(Trib. Enna, sentenza n. 305 del 01/06/2021)
Come è noto, in tema di notificazione alle persone giuridiche, la modifica dell’art. 145 cpc (legge n. 262/2005), ha operato la equiordinazione tra il criterio della sede e quello della rappresentanza dell’ente, in precedenza posti in termini di priorità, per cui «la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede» e «qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale» la notifica può essere effettuata anche con le modalità di cui agli articoli 138 (notificazioni in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario).
Soltanto in via subordinata, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (ove sia nota la persona che rappresenta l’Ente, ma siano sconosciuti gli indirizzi di residenza, domicilio o dimora).
Del resto l’utilizzo nell’art. 145 del c.p.c. della congiunzione “anche” (comma 1) rivela l’intenzione del legislatore volta a porre sul medesimo piano le due forme di notificazione, a differenza della congiunzione condizionale “se” (comma 3) che indica, per converso, la subordinazione di tale modalità di notifica alle precedenti.
Una modifica con cui il legislatore ha voluto dirimere un contrasto insorto tra diverse sezioni della Corte Regolatrice che, in talune occasioni si era pronunciata a favore e talaltre contro tali modalità di notificazione.
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Il Tribunale di Enna, con la sentenza in commento, torna ora sull’argomento, peraltro richiamando in parte motiva la recente Sentenza n. 9050 del 18-05-2020 della Suprema Corte, per affrontare il tema della patologia della notificazione difforme dal modello legale, statuendone l’inesistenza – e non la mera nullità – e chiarendo che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione della impugnazione medesima non può rivestire efficacia sanante della notificazione invalida, neppure per raggiungimento dello scopo.
Sul solco del richiamato arresto della Corte di Cassazione, il Tribunale ennese chiarisce che, nel caso di mera nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l’ingiunto sottoposto ad esecuzione forzata (o al quale è stato notificato il precetto), può proporre soltanto opposizione tardiva ex art. 650 cpc, nei termini ivi previsti.
Laddove, per converso, nel caso di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l’esecutato può pur sempre esperire il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 615 cpc, proponibile fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso.
Nel primo caso, sarà possibile proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo nel ristretto termini di dieci giorni dal primo atto di esecuzione; nel secondo caso, comportando l’inesistenza della notifica il corollario dell’inefficacia del provvedimento pronunciato in via monitoria (ex art. 644 cpc), l’esecutato potrà far valere nei più ampi limiti dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cpc la carenza assoluta del titolo azionato.
Il Tribunale isolano infine, in termini più generali, da un lato ricorda che “nel codice di rito non è prevista la figura della c.d. inesistenza in materia di notificazione, ma solo quella della nullità, che è disciplinata dall’art. 160 c.p.c. che fa salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Dall’altro tuttavia rammenta che “la nozione di inesistenza, seppure non prevista dalle norme codicistiche, ha nel tempo trovato spazio in varie pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, ricorrendo tale l’ipotesi quando l’atto processuale sia affetto da un vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali e, dunque, posto in essere in grave difformità dal modello legale del codice o delle leggi in materia”, con “esorbitante scostamento dallo schema e nella radicale estraneità tra modalità di esecuzione e modello processuale”. Ipotesi che quindi, come nel caso oggetto della pronuncia in esame, non consentono né sanatoria né rinnovazione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’atto, “…atteso che la notificazione inesistente è incapace di produrre alcun effetto giuridico, con sicuro pregiudizio per gli atti successivi eventualmente compiuti sul presupposto dell’intervenuta notifica”.
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