre u.s.
 
 
Premessa:
 
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 19 ottobre 2006, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, e dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (33).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre 2006.
 
 
La seduta del giorno 8 novembre 2006 (non è ancora disponibile la relazione del Ministro Di Pietro)
 
CAMERA DEI DEPUTATI – XV LEGISLATURA
Resoconto della VIII Commissione permanente
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
 
VIII Commissione – Resoconto di mercoledì 8 novembre 2006
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
 
Mercoledì 8 novembre 2006.
 
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.
 
 
AUDIZIONI
 
Mercoledì 8 novembre 2006. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Intervengono il ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, e il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.
 
La seduta comincia alle 14.10.
 
Audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, sulle problematiche relative alla disciplina e al controllo del settore degli appalti.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).
 
Ermete REALACCI, presidente, avverte preliminarmente che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche tramite la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.
 
Il ministro Antonio DI PIETRO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
 
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Tino IANNUZZI (Ulivo), Franco STRADELLA (FI), Vittorio ADOLFO (UDC) e Ermete REALACCI, presidente, a più riprese.
 
Il ministro Antonio DI PIETRO fornisce, quindi, ulteriori precisazioni.
 
Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l’audizione.
 
La seduta termina alle 14.45.
 
N.B.: Il resoconto stenografico dell’audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.
 
 
La seduta del 9 novembre 2006 :
 
VIII Commissione – Resoconto di giovedì 9 novembre 2006
 
 
ATTI DEL GOVERNO
 
Giovedì 9 novembre 2006. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.
 
La seduta comincia alle 9.10.
 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 33.
(Esame e rinvio).
 
La Commissione inizia l’esame.
 
Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione della norma di delega contenuta nell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
 
Come già rilevato ieri nel corso dell’audizione del Ministro delle infrastrutture, giudica in primo luogo essenziale ragionare su un’estensione delle modificazioni e delle correzioni introdotte dal presente provvedimento, anche in ragione dell’esigenza di affrontare le questioni che sono aperte in materia e della necessità di tenere conto, poi, di talune disposizioni attualmente in corso di esame parlamentare.
 
Si tratta, in primo luogo, dell’articolo 2, comma 85, del decreto-legge n. 262 del 2006, quale risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera, che reca una novella all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, relativamente agli obblighi delle concessionarie autostradali, da un lato, facendo salvi i poteri dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ma, dall’altro, incidendo sulla composizione del consiglio dell’Autorità medesima.
 
Si riferisce, inoltre, all’articolo 142 del disegno di legge finanziaria per il 2007, che reca una modifica di carattere generale all’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 163 relativamente all’attività del Ministero delle infrastrutture.
 
Al riguardo, ritiene che, considerata la loro portata, tali due disposizioni possano trovare una più opportuna e soddisfacente collocazione nel provvedimento in esame.
 
Fa presente, altresì, che il Consiglio di Stato, nel parere reso sul provvedimento in esame, segnala l’opportunità di sopprimere l’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale fa divieto all’impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, al fine di evitare problemi di compatibilità della vigente disposizione con la normativa comunitaria ed evitando, quindi, l’avvio di una procedura di infrazione su tale specifica questione.
 
Sarebbe, altresì, opportuno valutare l’eventualità di intervenire relativamente al funzionamento dell’Autorità di vigilanza, considerate le importanti funzioni ad essa attribuite in base alla normativa vigente, come peraltro evidenziato nella relazione per la V Commissione sul disegno di legge finanziaria per il 2007, approvata dalla VIII Commissione nella seduta dello scorso 17 ottobre.
 
Nel ricordare che il provvedimento in esame si compone di sei articoli, fa presente che l’articolo 1, con una novella all’articolo 253 del decreto n. 163, è volto a differire al 1o febbraio 2007 l’entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti introdotti dal codice, previsti da disposizioni comunitarie a recepimento facoltativo.
 
In relazione a tali istituti, l’articolo 6, comma 2, detta una disciplina transitoria per le procedure avviate tra la data di entrata in vigore del codice e il 31 gennaio 2007.
 
Segnala, peraltro, l’esigenza di espungere dal provvedimento gli articoli 1 e 6, così come anche l’articolo 4 (che novella l’articolo 177, modificando i criteri per l’aggiudicazione al contraente generale sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa), essendo in realtà già norme legislative vigenti, in quanto introdotte dall’articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 2006.
 
Per quanto riguarda l’articolo 2, rileva che, a parte talune modifiche di carattere formale, si prevedono una serie di novelle finalizzate rispettivamente a: demandare al regolamento generale di attuazione previsto all’articolo 5 del codice anche la disciplina delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione; introdurre un termine per la pubblicazione dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale relativamente ai contratti cosiddetti «sotto soglia» e coordinare il regime di pubblicità previsto per tali contratti con quelli «sopra soglia»; circoscrivere temporalmente (fino all’entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006) l’applicabilità delle disposizioni relative alla Commissione speciale VIA.
 
Osserva, poi, che l’articolo 3 reca disposizioni di coordinamento volte ad armonizzare le disposizioni del codice.
Al riguardo segnala, per il loro carattere sostanziale, le seguenti questioni:
 
Ö        l’integrazione del disposto del comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 163, con riferimento ai contratti nei settori speciali, al fine di ricomprendere nella definizione di «appalti pubblici di lavori» l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;
 
Ö        una novella all’articolo 110 relativo ai concorsi di progettazione e di idee sotto soglia, al fine di estendere agli stessi il sistema della gara previsto all’articolo 91, comma 2;
 
Ö        la sostituzione, al comma 21 dell’articolo 253, dell’intesa attualmente prevista con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la semplice consultazione della stessa, nella definizione delle modalità per l’emanazione dei provvedimenti ministeriali con i quali saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA.
 
 
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, giudica opportuno che la Commissione esami in maniera approfondita il provvedimento, anche valutando lo svolgimento di un eventuale ciclo di audizioni informali, che consentano di acquisire le opinioni di mondi e soggetti operanti nel settore, la cui definizione potrebbe essere affidata al prossimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
 
Significativa, al riguardo, è la volontà, espressa dal Ministro Di Pietro nell’audizione di ieri, di tenere conto degli stimoli e delle proposte di carattere più ampio che deriveranno dalla discussione in Commissione, per ampliare l’ambito dello schema di decreto legislativo in esame.
 
Con lo stesso ministero andrà, poi, definito se e quali modifiche ed integrazioni di segno innovativo introdurre in questo provvedimento, ovvero in altro decreto correttivo cui ha fatto espresso riferimento lo stesso Ministro Di Pietro, tenendo conto, comunque, che il prossimo 1o febbraio 2007, in assenza di scelte legislative diverse, entreranno in vigore le disposizioni concernenti istituti di grande rilevanza e delicatezza (quali, ad esempio, le centrali di committenza, il dialogo competitivo, l’avvalimento, l’appalto integrato) e differite nella loro operatività fino al 31 gennaio 2007 in virtù del già citato decreto-legge n. 173 del 2006.
 
Gianpiero BOCCI (Ulivo), intervenendo per una questione di carattere preliminare, rileva l’opportunità che il Governo fornisca alla Commissione alcuni chiarimenti sull’impostazione del provvedimento, con particolare riferimento all’effettività del coinvolgimento delle regioni nel procedimento formativo dello schema di decreto in esame ed all’eventuale sussistenza di disposizioni in esso contenute che restringano il regime di pubblicità dei bandi di gara.
 
Il viceministro Angelo CAPODICASA, nel ricordare che la Conferenza unificata ha già espresso il parere di competenza sul presente provvedimento, precisa che il Governo intende recepire le richieste di modifica segnalate dalle regioni; al riguardo, peraltro, fa presente che il Consiglio di Stato, nel parere espresso, ha formulato serie perplessità su una proposta proveniente dalla Conferenza unificata, relativa alla necessità di mantenere in vita discipline regionali introdotte dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Con riferimento ai quesiti posti in ordine al regime di pubblicità, segnala che il provvedimento in esame non incide su di essi in misura penetrante e, semmai, estende gli obblighi di pubblicità previsti per talune tipologie di contratti, come previsto dall’articolo 2 dello schema di decreto.
 
Ermete REALACCI, presidente, rileva che il provvedimento all’esame della Commissione presenta un contenuto limitato a talune specifiche modifiche e che il Ministro delle infrastrutture, nel corso dell’audizione di ieri, si è dichiarato disponibile a una più ampia revisione.
 
Nel fare presente di avere avviato contatti informali con la presidenza dell’omologa Commissione del Senato, ritiene che allo stato sia possibile percorrere due strade alternative: intervenire sul provvedimento in esame, ampliandone significativamente l’ambito di applicazione, ovvero indicare nel parere le linee per la predisposizione dei futuri decreti correttivi.
 
Rilevato che la seconda via appare, al momento, quella maggiormente praticabile, considerati peraltro i tempi ristretti di esame per l’espressione del parere di competenza, giudica comunque utile valutare l’ipotesi di avviare un ciclo di audizioni informali, acquisendo l’avviso dei soggetti operanti nel settore.
 
Franco STRADELLA (FI) dichiara di condividere il metodo di lavoro testé illustrato dal presidente, atteso che ci sono alcune questioni che, a normativa vigente, necessitano di un’accurata riflessione e di eventuali aggiustamenti: è il caso, ad esempio, della disciplina delle SOA, sulla cui struttura occorre intervenire, come peraltro ha già avuto modo di evidenziare in più occasioni anche nella passata legislatura.
 
Reputa, altresì, corretto che si ricerchi un coordinamento con i lavori dell’omologa Commissione del Senato, anche al fine di valutare l’esistenza di margini per suggerire sin d’ora al Governo ulteriori interventi correttivi del codice.
 
Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
 
La seduta termina alle 9.30.
 
 
 
 
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 giugno 2006 ha deliberato due interventi relativi al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avviando, al tempo stesso, un’ampia fase di dialogo con il sistema delle imprese e con le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a definire un compiuto disegno di riforma dell’intero settore: con il primo il Governo intende differire l’entrata in vigore di alcuni istituti nuovi, introdotti dal codice, previsti ma non imposti dalle direttive comunitarie (quali il dialogo competitivo, gli accordi-quadro, le centrali di committenza), mentre con il secondo ha deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo del predetto Codice, che contiene alcune prime limitate ed essenziali modifiche (AVVALIMENTO E APPALTO INTEGRATO), necessarie per consentirne la corretta applicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti con le amministrazioni e gli operatori
 
DOPO IL 1 GENNAIO 2007 ENTRERANNO IN VIGORE
 
          LA NORMATIVA SULLE CENTRALI DI COMMITTENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 33;
 
 
          RELATIVAMENTE ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO, SOLO IL COMMA 10 DELL’ARTICOLO 49 VIENE POSTICIPATO:
 
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore
 
          LA NORMATIVA SUL DIALGO COMPETITIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 58;
 
          LA NORMATIVA SULL’ACCORDO QUADRO, LIMITATAMENTE AI SETTORI ORDINARI, DI CUI ALL’ARTICOLO 59;
 
SOLO PER GLI APPALTI DI LAVORI
 
          LA NORMATIVA SUL (CD) APPALTO INTEGRATO, DIFFERENDO L’ENTRATA IN VIGORE DEGLI ARTICOLI 3 COMMA 7, 53 COMMI 2 E 3
 
          LA NORMATIVA SULLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL’ARTICOLO 56; (bandi pubblicati dopo il 1 gennaio 2007)
 
          LA NORMATIVA SULLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI CUI ALL’ARTICOLO 57 (l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1º gennaio 2007)
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
**************************
 
COMUNICATO AL Consiglio dei Ministri n.4 del 23 giugno 2006
 
Documenti correlati
 Testo completo da stampare
 
 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
 
il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10.35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, prof. Romano Prodi.
 
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, On. Enrico Letta.
 
 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato due interventi relativi al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, avviando, al tempo stesso, un’ampia fase di dialogo con il sistema delle imprese e con le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzato a definire un compiuto disegno di riforma dell’intero settore.
 
Con tali interventi, da un lato, il Governo intende differire l’entrata in vigore di alcuni istituti nuovi, introdotti dal codice, previsti ma non imposti dalle direttive comunitarie (quali il dialogo competitivo, gli accordi-quadro, le centrali di committenza), al fine di valutare l’opportunità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni e di assicurare agli operatori un congruo termine per adeguarsi alle relative innovazioni. A tale scopo sarà presentato un emendamento al decreto legge di proroga dei termini in scadenza, attualmente all’esame del Parlamento.
 
D’altro lato, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo del predetto Codice, che contiene alcune prime limitate ed essenziali modifiche, necessarie per consentirne la corretta applicazione, nelle more degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti con le amministrazioni e gli operatori.
 
 
su proposta del Ministro della difesa, Parisi:
 
– un regolamento che consente di superare i profili di inadeguatezza delle disposizioni vigenti in materia di documenti caratteristici del personale dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri (attualmente il principale strumento per le procedure di valutazione, sia ai fini della progressione in carriera che di rilevazione della proficuità dell’impiego) e che modifica l’attuale disciplina anche in relazione alle mutate realtà di impiego del personale militare.
 
 
pagina 1 di 3
 1 2 3 successiva
 
Documenti correlati Tipo Argomento
Audiovisivi Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 4 del 23 giugno 2006 
Comunicati Convocazione Consiglio dei Ministri n. 4 del 23 giugno 2006 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco RUTELLI. 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Attribuzione del titolo di Vice Ministro, previa approvazione della relativa delega,al Sottosegretario di Stato on. Sergio D’ANTONI 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Tolmezzo (UD) a seguito della crisi determinatasi nel sistema di depurazione delle acque reflue. 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia colpito da gravi eventi alluvionali. 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra (NA) per fronteggiare l’inquinamento ambientale da diossina. 
Provvedimenti DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. ESAME PRELIMINARE 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di Platì (RC), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Scioglimento del Consiglio comunale di Casaluce (CE), a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Provvedimenti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 8 agosto 2002, n. 213, concernente i documenti caratteristici del personale delle Forze armate. 
 
 
 
 
********************************
 
Testo dello schema di decreto legislativo correttivo del codice degli appalti, oggi all’esame del consiglio dei ministri
 
 
Art. 1
Termini di efficacia
 
1. L’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è sostituito dal seguente:
"Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio 2007:
1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle parole "nonché a centrali di committenza";
2) articolo 49, comma 10;
3) articolo 58;
4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.".
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1º gennaio 2007.".
 
Art. 2
Disposizioni correttive
 
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: "E del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42";
2) all’articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
3) all’articolo 26, comma 1, le parole "requisiti soggettivi" sono sostituite con le parole "requisiti di qualificazione";
4) all’articolo 40, comma 4:
a) alla lettera c) sostituire le parole "comma 3, lettera c) con le seguenti: "comma 3, lettera b)";
b) dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) le modalità per l’esercizio della vigilanza da parte del ministero delle infrastrutture sull’attività degli organismi di attestazione";
5) all’art. 55, comma 5, secondo periodo, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
6) all’articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’ufficio Iscrizioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato.";
7) all’articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229) sono soppresse;
8) all’articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite con le parole "26, comma 3";
9) all’art. 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "con la procedura di cui all’articolo 91, comma 2";
10) all’articolo 122, comma 5:
a) nel primo periodo, le parole "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvisi di cui al comma 3 e i bandi";
b) nel terzo periodo dopo le parole "I bandi" inserire le seguenti: "e gli avvisi di cui comma 3";
c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
12) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
13) all’art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
14) all’art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita con le parole "di progettazione e esecuzione"; la parola "unico" è soppressa;
15) all’articolo 184 è aggiunto il seguente comma: "4. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all’entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
16) all’art. 189, comma 3, settimo periodo le parole "aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara".
17) all’articolo 194, comma 10, le parole "terminali di riclassificazione" sono sostituite dalle seguenti: "terminali di rigassificazione"
18) all’articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall’autorità competente di uno stato membro" sono sostituite con le parole "dall’autorità competente";
19) all’articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatari che esercitando una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelte secondo il ricorso a una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti";
20) all’art. 222, comma 2, le parole "dell’articolo 40" sono sostituite con le parole "dell’articolo 221";
21) all’articolo 242, comma 5, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
22) all’articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e" sono soppresse;
23) all’articolo 253, comma 15, le parole "; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data" sono soppresse;
24 all’articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente "sentita";
25) all’art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa la parola "integrato";
26) all’art. 28 dell’allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
27) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture".
 
Art. 3
 
1) Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all’articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º luglio 2006 e il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’art. 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2.
 
 
 
Parere Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 28/9/2006 n. 3641
 
 
Parere Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 28/9/2006 n. 3641
 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE
 
La Sezione
Vista la relazione, trasmessa con nota, prot. n. 0013580 del 13 settembre 2006, pervenuta il 15 settembre 2006, con la quale il Ministero delle infrastrutture, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido Salemi;
 
PREMESSO e CONSIDERATO
 
a) Lo schema di decreto legislativo in esame, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 giugno 2006, apporta modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed è stato predisposto ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l’adozione di disposizioni correttive ed integrative del Codice entro due anni dalla sua emanazione, in relazione alla dichiarata finalità di:
– rideterminare l’efficacia temporale di alcune disposizioni del Codice, con particolare riferimento ad istituti giuridici di nuova introduzione, limitando l’intervento a quelle disposizioni a recepimento facoltativo, ai sensi della normativa europea, ovvero ad altre disposizioni che, seppure modificate, non incidono sugli obblighi nazionali di adeguamento alle direttive comunitarie;
– apportare alcune modifiche consequenziali rese indispensabili in relazione al differimento dell’entrata in vigore dei summenzionati istituti;
– valorizzare i contenuti che più direttamente possono esprimere forme di tutela effettiva e sostanziale per i principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità;
– assicurare l’adeguamento pieno ed effettivo alla decisioni della Commissione europea in materia di contratti pubblici medio tempore intervenute;
– apportare al testo alcune correzioni di natura prevalentemente formale, ovvero dettate dall’esigenza di adeguamento a normative sopravvenute su disposizioni richiamate, ma esterne allo stesso.
Riferisce preliminarmente l’Amministrazione che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la quale, nella seduta del 3 agosto 2006, ha chiesto l’inserimento, in un atto avente forza di legge, di una disposizione di carattere transitorio, in attesa di ulteriori interventi modificativi sul decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che è stata così formulata: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Unificata, si applicano, anche in deroga all’art. 4 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, le disposizioni normative delle Regioni e delle Province autonome in materia di appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la stipulazione e l’approvazione dei contratti, il responsabile unico del procedimento, la pubblicazione dei bandi e le procedure di affidamento degli appalti d’importo alla soglia comunitaria, se non in contrasto con la normativa comunitaria”.
In relazione alla suesposta proposta di modifica, l’Amministrazione esprime parere contrario per la considerazione di fondo che la stessa tocca una problematica (quella, cioè del rapporto tra la normazione statale e la disciplina regionale nella materia) della quale lo schema di decreto correttivo in esame non ha inteso mutare alcunché rispetto a quanto definito con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche all’esito delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato, in occasione del parere reso all’esito dell’Adunanza del 6 febbraio 2006.
Al riguardo si concorda con l’avviso contrario dell’Amministrazione.
In particolare si ribadisce che nei contratti al di sotto della soglia comunitaria compete allo Stato la fissazione di comuni principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dell’applicabilità alle Regioni dei principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte cost. n. 345 del 2004).
In ogni caso, appare opportuno soprassedere ad eventuali modificazioni dell’art. 4 del codice, come pure del successivo art. 5, in attesa di conoscere le decisioni della Corte costituzionale sui ricorsi di legittimità costituzionale che, in relazione a dette norme, sono stati recentemente proposti dalle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo.
 
b) Quanto ai sei articoli di cui si compone lo schema di decreto legislativo si svolgono le osservazioni che seguono.
 
Art.1 (Termini di efficacia)
Come osservato dall’Amministrazione, le norme contenute nel presente articolo sono entrate a far parte della legislazione vigente con l’art. 1-octies delle disposizioni contenute in tale legge, in vigore del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito nella legge 12 luglio 2006, n. 228.
Tale articolo va, pertanto, stralciato dal testo del provvedimento.
Con riferimento all’art. 49, comma 10, del codice, contenuto nell’art. 1, comma 2, dello schema di decreto, il quale fa divieto all’impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, deve, peraltro, rappresentarsi l’esigenza di recepire sin da adesso l’avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio legale della Commissione europea in ordine alla coerenza del citato art. 49, comma 10, con la normativa comunitaria (“…il divieto per l’impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell’appalto a qualsiasi titolo può annientare la portata dell’avvalimento. Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? Il subappalto non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c’è un caso in cui può essere utile il ricorso al sub appalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell’appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero indicare nell’offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte per la quale è competente”).
Pertanto, allo scopo di prevenire l’instaurazione di una procedura di infrazione, si propone, la soppressione dell’art. 49, comma 10, e, in sua sostituzione, la previsione a favore dei concorrenti della facoltà per i medesimi di avvalersi nell’esecuzione dei lavori della società ausiliaria, nei limiti della competenza di questa ultima.
 
Art. 2 (Disposizioni correttive)
Al n. 1, lett. b), si prevede di introdurre, dopo la lettera f) dell’art. 40, comma 4, del codice, la lettera f-bis, con il quale si consente, in sede regolamentare, di “disciplinare le modalità per il coordinamento in materia di vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Riferisce in proposito l’Amministrazione che, al fine di assicurare una integrale e penetrante vigilanza sull’attività delle S.O.A, fermo quanto già disposto nel codice relativamente al ruolo dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, si affida all’emanando regolamento generale per lavori, servizi e forniture di cui all’art. 5 – destinato a disciplinare anche il sistema di qualificazione – la definizione delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività delle S.O.A.
Soggiunge l’Amministrazione che già l’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 aprile 2005 riconosce alle competenti articolazioni del Ministero medesimo attribuzioni in tema di qualificazione delle imprese, anche con la possibilità di rispondere a quesiti, adottare pareri e circolari in materia di lavori pubblici con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese, con la conseguente necessità di coordinamento con l’Autorità di vigilanza e l’Osservatorio dei lavori pubblici.
La Sezione ritiene che siffatte considerazioni non siano suscettive di condivisione.
E’ noto che nell’ambito della complessiva riforma del sistema dei lavori e delle opere pubbliche, avviata con la legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il Legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, abbandonando il criterio della gestione della materia da parte di una amministrazione che è anche stazione appaltante e quindi parte del rapporto ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che la esercitava sulla base delle disposizioni legislative di cui all’art. 4 della legge n. 109 del 1994 e regolamentari di cui al d.P.R. n. 34 del 2004, e ora del nuovo Codice, in attuazione dell’espresso criterio di delega di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), della legge n. 62 del 2005, anche nei settori delle forniture e dei servizi.
Dal citato quadro normativo emerge, con specifico riferimento alla vigilanza sugli organismi di attestazione, che:
– l’Autorità indica in maniera vincolante le condizioni che le S.O.A. devono rispettare nel contenuto dell’atto che esse adottano (rilascio, modifica, revoca, diniego dell’attestazione);
– può sanzionare la S.O.A. che rimane inadempiente alle indicazioni, addirittura con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
– le S.O.A. sono tenute ad inviare all’Autorità tutte le attestazioni che rilasciano;
– l’Autorità controlla le attestazioni, oltre che su iniziativa degli operatori nel mercato, anche di propria iniziativa, mediante periodico controllo a campione.
Recependo un orientamento manifestato da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI, n. 991 del 2004), il codice, all’art. 6, comma 7, lettera m), ha espressamente disposto che, nell’esercizio della vigilanza, “l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni”.
Stante la posizione di preminenza attribuita all’Autorità nel sistema di vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, non è possibile prevedere, in via regolamentare, forme di coordinamento che possano prescindere da tale posizione.
Del resto, già nel sistema vigente, l’Autorità esercita attività di direzione e di coordinamento, come è confermato proprio dal citato d.m. 19 aprile 2005, concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, all’art. 4, ha attribuito alla Divisione IV, della Direzione Generale per la regolazione dei lavori pubblici del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, competenze nella materia dei rapporti con la vigilanza sui lavori pubblici, attribuendo, tra l’altro, a detta Divisione “il coordinamento con l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per l’identificazione di linee guida comuni per la giusta interpretazione ed applicazione della normativa di settore”.
Dal tenore di tale disposizione emerge, infatti, chiaramente che l’attività dell’organo di amministrazione attiva nell’interpretazione e attuazione della normativa non ha solo il vincolo dei comuni principi ermeneutici ma anche quello derivante dalle determinazioni e dagli orientamenti assunti dall’Autorità. A ciò si aggiunga – ed è argomento dirimente – che solo in questo quadro centrato sulla tutela del mercato e della concorrenza e non più sulla mera tutela della stazione appaltante si giustifica ed anzi si impone l’esclusione di una competenza regionale, se non addirittura locale, esclusione che nel sistema precedente sarebbe stata inaccettabile.
Alla stregua delle suesposte considerazioni si esprime l’avviso che la disposizione in esame debba essere eliminata dal testo dello schema di decreto legislativo.
Al n. 8, la formulazione è condivisibile ma occorre modificare la numerazione del comma da “1 bis”a “2”, non essendoci commi ulteriori.
Non si hanno osservazioni da formulare sulle altre disposizioni.
 
Art. 3 (Disposizioni di coordinamento)
Riferisce l’Amministrazione che in tale articolo sono contenute disposizioni volte, per lo più, alla mera correzione di errori materiali del testo del Codice. Ciò peraltro non è esatto per il n. 7 che introducendo una modifica all’art. 110, comma 21, in realtà innova in modo sostanziale le procedure sotto soglia estendendo ad esse il sistema della gara.
Con riferimento, poi, al n. 10, esso è volto a correggere un mero refuso materiale, contenuto nell’art. 194, comma 10 (terminali di gassificazione anziché di riclassificazione). Tuttavia l’Amministrazione, sul presupposto che il contenuto del comma appaia non del tutto omogeneo alla materia disciplinata nel codice, pone il quesito se sia opportuno conservarne traccia all’interno del medesimo codice, ovvero assicurarne la permanere vigenza con la disposizione dalla quale è tratta (art. 5, comma 10, del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, peraltro espressamente abrogata per effetto dell’art. 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006).
In proposito si condivide l’avviso, con l’avvertenza che la reviviscenza della norma possa realizzarsi modificando l’art. 256 del codice nel senso di limitare l’abrogazione del citato art. 5 ai commi da 1 a 9 e da 10 a 13, nonché ai commi 16-sexies e 16-septies dell’articolo stesso.
Con il numero 15 si prevede di modificare l’art. 253, comma 21 del codice sostituendo le parole “di intesa” con la parola “sentita”; in particolare, detta norma dispone che “in relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con l’Autorità, emanato ai sensi dell’art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto”.
Tenuto conto delle osservazioni sopra esposte sul ruolo attribuito dalla legge all’Autorità, si esprime parere contrario alla suddetta modifica.
Per il resto non si hanno osservazioni da formulare.
 
Art. 4 (Adeguamento a decisioni della Commissione europea)
L’articolo in esame sopprime la lettera f) dell’art. 177, comma 4, del codice, il quale, riproducendo il contenuto dell’art. 20-octies, comma 4 del d.lgs. n. 190 del 2002, il quale ha previsto un nuovo criterio per l’aggiudicazione degli appalti ai contraenti generali con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, concernente la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta.
A seguito della procedura di infrazione n. 2005/4311, avviata dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana, la disposizione in questione è stata abrogata dall’art. 1-octies aggiunto dalla legge 12 luglio 2006 n. 228 in sede di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173.
Conformemente a quanto osservato dall’Amministrazione, va disposto lo stralcio dell’articolo.
 
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Sulla disposizione contenuta in tale articolo, che mira a garantire l’assenza di riflessi finanziari dalle disposizioni contenute nello schema di decreto, non si hanno osservazioni da formulare.
 
Art.6 (Disposizioni transitorie)
Detto articolo detta disposizioni volte a disciplinare, al primo comma, l’entrata in vigore delle modifiche introdotte (identificate nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e, al secondo comma, il regime normativo applicabile alle procedure già iniziate alla data di entrata in vigore dello schema di decreto.
Conformemente a quanto osservato dall’Amministrazione, si esprime l’avviso che detto secondo comma debba essere stralciato dal testo del provvedimento, atteso che le disposizioni ivi contenute sono già state introdotte nell’ordinamento dal citato art. 1-octies del decreto legge n. 173 del 2006.
Ne consegue che il titolo dell’articolo deve essere mutato in “Entrata in vigore”.
 
P.Q.M.
 
Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra indicate.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell’Adunanza
(Pasquale Cucchi)
 
Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento